Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 212 c.p.c. – Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.

In sintesi

  • Il giudice può sostituire l'originale con una copia, anche fotografica, o un estratto autentico.
  • Per i libri di commercio e i registri, può ordinare la produzione di soli estratti relativi alle partite rilevanti.
  • Per la formazione degli estratti il giudice nomina un notaio e, se necessario, un esperto tecnico.
  • La norma bilancia le esigenze istruttorie con la tutela della riservatezza dei dati commerciali.
Indice dei contenuti

Il giudice istruttore può ordinare l'esibizione di copie o estratti autentici in luogo degli originali, anche fotografici, e disporre estratti notarili per i libri di commercio.

Ratio della norma

L'art. 212 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: agevolare l'acquisizione della prova documentale evitando la consegna degli originali e, al tempo stesso, limitare l'accesso ai libri di commercio alle sole scritture pertinenti alla controversia. In tal modo si tutela sia la parte che deve esibire il documento, evitandone la perdita o il deterioramento, sia il soggetto che gestisce registri contenenti dati estranei al giudizio.

Analisi del testo

Il primo comma attribuisce al giudice istruttore un potere discrezionale di disporre, in sostituzione dell'originale, la produzione di una copia anche fotografica o di un estratto autentico. Il riferimento alla copia fotografica, risalente alla formulazione originaria del codice, si estende oggi per analogia a qualsiasi riproduzione tecnica idonea a garantire la fedeltà al documento (scansioni digitali, microfilm). Il secondo comma disciplina la specifica ipotesi dei libri di commercio e dei registri: l'ordinanza di esibizione può essere limitata alle partite rilevanti, su istanza di parte, e la formazione degli estratti è affidata a un notaio, quale pubblico ufficiale garante dell'autenticità, assistito ove occorra da un esperto, tipicamente un commercialista o un perito contabile.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che una parte o il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di un documento originale, ma sussistano ragioni per non richiederne la produzione fisica integrale: rischio di smarrimento, rilevanza parziale del documento, esigenza di riservatezza commerciale. È particolarmente frequente nelle controversie societarie, nelle cause di accertamento fiscale incidentale e nelle liti tra soci o tra imprenditori in cui la prova risiede nelle scritture contabili.

Connessioni con altre norme

L'art. 212 si coordina con l'art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione su istanza di parte) e con l'art. 211 c.p.c. (esibizione nei confronti del terzo). Sul versante probatorio interagisce con gli artt. 2709 e 2710 c.c., che disciplinano l'efficacia probatoria dei libri di commercio tra imprenditori. Il ricorso al notaio per la formazione degli estratti richiama le disposizioni della legge notarile (l. 89/1913) in materia di atti pubblici e autenticazioni.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio conviene in giudizio Caio per il pagamento di forniture non saldate. Caio contesta l'importo e chiede l'esibizione del libro giornale di Tizio per verificare le registrazioni delle vendite. Il giudice, accogliendo l'istanza, dispone ai sensi dell'art. 212 c.p.c. che venga prodotto un estratto notarile limitato alle partite relative ai rapporti tra le due imprese nell'anno in contestazione, nominando un notaio e un esperto contabile affinché lo assista nella selezione delle scritture pertinenti. Sempronio, terzo acquirente di un immobile, è chiamato a esibire il contratto di compravendita originale; il giudice, su sua istanza, autorizza la produzione di una copia autentica notarile in sostituzione dell'originale, che Sempronio non intende separare dall'archivio personale.

Domande frequenti

Il giudice può ordinare d'ufficio la produzione dell'estratto o è necessaria l'istanza di parte?

Per la sostituzione dell'originale con copia il giudice può provvedere anche d'ufficio. Per gli estratti dei libri di commercio il secondo comma richiede espressamente l'istanza dell'interessato.

Quali documenti rientrano nella nozione di 'libri di commercio o registri'?

Rientrano tutti i libri e le scritture contabili obbligatori o facoltativi tenuti dall'imprenditore: libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, libri sociali delle società. L'elenco non è tassativo.

Chi sopporta le spese di formazione degli estratti notarili?

Le spese seguono la regola generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; in via anticipata sono di norma poste a carico della parte che ha chiesto l'esibizione, salvo diversa statuizione del giudice.

Una copia digitale scansionata ha lo stesso valore di una copia fotografica?

Sì, per costante orientamento dottrinale la copia fotografica è oggi interpretata in senso estensivo, ricomprendendo qualsiasi riproduzione meccanica fedele, incluse le scansioni digitali, purché l'autenticità sia attestata nelle forme di legge.

Cosa accade se la parte obbligata non produce l'estratto nei termini fissati?

Il giudice può trarre argomento di prova dal rifiuto ingiustificato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e, nei casi più gravi, applicare le conseguenze previste dall'art. 210 c.p.c. per l'inottemperanza all'ordine di esibizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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