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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 234 c.p.c. – Riferimento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.

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In sintesi

  • La parte può riferire (rifiutare) il giuramento decisorio deferitole, trasferendolo all'avversario
  • Il riferimento è possibile solo finché non ha dichiarato di essere pronta a prestare il giuramento
  • Il riferimento è disciplinato dai limiti fissati dal codice civile

La parte può riferire il giuramento decisorio all'avversario nei limiti fissati dal codice civile, finché non dichiara di essere pronta a giurare.

Ratio

L'articolo riconosce alla parte una facoltà processuale importante: anziché giurare su un fatto, può «rimbalzare» il giuramento alla controparte. Questo meccanismo tutela la parte che ritiene svantaggioso giurare personalmente, permettendole di traslare il peso della prova su chi l'ha deferita. Il limite temporale («finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare») garantisce certezza al processo: una volta che la parte decide di prestare il giuramento, non può più tornare indietro e riferirlo.

Il rinvio al codice civile (artt. 2738-2740 c.c.) incorpora le limitazioni sostanziali già esistenti nel diritto civile, evitando duplicazioni normative.

Analisi

La norma permette la facoltà del riferimento (o defezione del giuramento): la parte, davanti al giudice istruttore, può dichiarare di non voler giurare personalmente bensì di riferire il giuramento all'avversario, chiedendo a questi di giurare sulla medesima materia di fatto.

Il timing è cruciale: il riferimento deve avvenire prima che la parte dichiari (all'udienza o per iscritto) di essere «pronta a giurare». Quando il giurante dichiara questa disponibilità, il diritto di riferimento viene perduto irrevocabilmente (salvo il caso di modifica della formula da parte del giudice, di cui all'art. 236).

I limiti del riferimento sono quelli del codice civile: il giuramento non può essere riferito se riguarda fatti non fondamentali, o se la giurisdizione è riservata per legge a una sola parte (ad es. il giuramento su fatti personalissimi non può essere trasferito).

Quando si applica

Si applica in ogni causa in cui una parte sia sottoposta al giuramento decisorio. Esempio: Tizio chiede a Caio di giurare se ha pagato la fattura di 10.000 euro. Caio, prima di comparire all'udienza per giurare, dichiara al giudice istruttore di riferire il giuramento a Tizio, chiedendogli quindi di giurare se ha emesso la fattura e se Caio l'ha ricevuta. Se Tizio accetta il riferimento, il giuramento si sposta su Tizio medesimo.

Frequente nelle cause commerciali, contrattuali, ereditarie, quando la parte imputata preferirebbe sottoporre la controparte al giuramento piuttosto che prestarlo personalmente.

Connessioni

L'articolo 234 c.p.c. si coordina direttamente con artt. 235-236 (irrevocabilità condizionata), art. 233 (deferimento), art. 239 (conseguenze della mancata prestazione). Rimanda ai limiti sostanziali contenuti negli artt. 2738-2740 c.c. (giuramento decisorio nel codice civile), che stabiliscono quando il giuramento può essere deferito e riferito.

Collegato al principio di disposizione delle prove (le parti controllano il giuramento) e al diritto della controparte di rifiutare il riferimento medesimo (nel qual caso la parte originaria deve giurare comunque, pena la soccombenza).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra «riferire» il giuramento e «rifiutare» di giurare?

Sono due cose diverse. Rifiutare significa non giurare affatto e accettare la soccombenza. Riferire significa proporre alla controparte di giurare sullo stesso fatto al tuo posto. È una facoltà attiva, non una rinuncia passiva.

Fino a quando posso riferire il giuramento?

Puoi riferire il giuramento finché non hai dichiarato di essere pronta a prestarlo. Una volta dichiarata questa disponibilità, il diritto di riferimento viene perduto irrevocabilmente e devi giurare personalmente.

Se la controparte accetta il mio riferimento, sono liberato dall'obbligo di giurare?

Sì, se la controparte accetta di giurare sul fatto riferito, tu sei completamente esentato dall'obbligo. Se però la controparte rifiuta il riferimento, allora tu devi giurare, oppure soccombere sul punto di fatto.

Ci sono fatti su cui non posso riferire il giuramento?

Sì, il codice civile stabilisce limitazioni: i fatti personalissimi (come il consenso, la consapevolezza interna, le intenzioni private) generalmente non possono essere riferiti. Il giudice valuterà caso per caso se il fatto è riferibile.

Se il giudice modifica il testo del giuramento, posso ancora riferirlo?

No, se il giudice modifica la formula proposta da chi ha deferito il giuramento, sorge una situazione speciale: il diritto di riferimento viene perso, ma guadagni il diritto di revocarlo completamente (art. 236 c.p.c.). Non puoi riferire il giuramento modificato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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