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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 235 c.c. [Disconoscimento di paternità] (1)

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • Articolo abrogato per effetto della riforma del diritto della filiazione.
  • La norma originaria disciplinava l'azione di disconoscimento della paternità.
  • La riforma ha ridisegnato l'intero sistema delle azioni di stato nella filiazione.
  • Il quadro normativo vigente si ricava dagli artt. 243-bis e seguenti c.c.

L'art. 235 c.c. è stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 che ha eliminato le azioni di disconoscimento fondate su prove ematologiche.

Ratio
L'art. 235 c.c. nella sua versione originaria stabiliva i casi in cui il marito poteva esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, elencando le ipotesi tipiche (adulterio, separazione, impotenza) e disciplinando il ruolo delle prove biologiche. La ratio storica era quella di contemperare la presunzione di paternità matrimoniale con la possibilità di superarla in presenza di elementi gravi e specifici.
Analisi
L'articolo è stato abrogato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno attuato una complessiva riforma del diritto della filiazione. La riforma ha perseguito l'obiettivo di unificare lo stato giuridico di tutti i figli, eliminando la distinzione tra figli legittimi e naturali, e ha contestualmente riorganizzato le azioni di stato. Le disposizioni già contenute nell'art. 235 c.c. sono confluite, in forma aggiornata e sistematizzata, negli articoli 243-bis e seguenti del codice civile, che oggi disciplinano organicamente l'azione di disconoscimento della paternità alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Quando si applica
La norma non è più applicabile. Per le azioni di disconoscimento della paternità occorre fare riferimento agli artt. 243-bis e ss. c.c. vigenti.
Connessioni
Artt. 231, 232, 233, 234 c.c. (presunzione di paternità); artt. 243-bis e ss. c.c. (disciplina vigente del disconoscimento); l. 219/2012; d.lgs. 154/2013.

Domande frequenti

Perché l'art. 235 c.c. è stato abrogato?

È stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), che ha riorganizzato le azioni di stato e unificato la condizione giuridica di tutti i figli.

Dove si trova oggi la disciplina del disconoscimento di paternità?

Negli articoli 243-bis e seguenti del codice civile, introdotti dal d.lgs. 154/2013.

L'abrogazione ha effetti sui giudizi in corso al momento della riforma?

La questione intertemporale era regolata dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013; in linea generale le norme processuali si applicano ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

La presunzione di paternità è ancora in vigore?

Sì, la presunzione di paternità è tuttora prevista dall'art. 231 c.c., rimasto invariato nella sua struttura essenziale.

Cosa prevedeva originariamente l'art. 235 c.c.?

Elencava le ipotesi tipiche legittimanti l'azione di disconoscimento (adulterio, separazione, impotenza, distanza temporale) e disciplinava l'ammissibilità delle prove biologiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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