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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 166-bis c.c. – Divieto di costituzione di dote
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 166 - Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato→Cod. civ. art. 167 - Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore→Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo→Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali→Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo→Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni→Art. 170 Codice Civile: Esecuzione sui beni e sui frutti→Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 166-bis del codice civile contiene una regola breve ma di forte valore sistematico: e' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote. La disposizione segna la chiusura definitiva nei confronti dell'istituto dotale, un tempo centrale nei rapporti patrimoniali tra coniugi e progressivamente espunto dall'ordinamento in coerenza con il principio di parita' tra i coniugi. La norma non si limita a non disciplinare più la dote: la vieta espressamente, colpendo con la nullita' ogni tentativo di ricostituirla, anche sotto forme diverse. Si tratta di una disposizione introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia, che ha riscritto in chiave egualitaria i rapporti tra coniugi, abbandonando i regimi patrimoniali tradizionali fondati su una concezione gerarchica del nucleo familiare. La dote, in quanto espressione di quel modello, non poteva sopravvivere alla nuova impostazione: l'articolo 166-bis ne sancisce non solo il superamento, ma il divieto, a testimonianza della radicalita' della scelta legislativa.
La dote: un istituto del passato
La dote era il complesso di beni che, tradizionalmente, venivano apportati a sostegno degli oneri del matrimonio, in un modello di famiglia fondato su una rigida distinzione di ruoli. Con l'evoluzione del diritto di famiglia verso l'eguaglianza dei coniugi, l'istituto e' apparso incompatibile con i principi costituzionali e con la riforma del diritto di famiglia. L'articolo 166-bis e' il punto di arrivo di questo percorso: non soltanto la dote non e' più un regime praticabile, ma ogni convenzione diretta a costituirla e' priva di effetti.
La portata della nullita'
La sanzione prescelta e' la nullita', la forma più radicale di invalidita': la convenzione e' improduttiva di effetti sin dall'origine, non e' suscettibile di convalida e la nullita' può, in linea generale, essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e rilevata d'ufficio. La scelta della nullita' anziche' di una semplice inefficacia o annullabilita' non e' casuale e merita di essere apprezzata: l'annullabilita' presuppone un vizio che incide su interessi disponibili e che la parte legittimata può decidere di non far valere, mentre la nullita' presidia interessi generali, indisponibili, sottratti alla volonta' delle parti. Sanzionando con la nullita' la convenzione dotale, il legislatore manifesta che il divieto non tutela il singolo coniuge, ma un valore dell'ordinamento, né suscettibile di rinuncia né sanabile. La scelta esprime così l'intensita' del disvalore: l'ordinamento non tollera la costituzione di beni in dote, considerandola contraria a principi inderogabili dell'assetto familiare.
L'ampiezza dell'espressione comunque tenda
Il cuore precettivo della norma sta nell'avverbio comunque. Il divieto non colpisce solo le convenzioni formalmente denominate dote, ma ogni pattuizione che, sotto qualsiasi veste o denominazione, tenda al medesimo risultato. Si tratta di una clausola antielusiva: l'interprete deve guardare alla sostanza dell'operazione, non al nome che le parti le attribuiscono. Una convenzione che, pur chiamandosi diversamente, riproduca la funzione e la struttura della dote ricade nel divieto e incorre nella nullita'.
Gli strumenti alternativi del regime patrimoniale
Il divieto di costituire beni in dote non priva i coniugi degli strumenti per regolare i propri rapporti patrimoniali. L'ordinamento mette a disposizione il regime legale della comunione, la separazione dei beni, il fondo patrimoniale e le convenzioni matrimoniali consentite. Questi istituti, ispirati alla parita' e alla flessibilita', soddisfano le esigenze di organizzazione patrimoniale della famiglia senza riprodurre il modello dotale. La nullita' sancita dalla norma, quindi, non lascia un vuoto, ma reindirizza l'autonomia dei coniugi verso strumenti compatibili con i principi vigenti, tutti accomunati dal rispetto della pari dignita' dei coniugi e della liberta' di organizzare in modo paritario la vita patrimoniale della famiglia.
Il fondamento di parita' coniugale
Dietro la regola dell'articolo 166-bis vi e' una precisa scelta di valore: la parita' tra i coniugi e il rifiuto di un modello patrimoniale che presupponeva ruoli diseguali. La dote, storicamente legata a una concezione della famiglia oggi superata, e' incompatibile con l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La norma, vietandone la costituzione, traduce sul piano patrimoniale un principio che permea l'intero diritto di famiglia, confermando come l'autonomia negoziale dei coniugi incontri il limite dei principi inderogabili.
Autonomia negoziale dei coniugi e suoi limiti
L'articolo 166-bis offre un esempio nitido di come l'autonomia negoziale dei coniugi, ampia nel disegnare il proprio assetto patrimoniale, incontri precisi limiti di ordine pubblico familiare. I coniugi possono scegliere tra una pluralita' di regimi e plasmare le convenzioni matrimoniali secondo le proprie esigenze, ma non possono spingersi a riprodurre istituti che l'ordinamento ha ritenuto incompatibili con i propri principi fondanti. Il divieto di costituire beni in dote segna uno di questi confini: e' una norma imperativa che si sottrae alla disponibilita' delle parti, perché presidia un valore, la parita' coniugale, che trascende l'interesse individuale e attiene all'ordinamento nel suo complesso.
Rilievo pratico e residuale
Sul piano applicativo, l'articolo 166-bis ha oggi una funzione prevalentemente di chiusura e di sbarramento: impedisce la riemersione, anche surrettizia, di un istituto abbandonato. Le rare questioni che possono porsi riguardano la qualificazione di pattuizioni atipiche, rispetto alle quali occorre verificare se esse, al di la' del nome, tendano alla costituzione di una dote. In tal caso opera la nullita'; in caso contrario, la convenzione resta valida se riconducibile agli strumenti consentiti dal regime patrimoniale della famiglia. L'indagine e' di sostanza e non di forma, e impone all'interprete di guardare alla funzione economico-sociale concreta dell'operazione per stabilire se essa ricada o meno nel divieto.
Casi pratici
Caso 1: convenzione dotale dichiarata nulla
In occasione del matrimonio, Tizio e la famiglia di Caia stipulano una convenzione con cui alcuni beni vengono destinati a costituire una dote a sostegno degli oneri matrimoniali. La convenzione e' nulla: l'ordinamento vieta la costituzione di beni in dote, e l'atto non produce alcun effetto, restando privo di validita' sin dall'origine.
Caso 2: pattuizione atipica elusiva
Per aggirare il divieto, le famiglie di Sempronio e Caia denominano diversamente un'attribuzione patrimoniale che, nella sostanza, riproduce funzione e struttura della dote. poiché la norma colpisce ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, anche questa pattuizione, valutata nella sua sostanza, ricade nel divieto ed e' nulla.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 166-bis del codice civile?
Stabilisce che e' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancendo il divieto definitivo dell'istituto dotale nell'ordinamento.
Perche' la dote e' stata vietata?
Perche' incompatibile con il principio di parita' tra i coniugi e con l'evoluzione del diritto di famiglia. Il modello dotale presupponeva ruoli diseguali, superati dall'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi.
Cosa significa che la convenzione e' nulla?
Che e' improduttiva di effetti sin dall'origine, non e' convalidabile e, in linea generale, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e rilevata d'ufficio.
Il divieto colpisce solo le convenzioni chiamate dote?
No. L'espressione comunque tenda rende la norma antielusiva: il divieto colpisce ogni pattuizione che, sotto qualsiasi veste o denominazione, tenda al risultato proprio della dote.
Come possono i coniugi regolare i loro rapporti patrimoniali?
Attraverso gli strumenti consentiti del regime patrimoniale della famiglia: comunione legale, separazione dei beni, fondo patrimoniale e convenzioni matrimoniali ammesse, tutti compatibili con il principio di parita'.
Fonti consultate: 1 fonte verificate