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Art. 233 c.c. [Nascita del figlio prima dei centottanta
In vigore
giorni] (1) […]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato dal D.Lgs. 154/2013: disciplinava la presunzione di paternità per i figli nati prima di centottanta giorni dal matrimonio.
Ratio
L'art. 233 c.c., nella sua formulazione originaria, regolava la posizione del figlio nato in tempi brevissimi dalla celebrazione del matrimonio, ipotesi in cui il concepimento era necessariamente avvenuto prima della celebrazione stessa. Rappresentava un bilanciamento tra la presunzione generale di paternità (art. 231 c.c.) e la realtà biologica del concepimento prematrimoniale.
Analisi
Prima dell'abrogazione, l'art. 233 c.c. stabiliva che il marito poteva disconoscere il figlio nato prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, salvo che avesse conosciuto la gravidanza prima del matrimonio o avesse riconosciuto il figlio. Il D.Lgs. 154/2013, nell'ottica di eliminare ogni distinzione di status tra figli, ha soppresso l'articolo. Oggi anche i figli nati prima di centottanta giorni dal matrimonio beneficiano della piena presunzione di paternità ex art. 231 c.c., superabile solo con l'azione di disconoscimento nelle forme ordinarie dell'art. 243-bis c.c.
Quando si applica
La norma non è più in vigore dal 7 febbraio 2014. Nelle controversie attuali la nascita avvenuta prima di centottanta giorni dal matrimonio non costituisce più un caso autonomo: si applicano le regole generali degli artt. 231 e 243-bis c.c.
Connessioni
Art. 231 c.c. (presunzione di paternità); art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento); D.Lgs. 154/2013 (norma abrogante); L. 219/2012 (delega al Governo per la riforma della filiazione).
Domande frequenti
L'art. 233 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014.
Cosa si applica oggi per i figli nati prima di centottanta giorni dal matrimonio?
Si applica la regola generale dell'art. 231 c.c.: il figlio nato durante il matrimonio si presume concepito dal marito. L'eventuale contestazione avviene attraverso l'azione di disconoscimento ex art. 243-bis c.c.
Perché l'articolo è stato abrogato?
La riforma della filiazione del 2013 ha eliminato ogni distinzione di stato tra figli, unificando le regole indipendentemente dalle circostanze del concepimento.
Le sentenze emesse in base all'art. 233 c.c. prima del 2014 restano valide?
Le sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013 mantengono i loro effetti.
Dove trovo la disciplina del disconoscimento oggi?
La disciplina del disconoscimento è contenuta negli artt. 243-bis e seguenti c.c., così come riscritti dal D.Lgs. 154/2013.
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