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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 236 c.p.c. – Caso di revocabilità

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.

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In sintesi

  • Se il giudice modifica la formula proposta dalla parte, il diritto di revoca è ripristinato
  • Questa è l'eccezione al principio generale di irrevocabilità del giuramento
  • La parte può revocare il giuramento modificato fino al momento della prestazione

Se il giudice modifica la formula del giuramento proposta dalla parte, questa può revocarlo; è l'unica eccezione all'irrevocabilità.

Ratio

L'articolo tutela la parte da modificazioni della formula del giuramento che ne alterino il significato o l'ambito di applicazione. Se il giudice istruttore cambia il testo del giuramento, la parte che l'ha deferito (o riferito) ha il diritto di non riconoscere il nuovo contenuto e di revocarlo. Questo meccanismo previene abusi giudiziali e garantisce che chi ha costruito una strategia di prova intorno a una specifica formula di giuramento non sia vincolato a una versione alterata dal giudice.

La norma bilancia il potere del giudice di garantire chiarezza nella formulazione con il diritto della parte di controllare la propria strategia processuale. Una modifica giudiziale rappresenta un'alterazione degli accordi impliciti tra le parti, che legittima la revoca.

Analisi

Il principio cardine è: se il giudice istruttore modifica il testo della formula proposta dalla parte che ha deferito il giuramento, quella parte acquista (o riacquista) il diritto di revocare il giuramento, nonostante la controparte abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo.

La modifica deve essere sostanziale, non meramente formale o grammaticale. Un cambio di parole che non alteri il significato tecnico-giuridico della domanda non costituisce una «modifica» nel senso della norma. Invece, se il giudice cambia l'articolazione logica dei fatti, l'estensione temporale, o le condizioni della domanda, la modifica è sostanziale e abilita la revoca.

La revoca deve avvenire prima della prestazione del giuramento. Una volta che il giurante inizia a prestare il giuramento sulla formula modificata, la revoca non è più ammissibile.

Quando si applica

Si applica ogni volta che il giudice, nel procedimento di ammissione del giuramento, modifica il testo articolato dalla parte. Esempio: Tizio propone il seguente articolo: «Hai pagato a Caio l'importo di 5.000 euro in data 1° maggio 2026?». Il giudice istruttore, ritenendo vaga la formula, la modifica in: «Hai ricevuto denaro contante da Caio e se sì, in quale importo e data?». La modifica è sostanziale. Tizio può revocare il giuramento modificato.

Frequente quando il giudice ritiene la formula troppo specifica, generica, o contaminata da suggestioni; allora la riformula per renderla «chiara e specifica» secondo l'art. 233, ma la parte ha facoltà di ritirarsi.

Connessioni

L'articolo 236 c.p.c. costituisce l'eccezione al regime di irrevocabilità di cui all'art. 235. Si coordina con art. 233 (deferimento e formulazione), artt. 234-235 (riferimento e irrevocabilità), artt. 238-239 (prestazione e conseguenze). Rimanda anche al potere del giudice istruttore di ammettere, rifiutare, o modificare le prove (artt. 115-116 c.p.c.).

Collegato al principio che il giuramento è una prova disponibile: le parti controllano i loro effetti, ma il giudice ha potere di garantire chiarezza procedurale, con il bilanciamento offerto dal diritto di revoca.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra una modifica grammaticale e una modifica sostanziale della formula?

Una modifica grammaticale è una semplice correzione del linguaggio che non cambia il significato (es. «Hai pagato» anziché «Tu hai pagato»). Una modifica sostanziale cambia il contenuto, l'ampiezza, o la logica della domanda. Solo questa seconda legittima la revoca.

Se il giudice modifica la formula, la modifica è vincolante per entrambe le parti?

No, il giudice modifica la formula per chiarezza, ma chi l'ha deferita (o riferita) acquisisce il diritto di revocarlo. La controparte rimane vincolata dall'impegno di prestare il giuramento sulla formula modificata, ma il deferente può ritirarsi.

Fino a quando posso revocare il giuramento se il giudice l'ha modificato?

Puoi revocare fino al momento della prestazione del giuramento. Una volta che il giurante inizia effettivamente a prestare il giuramento sulla formula modificata, la revoca non è più ammissibile.

Se il giudice modifica il giuramento, ha valore il giuramento prestato sulla formula modificata se non lo revoco?

Sì, se non revochi il giuramento modificato, la controparte giurerà sulla formula riformulata dal giudice. Il giuramento ha pari efficacia di quello originario, purché la controparte l'abbia prestato in buona fede.

Posso revocarlo dicendo che semplicemente mi pento di averlo deferito?

No, il pentimento da solo non è causa di revoca. Devi dimostrare che il giudice ha modificato sostanzialmente la formula che tu avevi proposto. Se il giudice non ha modificato nulla, non puoi revocarlo dopo che la controparte ha dichiarato disponibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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