Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 235 c.p.c. – Irrevocabilità

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

In sintesi

  • Il giuramento decisorio può essere deferito da una parte all'altra o riferito al deferente.
  • La revoca è preclusa dal momento in cui l'avversario dichiara di essere pronto a prestare il giuramento.
  • La norma tutela l'affidamento della parte che ha accettato di giurare.
  • L'irrevocabilità opera indipendentemente dalla forma della dichiarazione di accettazione.
  • La disposizione è espressione del principio generale di buona fede processuale.
Indice dei contenuti

Una volta che l'avversario accetta di prestare il giuramento decisorio, la parte che lo ha deferito o riferito non può più revocarlo.

Ratio della norma

L'art. 235 c.p.c. mira a tutelare l'affidamento processuale della parte che, ricevuto il giuramento decisorio, si è dichiarata pronta a prestarlo. Consentire la revoca in tale fase esporrebbe il dichiarante a un danno ingiusto, vanificando la scelta strategica già compiuta e compromettendo la lealtà che deve presiedere allo svolgimento del processo civile.

Analisi del testo

La norma individua due momenti distinti: il deferimento o riferimento del giuramento e la dichiarazione dell'avversario di essere pronto a prestarlo. È proprio quest'ultima dichiarazione a cristallizzare la situazione processuale, rendendo irrevocabile la scelta della parte che ha promosso il giuramento. Il termine «pronto» indica una manifestazione di volontà attuale e inequivoca, non una mera disponibilità generica.

Quando si applica

La disposizione si applica ogni volta che una parte abbia deferito il giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. o lo abbia riferito ai sensi dell'art. 234 c.p.c., e l'avversario abbia reso in udienza o con atto processuale la dichiarazione di accettazione. Prima di tale dichiarazione, la revoca rimane possibile; dopo, la preclusione opera in modo automatico e non richiede eccezione di parte.

Connessioni con altre norme

L'art. 235 c.p.c. si inserisce nel sistema del giuramento decisorio disciplinato dagli artt. 233-239 c.p.c. Si collega all'art. 233, che regola il deferimento, e all'art. 234, che disciplina il riferimento. Rileva altresì il principio di buona fede processuale ricavabile dall'art. 88 c.p.c., nonché le norme sull'efficacia del giuramento prestato (art. 238 c.p.c.) e sulle conseguenze del rifiuto (art. 239 c.p.c.).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio agisce contro Caio per il pagamento di una somma di denaro e, non disponendo di prove documentali sufficienti, decide di deferire a Caio il giuramento decisorio sull'avvenuto pagamento. Caio, in udienza, dichiara espressamente di essere pronto a giurare. A quel punto Tizio, temendo l'esito del giuramento, vorrebbe revocare il deferimento: l'art. 235 c.p.c. gli impedisce di farlo, e il giudice fisserà l'udienza per la prestazione del giuramento.

In un diverso scenario, Sempronio ha ricevuto da Mevia un giuramento riferito e ha dichiarato la propria disponibilità a prestarlo. Mevia tenta successivamente di ritirare il riferimento adducendo nuove prove. Anche in questo caso la preclusione è già maturata: la dichiarazione di Sempronio ha reso irrevocabile la scelta di Mevia, che non potrà sottrarsi alle conseguenze processuali del giuramento ormai pendente.

Domande frequenti

Quando scatta l'irrevocabilità prevista dall'art. 235 c.p.c.?

L'irrevocabilità scatta nel momento in cui la parte avversaria dichiara di essere pronta a prestare il giuramento, sia in udienza sia mediante atto processuale. Prima di tale dichiarazione la revoca è ancora possibile.

La revoca è possibile se l'avversario non ha ancora dichiarato di essere pronto?

Sì. Fino a quando l'avversario non ha manifestato la propria accettazione, la parte che ha deferito o riferito il giuramento può liberamente revocarlo senza incorrere in preclusioni.

L'irrevocabilità opera automaticamente o richiede un'eccezione di parte?

Opera automaticamente per effetto della legge. Il giudice deve tenerne conto d'ufficio, senza che la parte interessata debba sollevare apposita eccezione.

Cosa succede se la parte tenta comunque di revocare il giuramento dopo la dichiarazione dell'avversario?

Il tentativo di revoca è processualmente inefficace. Il giudice ignorerà la revoca e procederà a fissare l'udienza per la prestazione del giuramento, con le conseguenze previste dagli artt. 238 e 239 c.p.c.

L'art. 235 c.p.c. si applica anche al giuramento suppletorio?

No. Il giuramento suppletorio è deferito d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 240 c.p.c. e segue una disciplina autonoma; l'art. 235 riguarda esclusivamente il giuramento decisorio deferito o riferito dalle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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