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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 216 c.c. [Fonti del regolamento della comunione] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 215 - Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni→Cod. civ. art. 217 - Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 214 Codice Civile: Obbligazioni della moglie per il godimento→Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni→Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito→Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni→Art. 212 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione→Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 216 c.c., nel testo originario del Codice civile del 1942, svolgeva una funzione ordinatrice: indicava le fonti normative applicabili alla comunione patrimoniale tra coniugi, stabilendo la gerarchia tra convenzioni matrimoniali, disposizioni codicistiche e usi locali. La norma era necessaria in un sistema in cui il regime patrimoniale dei coniugi non era univoco: il codice del 1942 contemplava il regime dotale come principale, ma permetteva ai coniugi di adottare regimi diversi tramite convenzioni matrimoniali, creando una stratificazione di fonti che richiedeva una norma di coordinamento. La ratio dell'art. 216 era dunque quella di garantire certezza giuridica nella determinazione delle regole applicabili al singolo matrimonio: chiunque volesse conoscere la disciplina patrimoniale di una coppia doveva prima verificare se esistevano convenzioni matrimoniali, poi applicare le norme codicistiche residuali e, in via suppletiva, i principi generali. Questo sistema a cascata rifletteva la tradizione del diritto di famiglia pre-riforma, fortemente ancorata all'autonomia patriarcale e alla tutela dell'integrità dei patrimoni familiari trasmessi per via ereditaria.
Analisi
La struttura dell'art. 216 c.c. originario evidenziava una gerarchia delle fonti tipica del diritto privato classico: al vertice le convenzioni matrimoniali liberamente stipulate dai coniugi nei limiti della legge, poi le disposizioni specifiche del codice in materia di regime patrimoniale, infine gli usi locali e i principi generali. Le convenzioni matrimoniali avevano una posizione privilegiata: potevano derogare alle norme codicistiche dispositive, ma non a quelle inderogabili poste a tutela dell'ordine pubblico familiare. L'art. 216 si raccordava con gli artt. 159-166 c.c. (vecchio testo) sulle convenzioni matrimoniali, stabilendo il quadro in cui queste potevano operare. In assenza di convenzioni, scattavano le norme suppletive del codice: il regime dotale per i beni apportati in dote, e regole specifiche per i beni non dotali. Gli usi locali, richiamati in via residuale, erano rilevanti nelle aree in cui sussistevano consuetudini radicate in materia di gestione patrimoniale familiare, retaggio delle tradizioni giuridiche pre-unitarie. Il sistema era dunque composito e frammentato, caratteristica che la riforma del 1975 ha inteso superare introducendo un regime legale uniforme applicabile a tutti i matrimoni in assenza di diversa scelta.
Quando si applica
L'art. 216 c.c. nella formulazione originaria non trova applicazione per i rapporti patrimoniali coniugali sorti dopo la L. 151/1975. La norma e' stata abrogata espressamente dalla riforma, che ha sostituito l'intero sistema delle fonti con una disciplina unitaria. Per i rapporti già costituiti prima del 1975 e ancora pendenti, le disposizioni transitorie della L. 151/1975 hanno previsto meccanismi di adeguamento: i regimi dotali in essere sono stati convertiti e i coniugi hanno avuto la facolta' di optare per la comunione legale o la separazione dei beni. L'art. 216 ha quindi rilevanza esclusivamente sul piano storico-dottrinale, utile per ricostruire l'evoluzione delle fonti del diritto patrimoniale familiare italiano dalla codificazione del 1942 alla riforma del 1975. Nell'attuale sistema, la determinazione del regime patrimoniale dei coniugi e' retta dall'art. 159 c.c. (regime patrimoniale legale e convenzionale) e dagli artt. 177 ss. c.c. per la comunione legale.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 216 c.c. si inserisce nella riforma complessiva del diritto di famiglia operata dalla L. 151/1975. Le norme oggi applicabili per determinare le fonti del regime patrimoniale coniugale sono: l'art. 159 c.c. (regime patrimoniale legale e convenzionale), l'art. 162 c.c. (forma delle convenzioni matrimoniali: atto pubblico a pena di nullita'), l'art. 163 c.c. (simulazione delle convenzioni matrimoniali), l'art. 164 c.c. (condizioni apposte alle convenzioni matrimoniali), l'art. 177 c.c. (oggetto della comunione legale), l'art. 210 c.c. (comunione convenzionale, che permette modifiche alla comunione legale entro certi limiti). Le convenzioni matrimoniali restano uno strumento di autonomia privata essenziale: i coniugi possono optare per la separazione dei beni (art. 215 c.c.), adottare varianti della comunione legale o convenire regimi atipici purche' non contrastanti con norme imperative e ordine pubblico. Sul piano comparatistico, la scelta italiana del 1975 di adottare un regime legale suppletivo di comunione si allinea al modello francese (regime de communaute' reduite aux acquets) e a quello tedesco (Zugewinngemeinschaft), confermando la tendenza europea verso la parificazione patrimoniale tra coniugi.
Casi pratici
Caso 1: Verifica delle fonti applicabili a un matrimonio pre-1975
Tizio e Caia si erano sposati nel 1955 senza stipulare convenzioni matrimoniali. Dopo la morte di Tizio nel 1978, gli eredi discutono sulla disciplina applicabile ai beni acquistati durante il matrimonio. Il notaio verifica: non esistendo convenzioni matrimoniali, si applicava il regime legale suppletivo del codice del 1942; al momento della morte, pero', erano già in vigore le norme transitorie della L. 151/1975, che avevano convertito il regime in comunione legale salvo diversa dichiarazione. Gli eredi devono quindi applicare le norme della comunione legale per i beni acquistati dopo il 1975 e il vecchio regime dotale per quelli anteriori.
Caso 2: Convenzione matrimoniale e gerarchia delle fonti
Sempronio e Mevia, sposati nel 1960, avevano stipulato convenzioni matrimoniali che escludevano il regime dotale e adottavano la separazione dei beni. Sorge una controversia sulla gestione di un immobile acquistato durante il matrimonio. Il giudice applica l'art. 216 c.c. (nella versione allora vigente) per stabilire la gerarchia delle fonti: le convenzioni matrimoniali prevalgono sul regime legale, quindi si applica la separazione dei beni convenuta. L'immobile appartiene esclusivamente al coniuge che l'ha acquistato, senza comunione.
Domande frequenti
L'art. 216 c.c. e' ancora in vigore?
No, l'art. 216 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia e non e' applicabile alla disciplina della comunione legale vigente.
Cosa stabiliva l'art. 216 c.c. nel testo originario?
Disciplinava le fonti di regolamento della comunione dei beni nel regime previgente, indicando l'ordine di prevalenza tra convenzioni matrimoniali, norme del codice e principi generali in caso di lacuna negoziale.
Quali sono oggi le fonti della comunione legale?
La comunione legale e' disciplinata dagli artt. 159 e 177-197 c.c. introdotti dalla L. 151/1975, dalle convenzioni matrimoniali derogatorie consentite dalla legge (artt. 162-166 c.c.) e, in via residuale, dai principi generali in materia di comunione (artt. 1100 e ss. c.c.).
I coniugi possono modificare le regole della comunione legale?
Si', possono optare per la comunione convenzionale (art. 210 c.c.), modificando alcune regole della comunione legale, ovvero per la separazione dei beni; sono però inderogabili i principi sull'amministrazione paritaria, sul godimento e sulle quote uguali della comunione.
Quali sono i caratteri distintivi della comunione legale?
È una comunione senza quote (al momento dello scioglimento si fanno per metà), comprende acquisti compiuti durante il matrimonio (art. 177 c.c.), e' soggetta ad amministrazione paritaria, ed e' diversa dalla comunione ordinaria pro indiviso del codice.
Fonti consultate: 1 fonte verificate