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Art. 212 c.c. [Amministrazione e godimento dei beni
In vigore
parafernali] (1) […]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 212 c.c., nel testo del codice civile del 1942, disciplinava i beni parafernali della moglie, ovvero quei beni che, pur appartenendo alla moglie, non facevano parte della dote e non erano quindi soggetti all'amministrazione maritale. Si trattava di una norma di deroga al principio generale che attribuiva al marito l'amministrazione del patrimonio familiare: per i beni parafernali, la moglie conservava la piena autonomia gestoria e il godimento diretto. La ratio storica di questa disposizione era quella di garantire alla moglie una sfera patrimoniale personale e autonoma, al riparo dall'ingerenza del marito, come contrappeso alla regola generale dell'amministrazione maritale. In un sistema in cui il marito controllava l'intera dote, l'esistenza di una categoria di beni su cui la moglie manteneva il pieno controllo rappresentava un presidio minimo dell'autonomia economica femminile. I beni parafernali comprendevano tipicamente: i beni ricevuti dalla moglie per successione o donazione da parenti che avevano esplicitamente escluso la loro destinazione dotale; i beni acquistati dalla moglie con i propri mezzi durante il matrimonio; i beni espressamente qualificati come parafernali nella convenzione matrimoniale. L'abrogazione della norma con la legge 19 maggio 1975, n. 151, ha reso irrilevante la distinzione tra beni dotali e parafernali, unificando la disciplina dei beni coniugali nei due regimi: comunione legale (con i beni personali dell'art. 179 c.c.) e separazione dei beni (con la piena autonomia gestoria di ciascun coniuge sui propri beni).
Analisi
L'art. 212 c.c. nel testo del 1942 stabiliva che la moglie aveva l'amministrazione e il godimento dei beni parafernali, potendo compiere su di essi tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria senza necessità del consenso o dell'autorizzazione del marito. Questa piena autonomia gestoria si estendeva a: riscuotere i canoni di locazione e i frutti civili dei beni parafernali; dare in locazione i beni parafernali per qualsiasi durata; alienare i beni parafernali o costituire su di essi diritti reali di godimento o garanzia; contrarre obbligazioni aventi ad oggetto i beni parafernali. L'unico limite all'autonomia gestoria della moglie sui beni parafernali era rappresentato dalla capacità giuridica: nel codice del 1942, alcune categorie di atti (cessione di crediti, costituzione di garanzie, atti eccedenti l'ordinaria amministrazione) potevano richiedere la licenza maritale anche per i beni parafernali, in ragione dello status generale di capacità ridotta della donna maritata nel previgente sistema. I beni parafernali rispondevano dei debiti personali della moglie e non erano aggredibili dai creditori personali del marito, a differenza dei beni dotali che erano soggetti a forme di garanzia in favore dei creditori del marito-amministratore. Sul piano successorio, i beni parafernali facevano parte dell'asse ereditario della moglie premoriente e venivano trasmessi secondo le regole ordinarie della successione, senza la speciale disciplina della restituzione della dote prevista per i beni dotali. La norma si coordinava con l'art. 213 c.c. (nel testo del 1942), che disciplinava le ipotesi di amministrazione dei beni parafernali da parte del marito per volontà della moglie o per necessità, e con l'art. 214 c.c., che regolava la responsabilità del marito nel caso di gestione parafernale.
Quando si applica
L'art. 212 c.c. non trova alcuna applicazione nell'ordinamento vigente. La norma è stata abrogata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, con effetto dal 20 settembre 1975, contestualmente alla soppressione dell'intero regime dotale e della distinzione tra beni dotali e beni parafernali. Nel sistema patrimoniale coniugale vigente, la categoria dei «beni parafernali» non esiste più: la disciplina dei beni appartenenti esclusivamente a ciascun coniuge è integralmente regolata dall'art. 179 c.c. (beni personali in regime di comunione legale) e dall'art. 215 c.c. (separazione dei beni). Nessuna controversia patrimoniale tra coniugi, né alcuna questione successoria riguardante un matrimonio celebrato dopo il 20 settembre 1975, può essere risolta invocando l'art. 212 c.c. La norma conserva rilevanza esclusivamente storica e didattica, per la comprensione del diritto patrimoniale della famiglia nell'Italia del Novecento.
Connessioni
L'art. 212 c.c. (nel testo abrogato) si collocava nel sistema del previgente Titolo VI del codice civile e interagiva con l'art. 213 c.c. (amministrazione dei beni parafernali da parte del marito su mandato), l'art. 214 c.c. (responsabilità del marito-mandatario), l'art. 186 c.c. (poteri del marito sulla dote) e le norme generali sul mandato (artt. 1703 e ss. c.c.). Nel sistema vigente, la disciplina oggi applicabile ai beni propri di ciascun coniuge varia a seconda del regime patrimoniale. In regime di comunione legale, l'art. 179 c.c. individua i beni personali: beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio; beni ricevuti per successione o donazione durante il matrimonio; beni di uso strettamente personale; beni che servono all'esercizio della professione; beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro risarcimento. Il coniuge amministra autonomamente i propri beni personali (art. 217 c.c.) e non deve rendere conto all'altro delle proprie scelte gestionali. In regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.), ciascun coniuge mantiene la titolarità e la gestione esclusiva di tutti i propri beni, senza alcuna massa comune. La corrispondenza funzionale con i beni parafernali è evidente: nel sistema vigente, l'autonomia che l'art. 212 c.c. riconosceva alla moglie solo sui beni parafernali è oggi riconosciuta in forma piena e paritaria a ciascun coniuge sui propri beni personali, indipendentemente dal sesso. Il mandato tra coniugi per l'amministrazione dei beni personali di uno di essi è oggi regolato dalle norme generali sul mandato (artt. 1703 e ss. c.c.) e non richiede alcun atto formale, potendo essere conferito anche tacitamente.
Domande frequenti
L'art. 212 c.c. è ancora in vigore?
No, l'art. 212 c.c. è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia e non è più applicabile ai rapporti patrimoniali coniugali.
Cosa erano i beni parafernali nel regime previgente?
Erano i beni di esclusiva proprietà della moglie che non erano stati costituiti in dote: rimanevano in piena titolarità e autonoma gestione della moglie, senza che il marito potesse interferirvi, e non erano aggredibili dai creditori personali del marito.
Quali poteri aveva la moglie sui beni parafernali?
La moglie esercitava piena amministrazione e godimento dei beni parafernali: percepiva direttamente i frutti, poteva locarli, alienarli e disporne sia tra vivi sia mortis causa, senza necessità del consenso del marito, in piena autonomia gestoria.
Quale era la differenza con i beni dotali?
I beni dotali erano amministrati dal marito che ne percepiva i frutti per sostenere gli oneri matrimoniali; i beni parafernali erano fuori dal patrimonio dotale, in piena disponibilità della moglie, e costituivano la sua riserva patrimoniale personale al riparo dall'amministrazione maritale.
Come si chiamano oggi i beni propri di ciascun coniuge?
Nel regime di comunione legale sono detti 'beni personali' (art. 179 c.c.) e includono i beni di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio, quelli ricevuti per successione o donazione, i beni strettamente personali e quelli acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali.
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