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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 166 c.c. Capacità dell'inabilitato

In vigore

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

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In sintesi

  • L'inabilitato può stipulare convenzioni matrimoniali e donazioni se assistito dal curatore
  • Se il curatore non è ancora nominato, il tribunale nomina un curatore speciale per la stipulazione
  • L'assistenza è requisito essenziale di validità dell'atto

Inabilitato nelle convenzioni matrimoniali: assistenza curatore nominato obbligatoria, in difetto nomina curatore speciale.

Ratio

La norma protegge l'inabilitato — persona di capacità ridotta ma non totalmente privata di autonomia — da impegni patrimoniali eccessivi attraverso l'obbligo di assistenza curatoriale. La disciplina riconosce che l'inabilitato ha capacità limitata e necessita di una figura tutelante che ne verifichi la consapevolezza e la serietà delle decisioni patrimoniali. Questo equilibrio consente all'inabilitato di partecipare alla vita giuridica pur assicurando protezione dagli abusi.

Analisi

L'articolo richiede che le stipulazioni e le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (ovvero da colui nei confronti del quale è stato promosso giudizio di inabilitazione ma non ancora concluso) siano assistite dal curatore già nominato. Se il curatore non è ancora stato nominato al momento della stipulazione, il tribunale provvede alla nomina di un curatore speciale al solo scopo di rendere valida e legittima la convenzione matrimoniale. La norma tutela sia l'inabilitato che il coniuge, garantendo la legitimità dell'atto.

Quando si applica

La norma si applica quando l'inabilitato (persona dichiarata giudizialmente incapace di provvedere ai propri interessi per causa di infermità fisica o mentale, ai sensi dell'art. 414 c.c.) intenda sottoscrivere convenzioni matrimoniali o effettuare donazioni nel contratto matrimoniale. Situazioni tipiche: inabilitato che si sposa e vuole stipulare convenzioni; inabilitato che intende effettuare donazioni nel contratto matrimoniale. Requisito: assistenza del curatore nominato o, in difetto, nomina di curatore speciale.

Connessioni

Collegata agli articoli 414-432 c.c. (disciplina dell'inabilitazione), art. 90 c.c. (curatore speciale), art. 162 c.c. (forma convenzioni), art. 83-84 c.c. (matrimonio del minore e incapace). Rimanda anche alla responsabilità del curatore e ai doveri di assistenza secondo la disciplina generale della curatela (artt. 394-410 c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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