Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 217 c.c. Amministrazione e godimento dei beni

In vigore

Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

In sintesi

  • Nel regime di separazione, ciascun coniuge amministra e gode autonomamente dei beni di cui è esclusivo titolare.
  • Se un coniuge è stato incaricato con procura di amministrare i beni dell'altro con obbligo di rendiconto, si applicano le regole del mandato.
  • La procura senza obbligo di rendiconto comporta la restituzione solo dei frutti ancora esistenti al momento della richiesta o dello scioglimento del matrimonio.
  • Chi amministra abusivamente i beni del coniuge, nonostante l'opposizione di quest'ultimo, risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Indice dei contenuti

Ciascun coniuge amministra i beni di cui è titolare esclusivo, con particolari regole se ha procura dell'altro.

Ratio

L'art. 217 c.c. costituisce il nucleo operativo del regime patrimoniale di separazione dei beni, consacrandone il principio fondamentale: l'autonomia gestionale di ciascun coniuge sul proprio patrimonio. La norma riflette la scelta del legislatore del 1975 di valorizzare l'indipendenza economica dei coniugi, consentendo loro di mantenere separati non solo i diritti di proprietà, ma anche i poteri di gestione e disposizione.

Analisi

La norma articola tre distinte situazioni. La prima è quella fisiologica: ciascun coniuge ha pieno godimento e amministrazione dei propri beni. La seconda riguarda la gestione delegata: se un coniuge riceve procura con obbligo di rendere conto dei frutti, il rapporto è assimilato al mandato (artt. 1703 ss. c.c.), con conseguente obbligo di diligenza, rendiconto e restituzione di quanto ricevuto. La terza ipotesi concerne la procura senza obbligo di rendiconto: in tal caso, il gestore risponde solo dei frutti ancora in essere, non di quelli già consumati. L'ultimo comma sancisce la responsabilità per chi gestisce i beni altrui nonostante l'opposizione del coniuge titolare.

Quando si applica

L'articolo si applica esclusivamente ai coniugi in regime di separazione dei beni. Trova applicazione anche quando uno dei coniugi amministra di fatto i beni dell'altro senza o contro la volontà di quest'ultimo, configurando una gestione non autorizzata rilevante ai fini della responsabilità per danni.

Connessioni normative

L'art. 217 c.c. si raccorda con l'art. 215 c.c. (regime di separazione), con gli artt. 1703 ss. c.c. (mandato), con l'art. 218 c.c. (obbligazioni del coniuge fruitore) e con l'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale per il coniuge che gestisce i beni nonostante l'opposizione).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha procura ad amministrare i beni di Caio con obbligo di rendere conto dei frutti. Tizio è tenuto verso Caio secondo le regole del mandato e deve consegnare i frutti percepiti.

Caso 2: Sempronio amministra i beni di Mevio senza obbligo di rendere conto

Al termine del matrimonio, Sempronio consegna i frutti esistenti ma non risponde di quelli consumati durante l'amministrazione.

Caso 3: Caso 3

Filano amministra i beni di Sempronio nonostante l'opposizione espressa di quest'ultimo. Filano risponde dei danni causati e della mancata percezione dei frutti secondo le regole della gestione non autorizzata.

Domande frequenti

Nel regime di separazione dei beni, un coniuge può gestire i beni dell'altro?

Sì, ma solo se munito di apposita procura. In assenza di procura, e a maggior ragione contro l'opposizione del coniuge titolare, la gestione dei beni altrui è illecita e fa sorgere responsabilità per danni e per i frutti non percepiti.

Cosa succede se un coniuge amministra i beni dell'altro con procura ma senza obbligo di rendiconto?

Al momento della richiesta dell'altro coniuge, o allo scioglimento del matrimonio, il gestore è tenuto a restituire solo i frutti ancora esistenti. Non risponde di quelli già consumati, salvo malafede.

Quali norme si applicano quando un coniuge gestisce i beni dell'altro con obbligo di rendiconto?

Si applicano le regole del mandato (artt. 1703 ss. c.c.): il coniuge gestore deve agire con diligenza, rendere il conto di tutti i frutti percepiti e rispondere dell'inadempimento o della negligenza nella gestione.

Un coniuge può opporsi all'amministrazione dei propri beni da parte dell'altro?

Sì. L'opposizione è espressamente prevista dall'art. 217 c.c. e rende il coniuge che continui ad amministrare responsabile dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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