Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 213 c.c. [Obbligazioni del marito] (1)

Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
  • Disciplinava le obbligazioni del marito nel previgente regime patrimoniale coniugale, specialmente quale amministratore dei beni dotali.
  • Imponeva oneri di buona amministrazione, rendiconto e conservazione del patrimonio della moglie.
  • Norma legata al sistema della potestà maritale, oggi soppresso.
  • Le obbligazioni patrimoniali dei coniugi sono oggi regolate dalla comunione legale e dal principio di pari contribuzione (artt. 143 e 177 ss. c.c.).
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 213 c.c., nel testo originario del Codice civile del 1942, si inseriva nella disciplina del regime dotale quale strumento di tutela del patrimonio femminile. La dote - insieme di beni conferiti dalla moglie o da terzi al marito per far fronte ai carichi del matrimonio - era trasferita in proprietà o in godimento al marito, che ne diventava amministratore. Questa struttura rifletteva l'impostazione patriarcale del codice del '42, fondato sulla potestà maritale (art. 144 c.c. vecchio testo) e sulla capacità giuridica limitata della donna sposata: il marito era capo della famiglia, aveva la rappresentanza legale dei figli minori e gestiva il patrimonio familiare complessivo. La norma imponeva al marito obblighi specifici di conservazione e rendiconto proprio perché la moglie, pur proprietaria dei beni dotali, ne era spossessata nella gestione quotidiana. Si trattava di un meccanismo di garanzia in favore della moglie: il marito non poteva disporre liberamente dei beni dotali e rispondeva del deterioramento o della perdita causati da sua colpa.

Analisi

Nel sistema previgente, l'art. 213 c.c. imponeva al marito un fascio articolato di obbligazioni. In primo luogo, l'obbligo di diligente amministrazione: il marito era tenuto a gestire i beni dotali con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), evitando atti di disposizione non autorizzati e garantendo la conservazione del capitale. In secondo luogo, l'obbligo di rendiconto: alla cessazione del regime dotale - per scioglimento del matrimonio, separazione o accordo tra le parti - il marito doveva rendere conto della gestione, restituendo i beni dotali nello stato in cui li aveva ricevuti, salvo il normale deterioramento da uso. In terzo luogo, la responsabilità per i deterioramenti imputabili: il marito rispondeva del valore dei beni perduti o deteriorati per sua colpa, con un'obbligazione risarcitoria in favore della moglie o dei suoi eredi. L'istituto si affiancava alla disciplina dell'usufrutto legale (art. 214 c.c. vecchio testo), che regolava il godimento dei beni dotali da parte del marito, e alle norme sulla separazione dei beni dotali (art. 215 ss. c.c. vecchio testo), esperibile dalla moglie quando il marito metteva in pericolo il patrimonio dotale. Il sistema era, in sostanza, un regime fiduciario imposto dalla legge: il marito aveva la gestione materiale dei beni, ma restava obbligato verso la moglie come un amministratore verso il beneficiario.

Quando si applica

L'art. 213 c.c., nella sua formulazione originaria, non trova più applicazione per i rapporti giuridici sorti dopo l'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151. La riforma ha abrogato espressamente il regime dotale (art. 166-bis c.c., introdotto e poi abrogato, e art. 210 ss. c.c. nel testo anteriore) e con esso tutte le norme che lo regolavano, compreso l'art. 213. Per i rapporti costituiti prima del 1975 e ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, le norme transitorie della L. 151/1975 hanno previsto un regime di adeguamento graduale: le doti già costituite sono state convertite nel regime di separazione dei beni o comunione legale in base alla scelta dei coniugi. Oggi, dunque, la norma ha rilevanza esclusivamente storica e accademica, utile a comprendere l'evoluzione del diritto di famiglia italiano nel secondo dopoguerra.

Connessioni

L'abrogazione dell'art. 213 c.c. va letta nel contesto della riforma complessiva del diritto di famiglia operata dalla L. 151/1975, che ha ridisegnato l'intero Titolo VI del Libro primo del Codice civile. Le norme oggi rilevanti per la gestione patrimoniale dei coniugi sono: l'art. 143 c.c. (doveri reciproci dei coniugi e contribuzione ai bisogni della famiglia), l'art. 177 c.c. (oggetto della comunione legale), l'art. 180 c.c. (amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per quelli straordinari), l'art. 184 c.c. (annullabilità degli atti compiuti senza il necessario consenso), l'art. 192 c.c. (rimborsi e restituzioni alla cessazione della comunione). Il principio di eguaglianza morale e giuridica tra coniugi, ora sancito dall'art. 29 Cost., è il fondamento costituzionale che ha reso incompatibile con la Carta il vecchio regime dotale e le obbligazioni asimmetriche che ne derivavano. Sul piano comparatistico, la dote era già stata abolita in Francia nel 1965 e in Germania nel 1957, segno di una tendenza comune negli ordinamenti europei verso la parificazione dei coniugi nella gestione patrimoniale familiare.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di restituzione della dote alla dissoluzione del matrimonio

Tizio e Caia si erano sposati nel 1960. Il padre di Caia aveva costituito una dote in immobili, trasferiti in amministrazione a Tizio. Nel 1973, il matrimonio viene dichiarato sciolto per separazione consensuale. Caia chiede la restituzione degli immobili dotali. Tizio deve rendere conto della gestione: restituisce i beni nello stato attuale, rispondendo del deterioramento di uno degli immobili causato da mancata manutenzione. La disciplina applicabile è quella dell'art. 213 c.c. vecchio testo, in quanto il rapporto era sorto prima della riforma del 1975.

Caso 2: Deterioramento dei beni dotali per cattiva amministrazione

Sempronio, sposato con Mevia nel 1955 con regime dotale, aveva ricevuto in amministrazione un portafoglio titoli dotale. Dilapida parte del portafoglio con investimenti speculativi non autorizzati. Mevia, venuta a conoscenza della situazione, agisce in giudizio chiedendo la separazione dei beni dotali e il risarcimento del danno. Il tribunale, applicando il vecchio art. 213 c.c., accerta la responsabilità di Sempronio per mala gestio e condanna al risarcimento della differenza tra il valore originario del portafoglio e quello residuo, detratto il normale andamento del mercato.

Domande frequenti

L'art. 213 c.c. è ancora applicabile?

No, l'art. 213 c.c. è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia e non trova applicazione ai rapporti coniugali sorti dopo la riforma.

Cosa disciplinava l'art. 213 c.c. originario?

Regolava le obbligazioni del marito nel regime dotale: l'obbligo di amministrare diligentemente i beni dotali, di rendere conto della gestione, di restituire la dote alla cessazione del regime e di garantire la moglie da rischi patrimoniali.

Quali responsabilità aveva il marito amministratore della dote?

Aveva responsabilità civile per cattiva amministrazione, dilapidazione o pregiudizio dei beni dotali; rispondeva del valore dei beni perduti per sua colpa e poteva incorrere in separazione giudiziale dei beni se metteva in pericolo il patrimonio dotale.

Come si distribuiscono oggi le responsabilità patrimoniali tra coniugi?

Nel regime di comunione legale entrambi i coniugi sono amministratori paritari (art. 180 c.c.); per atti di straordinaria amministrazione è richiesto il consenso congiunto, e ciascuno risponde individualmente delle proprie obbligazioni personali.

Esiste oggi un dovere di rendiconto tra coniugi?

Non esiste un obbligo automatico di rendiconto generale, ma in caso di mala gestio nella comunione legale o di gestione di affari di un coniuge da parte dell'altro si applicano i principi generali della gestione di affari (art. 2028 c.c.) e del rendiconto (art. 263 c.p.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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