Testo dell'articoloAbrogato
Art. 235 c.c. – Disconoscimento di paternità
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 235 c.c. è stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 che ha eliminato le azioni di disconoscimento fondate su prove ematologiche.
Ratio
L'art. 235 c.c. nella sua versione originaria stabiliva i casi in cui il marito poteva esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, elencando le ipotesi tipiche (adulterio, separazione, impotenza) e disciplinando il ruolo delle prove biologiche. La ratio storica era quella di contemperare la presunzione di paternità matrimoniale con la possibilità di superarla in presenza di elementi gravi e specifici.Analisi
L'articolo è stato abrogato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno attuato una complessiva riforma del diritto della filiazione. La riforma ha perseguito l'obiettivo di unificare lo stato giuridico di tutti i figli, eliminando la distinzione tra figli legittimi e naturali, e ha contestualmente riorganizzato le azioni di stato. Le disposizioni già contenute nell'art. 235 c.c. sono confluite, in forma aggiornata e sistematizzata, negli articoli 243-bis e seguenti del codice civile, che oggi disciplinano organicamente l'azione di disconoscimento della paternità alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.Quando si applica
La norma non è più applicabile. Per le azioni di disconoscimento della paternità occorre fare riferimento agli artt. 243-bis e ss. c.c. vigenti.Connessioni
Artt. 231, 232, 233, 234 c.c. (presunzione di paternità); artt. 243-bis e ss. c.c. (disciplina vigente del disconoscimento); l. 219/2012; d.lgs. 154/2013.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 266/2006
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, n. 3, c.c. nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento di paternità, subordinava l'esame delle prove genetiche o ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Si tutela il diritto allo status e all'identità biologica del figlio ai sensi dell'art. 24 Cost.
Corte Cost., sent. n. 134/1985
Pronuncia additiva sull'art. 244, secondo comma, c.c. in relazione all'ipotesi di adulterio di cui all'art. 235, n. 3, c.c.: il termine annuale per esercitare l'azione di disconoscimento decorre dalla scoperta effettiva dell'adulterio della moglie e non rigidamente dalla nascita del figlio.
Domande frequenti
Perché l'art. 235 c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), che ha riorganizzato le azioni di stato e unificato la condizione giuridica di tutti i figli.
Dove si trova oggi la disciplina del disconoscimento di paternità?
Negli articoli 243-bis e seguenti del codice civile, introdotti dal d.lgs. 154/2013.
L'abrogazione ha effetti sui giudizi in corso al momento della riforma?
La questione intertemporale era regolata dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013; in linea generale le norme processuali si applicano ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della riforma.
La presunzione di paternità è ancora in vigore?
Sì, la presunzione di paternità è tuttora prevista dall'art. 231 c.c., rimasto invariato nella sua struttura essenziale.
Cosa prevedeva originariamente l'art. 235 c.c.?
Elencava le ipotesi tipiche legittimanti l'azione di disconoscimento (adulterio, separazione, impotenza, distanza temporale) e disciplinava l'ammissibilità delle prove biologiche.
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