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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 231 c.c. Paternita' del marito (1)

In vigore

Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

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In sintesi

  • Il marito è presunto padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.
  • Si tratta di una presunzione legale relativa (iuris tantum), superabile mediante azione di disconoscimento di paternità.
  • La norma è cardine del sistema della filiazione nel matrimonio, coordinata con le presunzioni di concepimento degli artt. 232 e ss. c.c.
  • Il D.Lgs. 154/2013 ha uniformato lo stato giuridico di tutti i figli, mantenendo la presunzione ma in un quadro normativo paritario.

Stabilisce la presunzione legale di paternità del marito per il figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Ratio

L'art. 231 c.c. esprime la regola fondamentale della filiazione nel matrimonio: pater is est quem nuptiae demonstrant. La presunzione risponde a un'esigenza di certezza dello stato di figlio e di stabilità dei rapporti familiari, evitando che ogni nascita in costanza di matrimonio richieda un accertamento positivo della paternità biologica.

Analisi

La disposizione stabilisce una presunzione legale relativa: il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Il riferimento al «concepimento» estende la tutela anche ai figli nati dopo lo scioglimento del matrimonio, purché concepiti nel corso di esso, secondo i termini temporali precisati dall'art. 232 c.c. La presunzione è vincibile esclusivamente mediante l'azione di disconoscimento di paternità (art. 243-bis c.c.). Il D.Lgs. 154/2013 ha soppresso la distinzione tra figli legittimi e naturali, ma ha mantenuto invariata la presunzione di paternità.

Quando si applica

La presunzione opera automaticamente per ogni figlio nato o concepito durante il matrimonio valido o putativo. Non opera oltre i termini di cui all'art. 232 c.c., né quando il figlio sia nato da donna separata oltre i trecento giorni dalla comparizione in giudizio dei coniugi autorizzati a vivere separatamente.

Connessioni

Art. 232 c.c. (presunzione di concepimento durante il matrimonio); art. 234 c.c. (nascita dopo i trecento giorni); art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento di paternità); D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione).

Domande frequenti

La presunzione di paternità è assoluta?

No. È una presunzione relativa (iuris tantum): può essere superata esclusivamente con l'azione di disconoscimento di paternità prevista dall'art. 243-bis c.c.

Vale anche per i figli nati pochissimi giorni dopo il matrimonio?

Sì, la presunzione opera per tutti i figli nati durante il matrimonio, indipendentemente dalla brevità del periodo trascorso dalla celebrazione.

La presunzione vale anche in caso di matrimonio dichiarato nullo?

Nel matrimonio putativo la presunzione produce comunque effetti per il periodo anteriore alla sentenza di nullità, a tutela dei figli nati o concepiti in tale periodo.

Chi può proporre l'azione di disconoscimento?

L'azione di disconoscimento può essere proposta dal marito, dalla madre e dal figlio stesso, nei termini e con le modalità previste dall'art. 243-bis c.c. e seguenti.

La riforma del 2013 ha cambiato qualcosa sull'art. 231?

Il D.Lgs. 154/2013 ha lasciato invariato il testo dell'art. 231, ma ha inserito la norma in un sistema paritario in cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico e gli stessi diritti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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