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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 235 c.c. [Disconoscimento di paternità] (1)
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 234 - Art. 234 Codice Civile: Nascita del figlio dopo i trecento giorni→Cod. civ. art. 236 - Art. 236 Codice Civile: Atto di nascita e possesso di stato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 233 Codice Civile: Nascita del figlio prima dei centottanta→Art. 237 Codice Civile: Fatti costitutivi del possesso di stato→Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il→Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio c→Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito→Art. 239 Codice Civile: Reclamo dello stato di figlio→Articolo 230-ter Codice Civile: Diritti del convivente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 235 c.c. è stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 che ha eliminato le azioni di disconoscimento fondate su prove ematologiche.
Ratio
L'art. 235 c.c. nella sua versione originaria stabiliva i casi in cui il marito poteva esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, elencando le ipotesi tipiche (adulterio, separazione, impotenza) e disciplinando il ruolo delle prove biologiche. La ratio storica era quella di contemperare la presunzione di paternità matrimoniale con la possibilità di superarla in presenza di elementi gravi e specifici.Analisi
L'articolo è stato abrogato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno attuato una complessiva riforma del diritto della filiazione. La riforma ha perseguito l'obiettivo di unificare lo stato giuridico di tutti i figli, eliminando la distinzione tra figli legittimi e naturali, e ha contestualmente riorganizzato le azioni di stato. Le disposizioni già contenute nell'art. 235 c.c. sono confluite, in forma aggiornata e sistematizzata, negli articoli 243-bis e seguenti del codice civile, che oggi disciplinano organicamente l'azione di disconoscimento della paternità alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.Quando si applica
La norma non è più applicabile. Per le azioni di disconoscimento della paternità occorre fare riferimento agli artt. 243-bis e ss. c.c. vigenti.Connessioni
Artt. 231, 232, 233, 234 c.c. (presunzione di paternità); artt. 243-bis e ss. c.c. (disciplina vigente del disconoscimento); l. 219/2012; d.lgs. 154/2013.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 266/2006
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, n. 3, c.c. nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento di paternità, subordinava l'esame delle prove genetiche o ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Si tutela il diritto allo status e all'identità biologica del figlio ai sensi dell'art. 24 Cost.
Corte Cost., sent. n. 134/1985
Pronuncia additiva sull'art. 244, secondo comma, c.c. in relazione all'ipotesi di adulterio di cui all'art. 235, n. 3, c.c.: il termine annuale per esercitare l'azione di disconoscimento decorre dalla scoperta effettiva dell'adulterio della moglie e non rigidamente dalla nascita del figlio.
Domande frequenti
Perché l'art. 235 c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), che ha riorganizzato le azioni di stato e unificato la condizione giuridica di tutti i figli.
Dove si trova oggi la disciplina del disconoscimento di paternità?
Negli articoli 243-bis e seguenti del codice civile, introdotti dal d.lgs. 154/2013.
L'abrogazione ha effetti sui giudizi in corso al momento della riforma?
La questione intertemporale era regolata dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013; in linea generale le norme processuali si applicano ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della riforma.
La presunzione di paternità è ancora in vigore?
Sì, la presunzione di paternità è tuttora prevista dall'art. 231 c.c., rimasto invariato nella sua struttura essenziale.
Cosa prevedeva originariamente l'art. 235 c.c.?
Elencava le ipotesi tipiche legittimanti l'azione di disconoscimento (adulterio, separazione, impotenza, distanza temporale) e disciplinava l'ammissibilità delle prove biologiche.
Fonti consultate: 2 fontei verificate