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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 236 c.p.c. – Caso di revocabilità
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 235 - Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità→Cod. proc. civ. art. 237 - Art. 237 c.p.c.: Risoluzione delle contestazioni→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento→Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione→Art. 233 c.p.c.: Deferimento del giuramento decisorio→Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione→Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta→Art. 240 c.p.c.: Deferimento del giuramento suppletorio→Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il giudice modifica la formula del giuramento decisorio proposta dalla parte, quest'ultima può revocare la deferenza del giuramento.
Ratio della norma
L'art. 236 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire che la parte deferente del giuramento decisorio mantenga il controllo sulla formula con cui tale mezzo di prova viene ammesso. Il giuramento decisorio è uno strumento probatorio di natura peculiare, in quanto la sua efficacia dipende in larga misura dalla precisione e dalla coerenza della formula rispetto alla controversia. Se il giudice altera la formula proposta, la parte potrebbe trovarsi vincolata a un meccanismo probatorio che non rispecchia più la sua originaria intenzione difensiva. La revoca è dunque una garanzia di coerenza tra volontà della parte e strumento processuale.
Analisi del testo
La disposizione condiziona il diritto di revoca a un unico presupposto: la modifica della formula da parte del giudice in sede di ammissione del giuramento decisorio. Non è richiesto che la modifica sia sostanziale o che pregiudichi gli interessi della parte; è sufficiente che vi sia una variazione rispetto alla formula originariamente proposta. Il diritto di revoca spetta esclusivamente alla parte che ha deferito il giuramento, non alla controparte chiamata a prestarlo. La revoca deve essere esercitata tempestivamente, ossia nel contesto dell'udienza o del procedimento in cui avviene l'ammissione con formula modificata.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta il giudice, nell'ordinanza con cui ammette il giuramento decisorio, non recepisce integralmente la formula proposta dalla parte deferente ma vi apporta qualsiasi tipo di modifica, sia essa di forma o di sostanza. Il caso tipico è quello in cui il giudice ritiene la formula troppo ampia, ambigua o non pertinente ai fatti di causa e la riformula d'ufficio. In tale situazione la parte deferente può scegliere di non proseguire con lo strumento probatorio e revocare il deferimento, optando eventualmente per altri mezzi di prova.
Connessioni con altre norme
L'art. 236 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 233 c.p.c., che disciplina il deferimento del giuramento decisorio e la relativa formula, e con l'art. 234 c.p.c., che regola la riferibilità del giuramento alla controparte. Rileva inoltre l'art. 2736 c.c., che definisce il giuramento decisorio come quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa, e l'art. 2739 c.c., che individua i limiti oggettivi dell'ammissibilità. Il coordinamento con l'art. 177 c.p.c. chiarisce che l'ordinanza ammissiva è revocabile o modificabile dal giudice, ma la revoca della parte deferente ai sensi dell'art. 236 opera su un piano autonomo.
Domande frequenti
Cosa si intende per modifica della formula nel contesto dell'art. 236 c.p.c.?
Si intende qualsiasi alterazione, anche parziale, della formula del giuramento decisorio proposta dalla parte deferente, operata dal giudice nell'ordinanza di ammissione. Non è necessario che la modifica sia sostanziale: anche una variazione formale può legittimare la revoca.
La parte può revocare il giuramento decisorio anche se il giudice non ha modificato la formula?
No. L'art. 236 c.p.c. prevede la revoca solo nel caso specifico in cui il giudice modifichi la formula. In assenza di modifiche, il deferimento del giuramento segue il suo corso ordinario e non è liberamente revocabile dalla parte.
Chi può esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 236 c.p.c.?
Esclusivamente la parte che ha deferito il giuramento decisorio. La controparte chiamata a prestarlo non ha titolo per esercitare tale diritto, che è strettamente collegato alla posizione processuale del deferente.
Entro quando deve essere esercitato il diritto di revoca?
La revoca deve essere esercitata tempestivamente, di norma nella stessa udienza in cui il giudice ammette il giuramento con formula modificata, o comunque prima che il procedimento relativo all'assunzione del giuramento abbia avuto inizio.
Quali conseguenze processuali ha la revoca del giuramento ai sensi dell'art. 236 c.p.c.?
La revoca fa venir meno il deferimento del giuramento decisorio, come se non fosse mai stato proposto in quella forma. La parte deferente potrà eventualmente proporre nuovamente il giuramento con formula diversa o avvalersi di altri mezzi di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale.