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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 235 c.p.c. – Irrevocabilità
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 234 - Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento→Cod. proc. civ. art. 236 - Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 233 c.p.c.: Deferimento del giuramento decisorio→Art. 237 c.p.c.: Risoluzione delle contestazioni→Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta→Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione→Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta→Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione→Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una volta che l'avversario accetta di prestare il giuramento decisorio, la parte che lo ha deferito o riferito non può più revocarlo.
Ratio della norma
L'art. 235 c.p.c. mira a tutelare l'affidamento processuale della parte che, ricevuto il giuramento decisorio, si è dichiarata pronta a prestarlo. Consentire la revoca in tale fase esporrebbe il dichiarante a un danno ingiusto, vanificando la scelta strategica già compiuta e compromettendo la lealtà che deve presiedere allo svolgimento del processo civile.
Analisi del testo
La norma individua due momenti distinti: il deferimento o riferimento del giuramento e la dichiarazione dell'avversario di essere pronto a prestarlo. È proprio quest'ultima dichiarazione a cristallizzare la situazione processuale, rendendo irrevocabile la scelta della parte che ha promosso il giuramento. Il termine «pronto» indica una manifestazione di volontà attuale e inequivoca, non una mera disponibilità generica.
Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che una parte abbia deferito il giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. o lo abbia riferito ai sensi dell'art. 234 c.p.c., e l'avversario abbia reso in udienza o con atto processuale la dichiarazione di accettazione. Prima di tale dichiarazione, la revoca rimane possibile; dopo, la preclusione opera in modo automatico e non richiede eccezione di parte.
Connessioni con altre norme
L'art. 235 c.p.c. si inserisce nel sistema del giuramento decisorio disciplinato dagli artt. 233-239 c.p.c. Si collega all'art. 233, che regola il deferimento, e all'art. 234, che disciplina il riferimento. Rileva altresì il principio di buona fede processuale ricavabile dall'art. 88 c.p.c., nonché le norme sull'efficacia del giuramento prestato (art. 238 c.p.c.) e sulle conseguenze del rifiuto (art. 239 c.p.c.).
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio agisce contro Caio per il pagamento di una somma di denaro e, non disponendo di prove documentali sufficienti, decide di deferire a Caio il giuramento decisorio sull'avvenuto pagamento. Caio, in udienza, dichiara espressamente di essere pronto a giurare. A quel punto Tizio, temendo l'esito del giuramento, vorrebbe revocare il deferimento: l'art. 235 c.p.c. gli impedisce di farlo, e il giudice fisserà l'udienza per la prestazione del giuramento.
In un diverso scenario, Sempronio ha ricevuto da Mevia un giuramento riferito e ha dichiarato la propria disponibilità a prestarlo. Mevia tenta successivamente di ritirare il riferimento adducendo nuove prove. Anche in questo caso la preclusione è già maturata: la dichiarazione di Sempronio ha reso irrevocabile la scelta di Mevia, che non potrà sottrarsi alle conseguenze processuali del giuramento ormai pendente.
Domande frequenti
Quando scatta l'irrevocabilità prevista dall'art. 235 c.p.c.?
L'irrevocabilità scatta nel momento in cui la parte avversaria dichiara di essere pronta a prestare il giuramento, sia in udienza sia mediante atto processuale. Prima di tale dichiarazione la revoca è ancora possibile.
La revoca è possibile se l'avversario non ha ancora dichiarato di essere pronto?
Sì. Fino a quando l'avversario non ha manifestato la propria accettazione, la parte che ha deferito o riferito il giuramento può liberamente revocarlo senza incorrere in preclusioni.
L'irrevocabilità opera automaticamente o richiede un'eccezione di parte?
Opera automaticamente per effetto della legge. Il giudice deve tenerne conto d'ufficio, senza che la parte interessata debba sollevare apposita eccezione.
Cosa succede se la parte tenta comunque di revocare il giuramento dopo la dichiarazione dell'avversario?
Il tentativo di revoca è processualmente inefficace. Il giudice ignorerà la revoca e procederà a fissare l'udienza per la prestazione del giuramento, con le conseguenze previste dagli artt. 238 e 239 c.p.c.
L'art. 235 c.p.c. si applica anche al giuramento suppletorio?
No. Il giuramento suppletorio è deferito d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 240 c.p.c. e segue una disciplina autonoma; l'art. 235 riguarda esclusivamente il giuramento decisorio deferito o riferito dalle parti.