Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 233 c.c. – Nascita del figlio prima dei centottanta

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Nascita del figlio prima dei centottanta giorni] [Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione), entrato in vigore il 7 febbraio 2014.
  • La rubrica storica era «Nascita del figlio prima dei centottanta giorni».
  • La norma prevedeva una presunzione di paternità attenuata per i figli nati prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio.
  • L'abrogazione si inserisce nel quadro dell'unificazione dello stato giuridico di tutti i figli operata dalla riforma del 2013.
Indice dei contenuti

Articolo abrogato dal D.Lgs. 154/2013: disciplinava la presunzione di paternità per i figli nati prima di centottanta giorni dal matrimonio.

Ratio

L'art. 233 c.c., nella sua formulazione originaria, regolava la posizione del figlio nato in tempi brevissimi dalla celebrazione del matrimonio, ipotesi in cui il concepimento era necessariamente avvenuto prima della celebrazione stessa. Rappresentava un bilanciamento tra la presunzione generale di paternità (art. 231 c.c.) e la realtà biologica del concepimento prematrimoniale.

Analisi

Prima dell'abrogazione, l'art. 233 c.c. stabiliva che il marito poteva disconoscere il figlio nato prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, salvo che avesse conosciuto la gravidanza prima del matrimonio o avesse riconosciuto il figlio. Il D.Lgs. 154/2013, nell'ottica di eliminare ogni distinzione di status tra figli, ha soppresso l'articolo. Oggi anche i figli nati prima di centottanta giorni dal matrimonio beneficiano della piena presunzione di paternità ex art. 231 c.c., superabile solo con l'azione di disconoscimento nelle forme ordinarie dell'art. 243-bis c.c.

Quando si applica

La norma non è più in vigore dal 7 febbraio 2014. Nelle controversie attuali la nascita avvenuta prima di centottanta giorni dal matrimonio non costituisce più un caso autonomo: si applicano le regole generali degli artt. 231 e 243-bis c.c.

Connessioni

Art. 231 c.c. (presunzione di paternità); art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento); D.Lgs. 154/2013 (norma abrogante); L. 219/2012 (delega al Governo per la riforma della filiazione).

Domande frequenti

L'art. 233 c.c. è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014.

Cosa si applica oggi per i figli nati prima di centottanta giorni dal matrimonio?

Si applica la regola generale dell'art. 231 c.c.: il figlio nato durante il matrimonio si presume concepito dal marito. L'eventuale contestazione avviene attraverso l'azione di disconoscimento ex art. 243-bis c.c.

Perché l'articolo è stato abrogato?

La riforma della filiazione del 2013 ha eliminato ogni distinzione di stato tra figli, unificando le regole indipendentemente dalle circostanze del concepimento.

Le sentenze emesse in base all'art. 233 c.c. prima del 2014 restano valide?

Le sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013 mantengono i loro effetti.

Dove trovo la disciplina del disconoscimento oggi?

La disciplina del disconoscimento è contenuta negli artt. 243-bis e seguenti c.c., così come riscritti dal D.Lgs. 154/2013.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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