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Art. 217 c.p.c. – Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all’ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Nel procedimento di verificazione il giudice istruttore dispone cautele per custodia del documento, fissa termine per deposito delle comparazioni, nomina consulente tecnico e ammette altre prove.
Ratio
L'articolo regola gli aspetti organizzativi e strumentali della verificazione. Il documento è il cuore della controversia; deve essere custodito con cautele opportune per evitare deterioramento, alterazione, perdita. Le scritture di comparazione devono giungere tempestivamente al giudice e al consulente, secondo un termine certo. Il consulente tecnico (perito grafico) è il fulcro della verificazione: raccoglie le scritture, le esamina, forma la propria opinione.
L'apertura ad altre prove (testimonianze, controperizie) assicura che il procedimento di verificazione non sia rigido, ma rimanga flessibile alle esigenze del caso concreto.
Analisi
Il primo comma articola i poteri del giudice istruttore in verificazione: (a) cautele per la custodia del documento; (b) termine per deposito delle comparazioni; (c) nomina di consulente tecnico quando occorre; (d) ammissione di altre prove.
Il secondo comma precisa quali comparazioni sono ammissibili: quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura disconosciuta è già riconosciuta (da accordo, da sentenza passata in giudicato, da atto pubblico). Ciò garantisce che le comparazioni siano a loro volta autentiche, non anch'esse contestate.
Quando si applica
In ogni procedimento di verificazione di scrittura privata disconosciuta. Il giudice istruttore è il magistrato che conduce l'istruttoria; una volta che il procedimento sia terminato, il collegio (in composizione collegiale) si pronuncia sulla autenticità e sulla responsabilità eventuale di chi ha disconosciuto falsamente (art. 220).
Ricorre frequentemente in cause di recupero crediti su cambiali, assegni, contratti scritti, patti privati.
Connessioni
L'articolo si integra con gli artt. 216 (istanza di verificazione), 218-219 (scritture di comparazione e redazione di prove), e 220 (pronuncia del collegio). Rimanda alla disciplina della perizia (artt. 61 ss., 915 ss. c.p.c.) e ai poteri istruttori del giudice (art. 115 c.p.c.).
Si connette anche con le norme sulla custodia della prova (sequestro conservativo) e alla tutela della riservatezza quando la comparazione riguardi documenti aziendali sensibili.
Domande frequenti
Il documento originale rimane sempre in cancelleria durante la verificazione?
Sì, di norma il giudice istruttore dispone che sia custodito in cancelleria per cautelarsi contro deterioramento o alterazione. È una tutela di entrambe le parti: nessuno può manipolare il documento. L'originale è prodotto al perito o al collegio quando necessario, sempre sotto controllo.
Chi decide quali documenti usare come comparazione?
Il giudice, con il parere delle parti. Il giudice istruttore ammette le comparazioni che le parti propongono, a meno che la loro provenienza non sia controversa (altrimenti si creerebbe un'infinita di verificazioni). Le comparazioni devono provenire da fonti sicure (documenti già riconosciuti dalle parti, atti pubblici, sentenze).
Quanto costa la perizia grafica nel procedimento di verificazione?
Il costo dipende dalla complessità: può variare da poche centinaia a migliaia di euro. Le spese sono anticipate da chi richiede la verificazione o ripartite dal giudice; la parte soccombente le paga alla fine della causa, salvo diverse decisioni sulla ripartizione.
Posso depositare nuove prove (testimoni, documenti) anche durante la verificazione?
Sì, il giudice istruttore ammette altre prove oltre la perizia grafica. Potete depositare documenti e proporre testimoni che conoscono la firma del presunto autore, per rafforzare l'istruttoria sulla autenticità o falsità della scrittura.
Se il perito non è d'accordo con la mia posizione, che faccio?
Potete depositare una consulenza tecnica di parte (vostro perito) per contrastare la conclusione del perito del giudice. Il collegio dovrà valutare entrambe le relazioni e decidere quale è più attendibile, ascoltando anche le contro-deduzioni delle parti in udienza.
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