Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 164 c.c. – Simulazione delle convenzioni matrimoniali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 163 - Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni→Cod. civ. art. 165 - Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali→Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato→Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote→Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi→Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale→Art. 160 Codice Civile: Diritti inderogabili→Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Simulazione convenzioni matrimoniali: terzi possono provare, controdichiarazioni scritte vincolano solo con unanime consenso parti.
Ratio
La possibilità di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali attraverso controdichiarazioni scritte riflette il principio che la forma pubblica non deve trasformarsi in uno schermo assoluto per frodi. La norma consente ai terzi (soprattutto creditori) di dimostrare l'apparenza fittizia di un accordo patrimoniale per proteggere i loro diritti. Al contempo, la simulazione fra i coniugi stessi è regolata da controdichiarazioni che vincolano solo chi sottoscrive e chi acconsente.
Analisi
L'articolo autorizza i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali per mezzo di controdichiarazioni (o altri mezzi di prova), rompendo così il monopolio della forma pubblica quale fondamento della realtà del negozio. Le controdichiarazioni scritte (cioè accordi segreti fra i coniugi che contraddistinguono la vera volontà rispetto all'atto pubblico) hanno effetto solo fra coloro che le sottoscrivono e con simultaneo consenso di tutte le parti originarie della convenzione. La simultaneità e l'unanimità sono requisiti ristretti: non è sufficiente il successivo accordo bilaterale dei coniugi, né basta il consenso tacito.
Quando si applica
La norma ricorre quando sorga il sospetto o la prova che l'atto pubblico di convenzione matrimoniale non rispecchi la vera volontà dei coniugi. Esempi: coniugi dichiarano comunione legale in atto pubblico ma intendevano segretamente separazione; oppure stipulano donazione fittizia nelle convenzioni. I terzi (creditori, eredi di terzi interessati) possono offrire controdichiarazioni o altri elementi per provare la non conformità dell'atto alla realtà volitiva.
Connessioni
Strettamente collegata all'art. 162 c.c. (forma convenzioni) e all'art. 163 c.c. (modifica convenzioni). Rimanda alla disciplina generale della simulazione (art. 1414 c.c.) e della prova dei negozi giuridici (artt. 2697-2712 c.c.). Tocca anche il diritto dei terzi di contestare la validità apparente di atti che pregiudichino la loro sfera giuridica (diritto alla prova).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio sottoscrivono atto pubblico di comunione legale, ma in realtà hanno siglato controdichiarazione privata dove dichiarano il vero regime di separazione. Se entrambi (Tizio e Caio) sottoscrivono la controdichiarazione simultaneamente e per iscritto, questa è vincolante fra loro e rompe l'effetto della forma pubblica.
Caso 2: Sempronio e Mevio dichiarano comunione legale in atto pubblico
Mevio in seguito scopre che Sempronio ha occultato beni immobili nella comunione e ricorre in giudizio col fine di provare una simulazione parziale. Mevio offre controdichiarazioni scritte, ma Sempronio nega. Il giudice valuta se la controdichiarazione è genuina e legittima la prova di simulazione.
Caso 3: Caso 3
Filano e sua moglie sottoscrivono atto pubblico includendo un immobile nella comunione. Un creditore di Filano scopre un documento privato dove i coniugi dichiarano l'immobile di proprietà esclusiva di Filano (non comunione). Il creditore può offrire questo documento come controdichiarazione per provare la simulazione e aggredire il bene.
Domande frequenti
I terzi possono provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali?
Si', l'art. 164 c.c. consente espressamente ai terzi di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali con qualunque mezzo di prova, incluse presunzioni semplici, testimoni e documenti, in deroga alle ordinarie limitazioni probatorie in materia contrattuale.
Perché i terzi hanno una posizione probatoria privilegiata?
Perché la forma pubblica delle convenzioni potrebbe diventare strumento di frode in danno dei creditori: la norma tutela i terzi (soprattutto creditori personali dei coniugi) consentendo loro di smascherare l'apparenza fittizia che pregiudichi le loro pretese.
Quale efficacia hanno le controdichiarazioni scritte tra i coniugi?
Le controdichiarazioni vincolano solo le parti tra cui sono intervenute e producono effetto unicamente se redatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che furono parti delle convenzioni matrimoniali originarie.
Le controdichiarazioni sono opponibili ai terzi?
No, le controdichiarazioni non sono opponibili ai terzi, i quali possono fare affidamento sul tenore letterale delle convenzioni matrimoniali risultante dall'atto pubblico e dalle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
Quali sono le finalità tipiche della simulazione di convenzioni matrimoniali?
Tipicamente si tratta di simulare la separazione dei beni o il fondo patrimoniale per sottrarre beni all'aggressione dei creditori: la giurisprudenza considera tali condotte spesso fraudolente, esponendo a revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. o, nei casi più gravi, a responsabilità penale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate