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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 208 c.c. [Diritti della moglie] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 207 - Art. 207 Codice Civile: Obblighi della moglie→Cod. civ. art. 210 - Articolo 210 Codice Civile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione→Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito→Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere→Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del→Art. 204 Codice Civile: Retroattività della sentenza→Art. 212 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 208 c.c., nel testo originario del codice civile del 1942, riconosceva alla moglie un catalogo di diritti specifici nell'ambito del regime dotale, in parte come contrappeso agli estesi poteri gestori del marito-amministratore e in parte come strumenti di tutela del patrimonio dotale. La ratio di questa norma era duplice. Da un lato, si trattava di riconoscere alla moglie un insieme di prerogative minime che le consentissero di vigilare sulla corretta gestione del suo patrimonio dotale da parte del marito, pur non potendo interferire con l'esercizio ordinario dei poteri amministrativi. Dall'altro, si trattava di garantire alla moglie il diritto alla restituzione integrale della dote alla cessazione del regime, attraverso strumenti di garanzia reale (ipoteca legale) e di controllo. Il sistema dei diritti della moglie nel regime dotale era quindi un sistema di tutela compensativa: poiché la moglie era privata del controllo gestionale sul suo patrimonio, le venivano riconosciuti diritti di vigilanza e di garanzia che compensassero almeno in parte questa privazione. In un'epoca in cui il principio di parità tra coniugi non era ancora affermato come principio costituzionale, l'art. 208 c.c. rappresentava un tentativo del legislatore di attenuare le conseguenze più gravi del regime dotale sulla posizione patrimoniale della moglie. L'abrogazione della norma con la legge 19 maggio 1975, n. 151, non ha significato la soppressione di tutele per la moglie, ma la loro sostituzione con tutele paritarie che non richiedono più una disciplina differenziata per sesso.
Analisi
L'art. 208 c.c. nel testo del 1942 riconosceva alla moglie una serie di diritti rilevanti in relazione ai beni dotali. Il primo e più importante era il diritto all'ipoteca legale sul patrimonio del marito, a garanzia della restituzione della dote alla cessazione del matrimonio o del regime dotale: si trattava di un privilegio reale di primo grado che consentiva alla moglie di iscrivere ipoteca sui beni del marito senza necessità di una sentenza giudiziale, semplicemente dimostrando la costituzione dotale. Questo strumento era essenziale per garantire che, alla fine del matrimonio, la moglie potesse effettivamente recuperare il patrimonio apportato come dote, anche nel caso in cui il marito avesse nel frattempo contratto debiti o alienato parte del suo patrimonio. Il secondo diritto era quello di chiedere le garanzie supplementari in caso di deterioramento del patrimonio del marito, in modo da assicurarsi che l'ipoteca legale mantenesse il suo valore in proporzione al credito dotale da garantire. Il terzo diritto era quello di vigilare sull'amministrazione del marito e di chiedere la separazione giudiziale dei beni in presenza delle cause previste dall'art. 202 c.c. Il quarto diritto era quello agli alimenti in caso di scioglimento del matrimonio per morte del marito, quando le risorse successorie fossero insufficienti. Complessivamente, l'art. 208 c.c. disegnava una posizione soggettiva della moglie che era più quella di una creditrice garantita che di una proprietaria effettiva: la moglie era nominalmente proprietaria dei beni dotali, ma il controllo operativo era nelle mani del marito, e il suo diritto principale era quello di ottenere la restituzione del valore della dote alla cessazione del regime.
Quando si applica
L'art. 208 c.c. non trova alcuna applicazione nell'ordinamento vigente. La norma è stata abrogata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, con effetto dal 20 settembre 1975. In particolare, l'ipoteca legale della moglie sui beni del marito - uno degli strumenti più caratteristici del sistema dotale - è stata abolita senza che sia stato introdotto un istituto equivalente: nel sistema vigente, la tutela patrimoniale dei coniugi avviene attraverso meccanismi paritari che non richiedono l'ipoteca legale di un coniuge sull'altro. I coniugi dispongono oggi degli strumenti ordinari di tutela del credito (ipoteca volontaria o giudiziale, sequestro conservativo, azione revocatoria) che possono essere usati indipendentemente dal sesso e dalla posizione nel matrimonio. Non esiste pertanto alcun caso pratico in cui l'art. 208 c.c. possa essere invocato nell'ordinamento attuale, e qualsiasi richiamo a questa norma in un contesto contemporaneo sarebbe privo di efficacia giuridica.
Connessioni
L'art. 208 c.c. (nel testo abrogato) si raccordava con l'art. 207 c.c. (obblighi della moglie), l'art. 202 c.c. (casi di separazione giudiziale), l'art. 186 c.c. (poteri del marito sulla dote) e le norme sull'ipoteca legale. Nel sistema vigente, i diritti patrimoniali di ciascun coniuge sono regolati in modo paritario. In regime di comunione legale (artt. 177-197 c.c.), ciascun coniuge è contitolare del patrimonio comune e ha diritto alla quota pari del patrimonio comune alla cessazione della comunione (art. 194 c.c.); ha inoltre diritto al rimborso per le somme personali impiegate nell'interesse comune (art. 192 c.c.) e all'assegnazione della casa familiare in caso di scioglimento del matrimonio. Il diritto agli alimenti del coniuge superstite è oggi regolato dall'art. 433 c.c. (obbligazione alimentare tra parenti e affini) e dalle norme successorie (art. 540 c.c. per la quota di riserva del coniuge; art. 548 c.c. per il coniuge separato). Il diritto di usufrutto del coniuge superstite sulla quota ereditaria era previsto dall'art. 540 c.c. nella versione del 1942 ed è stato sostituito con un diritto di abitazione sulla casa familiare e un diritto di uso sul corredo domestico (art. 540, comma 2, c.c. riformato). Le garanzie ipotecarie a tutela dei crediti tra coniugi seguono oggi le regole ordinarie dell'ipoteca (artt. 2808 e ss. c.c.), senza privilegi o automatismi connessi al sesso o alla posizione nel matrimonio.
Casi pratici
Caso 1: Ipoteca legale della moglie a garanzia della dote (ante 1975)
Caia, nel 1955, costituisce in dote a Tizio (marito) beni immobili del valore di 10 milioni di lire. Ai sensi dell'art. 208 c.c. nel testo del 1942, Caia ha diritto di iscrivere ipoteca legale sui beni del marito a garanzia della restituzione della dote. Quando nel 1970, alla morte di Tizio, i creditori del marito cercano di aggredire l'eredità, Caia fa valere il privilegio ipotecario: la sua ipoteca legale, iscritta con priorità, le consente di recuperare il valore della dote prima dei creditori chirografari. Nota: fattispecie pre-riforma, meramente storica.
Caso 2: Tutela patrimoniale del coniuge oggi in comunione legale
Sempronio e Mevia sono in regime di comunione legale. Sempronio contrae debiti ingenti di natura personale (speculazioni finanziarie) che mettono a rischio il patrimonio comune. Mevia, per tutelare i propri diritti sul patrimonio comune, non può iscrivere alcuna «ipoteca legale» a proprio favore (istituto abrogato): può invece chiedere la separazione giudiziale della comunione ai sensi dell'art. 193 c.c., dimostrando il disordine economico di Sempronio, e ottenere così la separazione del patrimonio che le garantisce la tutela della propria quota.
Domande frequenti
L'art. 208 c.c. è ancora applicabile?
No, l'art. 208 c.c. è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia ed è inapplicabile ai matrimoni e ai regimi patrimoniali odierni.
Cosa disciplinava l'art. 208 c.c. nel testo originario?
Tutelava i diritti della moglie nel regime dotale: il diritto di ipoteca legale sui beni del marito a garanzia della restituzione della dote, il diritto agli alimenti e il diritto di vigilanza sull'amministrazione maritale.
Come era tutelata la moglie nel previgente regime dotale?
La moglie disponeva di ipoteca legale sui beni del marito a garanzia della restituzione della dote, di privilegio sui mobili e di diritti alimentari, ma in posizione complessivamente subordinata rispetto al marito amministratore della dote.
Come sono tutelati oggi i diritti patrimoniali del coniuge?
Nel regime di comunione legale ciascun coniuge è contitolare della massa comune (artt. 177 e ss. c.c.), ha diritto agli alimenti (art. 433 c.c.) e, in caso di scioglimento, alla quota della comunione e agli eventuali rimborsi ex art. 192 c.c. La tutela è paritaria e non differenziata per sesso.
Esiste ancora l'ipoteca legale del coniuge?
L'ipoteca legale del coniuge sul patrimonio del marito è stata abolita con la riforma del 1975; permangono le forme di tutela ordinarie (ipoteca giudiziale o volontaria, sequestro conservativo, azione revocatoria ex art. 2901 c.c., separazione giudiziale della comunione ex art. 193 c.c.).
Fonti consultate: 1 fonte verificate