Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 234 c.p.c. – Riferimento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Finchè non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.

In sintesi

  • Il riferimento del giuramento decisorio è la facoltà della parte di trasferire l'onere del giuramento all'avversario.
  • Presupposto essenziale è che la parte non abbia ancora dichiarato di essere pronta a giurare.
  • Il riferimento è ammesso solo nei limiti stabiliti dal codice civile (art. 2738 c.c.).
  • L'istituto consente una scelta strategica: giurare personalmente o riversare il rischio sull'avversario.
  • Una volta pronunciata la dichiarazione di prontezza al giuramento, il riferimento non è più possibile.
Indice dei contenuti

La parte cui è stato deferito il giuramento decisorio può riferirlo all'avversario prima di dichiarare di essere pronta a giurare.

Ratio della norma

L'art. 234 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire un equilibrio tra le parti nel meccanismo del giuramento decisorio. Poiché il giuramento vincola definitivamente la decisione della causa, il legislatore ha ritenuto equo consentire alla parte che lo riceve di non subire passivamente tale rischio, ma di poterlo restituire all'avversario che lo ha deferito, purché lo faccia prima di assumere un impegno formale con la dichiarazione di prontezza.

Analisi del testo

La norma individua con precisione il limite temporale entro cui il riferimento è esercitabile: «finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare». Tale dichiarazione costituisce uno sbarramento processuale insuperabile, dopo il quale la parte è tenuta a giurare o a subire le conseguenze della mancata prestazione. Il rinvio ai «limiti fissati dal codice civile» (art. 2738 c.c.) esclude il riferimento quando il giuramento verte su fatti non relativi a entrambe le parti o quando la parte che ha deferito il giuramento non avrebbe potuto essa stessa giurare validamente.

Quando si applica

L'art. 234 si applica esclusivamente nell'ambito del giuramento decisorio, ossia quello deferito da una parte all'altra ai sensi degli artt. 233 e seguenti c.p.c. Non si applica al giuramento suppletorio o estimatorio, che rientrano in una disciplina distinta. Il riferimento è praticabile in qualsiasi fase del procedimento in cui il giuramento sia stato deferito e prima che la parte destinataria formalizzi la propria disponibilità a giurare dinanzi al giudice.

Connessioni con altre norme

L'art. 234 c.p.c. si coordina strettamente con l'art. 233 c.p.c. (deferimento del giuramento decisorio), con l'art. 235 c.p.c. (ammissione e prestazione del giuramento) e con l'art. 238 c.p.c. (effetti del rifiuto). Sul piano sostanziale, il rinvio espresso all'art. 2738 c.c. delimita i casi in cui il riferimento non è ammesso, in particolare quando il fatto oggetto del giuramento è personale solo alla parte che lo ha deferito.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra deferimento e riferimento del giuramento decisorio?

Il deferimento è l'atto con cui una parte propone all'avversario di decidere la causa mediante giuramento. Il riferimento è invece la facoltà della parte che ha ricevuto il deferimento di restituirlo all'avversario, trasferendo su quest'ultimo l'onere di giurare.

Entro quando si può riferire il giuramento?

Il riferimento deve essere esercitato prima che la parte dichiari di essere pronta a giurare. Dopo tale dichiarazione formale, il riferimento non è più ammissibile e la parte deve prestare o rifiutare il giuramento.

In quali casi il riferimento non è consentito?

Il riferimento è escluso quando il fatto oggetto del giuramento è personale solo alla parte che ha deferito il giuramento, ossia quando l'avversario non avrebbe potuto validamente deferirlo in origine, secondo quanto stabilito dall'art. 2738 c.c.

Cosa succede se la parte che ha ricevuto il riferimento si rifiuta di giurare?

Se la parte a cui il giuramento è stato riferito si rifiuta di prestarlo, il giudice pronuncia sentenza a favore dell'avversario, ai sensi dell'art. 238 c.p.c., considerando il rifiuto come confessione del fatto.

Il riferimento del giuramento è applicabile anche al giuramento suppletorio?

No. Il riferimento disciplinato dall'art. 234 c.p.c. riguarda esclusivamente il giuramento decisorio. Il giuramento suppletorio è deferito d'ufficio dal giudice e segue regole proprie, che non prevedono la facoltà di riferimento tra le parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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