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Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 215 c.c. consente ai coniugi di scegliere la separazione dei beni: ciascuno conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, che amministra e gode autonomamente. Il regime si sceglie per convenzione (o nell’atto di matrimonio) in alternativa alla comunione legale.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 215 c.c. – Separazione dei beni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 214 - Art. 214 Codice Civile: Obbligazioni della moglie per il godiment…→Cod. civ. art. 216 - Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito→Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Art. 212 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni→Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del→Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni→Art. 210 c.c.: Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I coniugi possono convenire che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Ratio
L'art. 215 c.c. riconosce ai coniugi la facoltà di optare per un regime di piena autonomia patrimoniale, in cui ciascuno rimane esclusivo dominus dei beni acquistati durante il matrimonio. La norma riflette il principio di autonomia negoziale delle parti nei rapporti patrimoniali della famiglia, introdotto dalla riforma del 1975 che ha instaurato la parità giuridica tra i coniugi. La separazione dei beni risponde all'esigenza di chi svolge attività d'impresa e intende tenere separato il rischio economico individuale dal patrimonio familiare.
Analisi
Il regime di separazione dei beni si caratterizza per l'assenza di un patrimonio comune: non vi è comunione immediata né de residuo. Ogni coniuge acquista in proprio nome e risponde con i propri beni delle obbligazioni contratte. La prova della proprietà esclusiva si desume dalle risultanze dei pubblici registri o, per i beni mobili, dal possesso e dai documenti di acquisto. Qualora un bene sia intestato ad entrambi i coniugi, si presume la comproprietà in parti uguali, salvo prova contraria.
Quando si applica
Il regime di separazione dei beni si applica: (a) quando i coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale in tal senso nelle forme solenni ex art. 162 c.c.; (b) quando, in sede di separazione giudiziale, il tribunale pronuncia la separazione dei beni ex art. 193 c.c.; (c) relativamente ai beni acquistati dopo la separazione personale dei coniugi, poiché la separazione legale fa cessare automaticamente la comunione ex art. 191 c.c.
Connessioni normative
L'art. 215 c.c. va letto in connessione con: l'art. 159 c.c. (la separazione dei beni come deroga al regime legale della comunione); l'art. 162 c.c. (forma delle convenzioni matrimoniali); l'art. 191 c.c. (scioglimento della comunione); l'art. 193 c.c. (separazione giudiziale dei beni); gli artt. 216-219 c.c. (disciplina di dettaglio del regime di separazione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio stipulano una convenzione matrimoniale eleggendo il regime di separazione dei beni. Tutti i beni acquisiti da ognuno durante il matrimonio rimangono proprietà esclusiva del singolo coniuge.
Caso 2: Sempronio e Mevio scelgono la separazione dei beni per questioni commerciali
Questa scelta modifica il regime ordinario di comunione legale consentendo libertà contrattuale nella gestione del patrimonio.
Domande frequenti
Come si sceglie il regime di separazione dei beni?
Il regime di separazione dei beni si sceglie mediante una convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico davanti a un notaio, alla presenza di due testimoni, nelle forme previste dall'art. 162 c.c. La convenzione deve essere annotata a margine dell'atto di matrimonio per essere opponibile ai terzi.
In regime di separazione dei beni, il coniuge ha diritto a una quota dei beni dell'altro in caso di divorzio?
No. In regime di separazione dei beni, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati a proprio nome: in caso di scioglimento del matrimonio non vi è divisione di un patrimonio comune.
La separazione dei beni protegge il coniuge dai debiti dell'altro?
In linea generale sì: in regime di separazione dei beni, ciascun coniuge risponde solo con i propri beni delle obbligazioni contratte a proprio nome. I creditori di un coniuge non possono aggredire i beni intestati all'altro.
Si può passare dalla comunione legale alla separazione dei beni dopo il matrimonio?
Sì. I coniugi possono modificare il regime patrimoniale in qualsiasi momento durante il matrimonio stipulando una nuova convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile. Il passaggio produce effetti dal momento della stipula e deve essere annotato sull'atto di matrimonio per essere opponibile ai terzi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate