Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 206 c.c. [Azioni concesse ai creditori del marito] (1)

Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

[Abrogato]

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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
  • Disciplinava le azioni concesse ai creditori del marito sul patrimonio familiare nel previgente regime dotale.
  • Regolava i limiti dell'aggressione patrimoniale dei creditori maritali a tutela dei beni dotali della moglie.
  • Norma collegata al sistema di amministrazione maritale, oggi superato dalla parità tra coniugi.
  • I creditori dei coniugi seguono oggi le regole della comunione legale: artt. 189 (debiti gravanti sui beni comuni) e 190 c.c. (debiti personali).
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 206 c.c., nel testo originario del codice civile del 1942, affrontava uno dei nodi più delicati del regime dotale: la tutela dei creditori del marito a fronte dell'ampio sistema protettivo che il codice riservava ai beni dotali della moglie. Nel regime dotale, la moglie trasferiva al marito l'amministrazione di un patrimonio - la dote - che rimaneva tuttavia di sua proprietà. I beni dotali erano, per regola generale, inseparabili dalla titolarità della moglie e non erano agredibili dai creditori personali del marito. Questo sistema di protezione, pensato per garantire la restituzione della dote alla moglie alla cessazione del matrimonio, poteva però diventare uno strumento di frode ai danni dei creditori: se il marito avesse potuto occultare o trasferire assets a favore della moglie attraverso la costituzione di dote, i creditori si sarebbero trovati di fronte a un patrimonio svuotato. L'art. 206 c.c. stabiliva quindi le condizioni nelle quali i creditori del marito potevano agire contro gli atti dotali o contestare la regolarità delle costituzioni di dote, al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie. La tensione tra protezione del patrimonio familiare e tutela dei creditori del marito era una delle questioni centrali dell'intero sistema dotale, e l'art. 206 c.c. ne rappresentava la soluzione di compromesso. La norma è stata abrogata con la L. 151/1975, che ha eliminato il regime dotale e semplificato radicalmente la questione dei rapporti tra creditori e patrimonio coniugale.

Analisi

L'art. 206 c.c. nel testo del 1942 consentiva ai creditori del marito di esperire l'azione revocatoria contro le costituzioni di dote effettuate dal marito stesso o da terzi con il concorso del marito, quando queste avessero pregiudicato le loro ragioni creditorie. Il principio di fondo era che i creditori preesistenti alla costituzione di dote non potessero vedersi opporre un patrimonio dotale costituito in danno del loro credito, se potevano dimostrare la frode o la consapevolezza del pregiudizio da parte dei soggetti che avevano partecipato alla costituzione dotale. In particolare, la norma disciplinava due tipologie di azione creditoria: l'azione revocatoria vera e propria, diretta a far dichiarare inefficaci le costituzioni di dote fraudolente, e le opposizioni preventive alla costituzione di dote, con le quali i creditori potevano cercare di bloccare preventivamente la sottrazione di patrimonio al loro futura azione esecutiva. La norma si raccordava con le disposizioni generali in materia di azione revocatoria (artt. 1235 e ss. del codice abrogato, poi trasfuse nell'art. 2901 c.c.) e con le disposizioni in materia di separazione giudiziale dei beni (artt. 202-205 c.c. nel testo del 1942), alle quali i creditori potevano opporsi quando temessero di essere pregiudicati. Sul piano pratico, l'art. 206 c.c. era uno strumento raro ma prezioso per i creditori che si trovavano di fronte a mariti che, alla vigilia dell'esecuzione, costituivano frettolosamente doti a favore della moglie per sottrarre beni al loro azione. La sua applicazione richiedeva la prova della fraus creditorum e, per i creditori successivi alla costituzione di dote, la prova che il marito fosse già in stato di insolvenza al momento della costituzione.

Quando si applica

L'art. 206 c.c. non trova alcuna applicazione nell'ordinamento vigente. La norma è stata abrogata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, con effetto dal 20 settembre 1975. La questione dei creditori dei coniugi e dei limiti alla loro azione esecutiva sui beni coniugali è oggi interamente regolata dalle disposizioni della comunione legale e dal diritto comune delle obbligazioni. Nessuna azione giudiziaria può essere fondata sull'art. 206 c.c. in un processo odierno; qualsiasi richiamo a questa norma in un atto giudiziario contemporaneo sarebbe manifestamente infondato. I creditori del coniuge devono oggi fare riferimento all'art. 189 c.c. (per i debiti contratti nell'interesse della famiglia, aggredibili sulla comunione) e all'art. 190 c.c. (per i debiti personali, aggredibili solo sul patrimonio personale del debitore e, in via sussidiaria, sulla sua quota della comunione) e, per la tutela contro atti fraudolenti, all'art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria).

Connessioni

L'art. 206 c.c. (nel testo abrogato) si inseriva nel sistema del regime dotale e interagiva con le norme sull'azione revocatoria (art. 2901 c.c., già noto nel codice del 1942 come actio pauliana), con le disposizioni sulla separazione giudiziale dei beni (artt. 202-205 c.c. nel testo del 1942) e con le norme sulla responsabilità del marito-amministratore (art. 188 c.c. nel testo del 1942). Nel sistema vigente, i creditori dei coniugi dispongono di un sistema di tutele articolato ma basato su principi di portata generale. L'art. 189 c.c. (crediti verso la comunione) stabilisce che i beni della comunione legale rispondono anche per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi, nell'interesse della famiglia, nell'esercizio della potestà genitoriale. L'art. 190 c.c. (creditori particolari del coniuge) disciplina la responsabilità sussidiaria della quota del coniuge debitore sui beni comuni per i debiti personali. L'art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria) consente ai creditori di impugnare le convenzioni matrimoniali pregiudizievoli, comprese le costituzioni di fondo patrimoniale effettuate a danno dei creditori. Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), istituto che per certi aspetti funzionali ricorda la dote, non è comunque aggredibile dai creditori per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; per i debiti familiari, il fondo è invece pienamente aggredibile. Le azioni revocatorie fallimentari (artt. 163 e ss. Codice della crisi d'impresa, d.lgs. 14/2019) completano il quadro delle tutele creditorie nelle situazioni di insolvenza.

Casi pratici

Caso 1: Azione creditoria contro costituzione di dote in frode (ante 1975)

Nel 1962, Tizio è gravato da ingenti debiti verso i propri creditori. Prima che questi possano agire esecutivamente, Tizio costituisce in dote alla moglie Caia i propri beni immobili più pregiati, svuotando il proprio patrimonio aggredibile. I creditori di Tizio agiscono ai sensi dell'art. 206 c.c. nel testo del 1942, dimostrando la consapevolezza della frode da parte sia di Tizio sia di Caia. Il tribunale dichiara inefficace la costituzione di dote nei confronti dei creditori, consentendo loro di agire esecutivamente sugli immobili. Nota: fattispecie pre-riforma, meramente storica.

Caso 2: Revocatoria del fondo patrimoniale oggi

Sempronio, imprenditore con debiti verso fornitori, costituisce con la moglie Mevia un fondo patrimoniale su due immobili di pregio per «i bisogni della famiglia». I creditori fornitori, rimasti insoddisfatti, agiscono con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dimostrando che Sempronio e Mevia erano consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori (scientia damni). Il tribunale revoca il fondo patrimoniale nei confronti dei creditori: questi possono agire esecutivamente sugli immobili per soddisfare i loro crediti, indipendentemente dalla destinazione familiare dei beni.

Domande frequenti

L'art. 206 c.c. è ancora applicabile?

No, l'art. 206 c.c. è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia e non trova alcuna applicazione nell'attuale sistema giuridico.

Cosa disciplinava originariamente l'art. 206 c.c.?

Disciplinava le azioni concesse ai creditori del marito nel regime dotale, in particolare l'azione revocatoria contro le costituzioni di dote pregiudizievoli e la possibilità di opporsi a convenzioni in frode ai loro diritti.

Perché era necessaria una disciplina specifica per i creditori del marito?

Perché nel regime dotale il marito amministrava il patrimonio comune e poteva effettuare costituzioni di dote per sottrarre beni ai creditori; serviva una tutela specifica per evitare frodi mediante convenzioni apparentemente legittime ma sostanzialmente dirette a pregiudicare i creditori.

Quali rimedi hanno oggi i creditori dei coniugi?

I creditori dispongono dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), dell'azione revocatoria nelle procedure concorsuali (artt. 163 e ss. d.lgs. 14/2019), del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e delle norme sulle responsabilità dei beni comuni (artt. 189-190 c.c.).

Il fondo patrimoniale è aggredibile dai creditori?

Il fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.) non è assolutamente intangibile: i creditori per debiti contratti per i bisogni della famiglia possono aggredirlo; per debiti estranei occorre dimostrare la consapevolezza dell'estraneità da parte del creditore al momento del sorgere del credito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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