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Art. 205 c.p.c. – Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
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In sintesi
Il giudice che assume i mezzi di prova decide con ordinanza su tutte le questioni incidentali sorte durante l'assunzione, anche se delegato.
Ratio della norma
L'art. 205 c.p.c. risponde a un'esigenza fondamentale di economia processuale e di efficienza dell'attività istruttoria. Nel corso dell'assunzione dei mezzi di prova — siano essi testimonianze, giuramenti, ispezioni giudiziali o operazioni peritali — sorgono inevitabilmente questioni di carattere incidentale che richiedono una risposta immediata: la resistenza di un testimone a rispondere, la formulazione di domande suggestive da parte del difensore, l'eccezione di inammissibilità di una singola circostanza, la contestazione di una specifica modalità operativa del consulente tecnico. Se ciascuna di queste micro-controversie dovesse essere rimessa al giudice istruttore in composizione collegiale, o addirittura sospendere l'udienza in attesa di un provvedimento formale, l'assunzione della prova diventerebbe un percorso ad ostacoli, con conseguente gravissimo appesantimento dei tempi processuali. La norma conferisce dunque al giudice che materialmente procede all'assunzione un potere decisorio immediato, da esercitarsi con la forma dell'ordinanza, strumento snello e revocabile che ben si presta alla gestione di situazioni contingenti e mutevoli tipiche dell'udienza istruttoria.
Analisi del testo
Il testo dell'articolo si articola attorno a tre elementi strutturali. Il primo è il soggetto: «il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova». Si tratta del giudice istruttore nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica, oppure del giudice istruttore designato dal collegio nei procedimenti a composizione collegiale. La norma precisa espressamente — e questa è una delle sue funzioni più rilevanti sul piano sistematico — che il potere spetta «anche» al giudice delegato ai sensi dell'art. 203 c.p.c. Quest'ultimo è il magistrato cui il giudice istruttore ha deferito l'assunzione di uno o più mezzi di prova perché il luogo dove devono eseguirsi è al di fuori della circoscrizione del tribunale. Senza la precisazione contenuta nell'art. 205, si potrebbe dubitare che il giudice delegato, in quanto organo straordinario e ausiliario, possedesse i medesimi poteri del delegante: la norma risolve il dubbio in senso affermativo, attribuendogli piena autorità di decisione incidentale. Il secondo elemento è l'oggetto: «tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa», ossia nel corso dell'assunzione. La locuzione è intenzionalmente ampia. Non si limita alle questioni di ammissibilità della prova — queste vengono tendenzialmente risolte prima dell'assunzione, in sede di ordinanza ex art. 184 o 202 c.p.c. — ma abbraccia ogni contestazione che emerga durante l'esecuzione concreta dell'atto istruttorio. Il terzo elemento è lo strumento: l'«ordinanza». In forza dell'art. 177 c.p.c., le ordinanze del giudice istruttore sono revocabili e modificabili dallo stesso giudice che le ha pronunciate, salvo che abbiano già esaurito la loro funzione. L'ordinanza non è impugnabile autonomamente in via immediata (salvo eccezioni di legge), ma può essere riproposta nelle note conclusionali e valutata dal collegio nella fase decisoria, ove sussista.
Quando si applica
L'ambito applicativo dell'art. 205 c.p.c. è strettamente funzionale alle udienze istruttorie nelle quali avviene la materiale assunzione dei mezzi di prova. Le fattispecie più ricorrenti nella prassi giudiziaria sono le seguenti. In tema di prova testimoniale: quando un testimone si rifiuta di rispondere a una domanda invocando un segreto professionale o un privilegio non previsto dalla legge; quando un avvocato formula domande suggestive o ammissive, cioè che contengono già la risposta, e la controparte solleva eccezione; quando si contesta la capacità a testimoniare di un soggetto per le ragioni di cui all'art. 246 c.p.c. In tema di consulenza tecnica d'ufficio: quando le parti contestano la metodologia seguita dal CTU durante le operazioni peritali; quando il consulente di parte chiede di acquisire documentazione non autorizzata; quando sorge una questione sulla riservatezza di dati esaminati nel corso delle operazioni. In tema di ispezione giudiziale ex art. 258 c.p.c.: quando il resistente nega l'accesso ai locali, costringendo il giudice a verbalizzare il rifiuto e a trarne le conseguenze istruttorie. In tema di giuramento: quando si contesta la formulazione della formula deferita. L'art. 205 non si applica, invece, alle questioni che riguardano l'ammissione dei mezzi di prova in senso stretto (già definite anteriormente), né alle questioni processuali generali (competenza, litispendenza, ecc.) che seguono le proprie vie ordinarie.
Connessioni con altre norme
L'art. 205 c.p.c. si inserisce in una rete di disposizioni strettamente interconnesse. Il primo e più ovvio collegamento è con l'art. 203 c.p.c., espressamente richiamato nel testo: quella norma disciplina la delega dell'assunzione a un giudice diverso, individuandone i presupposti (esecuzione fuori circoscrizione) e le forme. L'art. 205 ne è il naturale complemento, perché senza di esso il giudice delegato sarebbe un esecutore privo di reale autorità decisionale. Altrettanto rilevante è il raccordo con l'art. 175 c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore il potere-dovere di dirigere il procedimento nel modo più spedito e concentrato, e con l'art. 177 c.p.c., che definisce il regime giuridico delle ordinanze istruttorie — ivi compresa la revocabilità. L'art. 205 va letto poi in combinato disposto con le norme che regolano i singoli mezzi di prova: l'art. 252 c.p.c. per l'esame testimoniale (contiene alcune regole sulla direzione dell'esame incrociato), l'art. 194 c.p.c. per le operazioni del CTU, l'art. 258 c.p.c. per l'ispezione. In una prospettiva più ampia, la disposizione si raccorda con i principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost., e in particolare con il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, comma 4, Cost.), poiché l'ordinanza incidentale serve proprio a garantire che il contraddittorio si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle regole processuali. Infine, va segnalato il rapporto con l'art. 208 c.p.c. sulla mancata presentazione delle parti all'udienza istruttoria: anche in quel contesto il giudice provvede con ordinanza, confermando la coerenza sistematica dello strumento ordinatorio nella fase istruttoria.
Domande frequenti
Quale forma deve avere il provvedimento del giudice sulle questioni incidentali durante l'assunzione della prova?
Il giudice deve pronunciarsi con ordinanza, come espressamente previsto dall'art. 205 c.p.c. L'ordinanza è il provvedimento tipico della fase istruttoria: è immediatamente esecutiva, non necessita di motivazione articolata come la sentenza, ed è in linea di principio revocabile e modificabile dal medesimo giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c.
Il giudice delegato ex art. 203 c.p.c. ha gli stessi poteri del giudice istruttore titolare durante l'assunzione?
Sì. L'art. 205 c.p.c. estende espressamente al giudice delegato il potere di risolvere con ordinanza tutte le questioni incidentali sorte nel corso dell'assunzione. Senza questa previsione, si potrebbe dubitare che il giudice delegato — organo ausiliario e straordinario — possedesse piena autorità decisionale, con rischio di paralisi dell'udienza istruttoria tenuta fuori circoscrizione.
Le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 205 c.p.c. sono impugnabili immediatamente?
No, in linea generale le ordinanze istruttorie non sono autonomamente impugnabili in via immediata. La parte che le ritenga erronee può riproporle nelle conclusioni e sottoporle alla valutazione del collegio in sede decisoria. Fanno eccezione i casi espressamente previsti dalla legge in cui l'ordinanza ha effetti definitivi o sostanziali sui diritti delle parti, situazione che raramente ricorre nelle questioni incidentali dell'assunzione probatoria.
Quali sono le questioni tipiche che sorgono durante l'assunzione della prova testimoniale?
Le questioni più frequenti riguardano: l'ammissibilità di singole domande (suggestive, irrilevanti, già risolte), la capacità o l'idoneità del testimone a deporre su specifiche circostanze, la reticenza o il rifiuto di rispondere, la richiesta di contestazioni ex art. 500 c.p.p. (per analogia nel civile), e le eccezioni di nullità della citazione del testimone. Il giudice risolve tutte queste questioni con ordinanza immediata, garantendo la continuità dell'udienza.
L'art. 205 c.p.c. si applica anche alle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio?
Sì, la norma si applica a tutti i mezzi di prova la cui assunzione avviene in udienza o con la partecipazione del giudice, incluse le operazioni peritali quando il magistrato è presente o le dirige. Durante le operazioni del CTU possono sorgere questioni su documenti da esaminare, metodologie contestate, accesso a luoghi o informazioni: il giudice, se presente, risolve con ordinanza ex art. 205; in sua assenza, le questioni vengono sottoposte nella successiva udienza di comparizione.
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