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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 188 c.c. Obbligazioni derivanti da donazioni o

In vigore

successioni I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

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In sintesi

  • I beni della comunione non rispondono dei debiti e oneri che gravano sulle donazioni o successioni ricevute dai coniugi durante il matrimonio.
  • La protezione opera solo se tali liberalità non sono state attribuite alla comunione.
  • L'eccezione è rappresentata dall'art. 189 c.c., che ammette una responsabilità sussidiaria limitata alla quota del coniuge beneficiario.
  • La norma tutela il patrimonio comune dall'aggressione dei creditori del de cuius o del donante.

L'art. 188 c.c. esclude che i beni della comunione rispondano delle obbligazioni gravanti su donazioni e successioni non attribuite alla comunione, salvo l'art. 189.

Ratio

L'art. 188 c.c. mira a impedire che il patrimonio comune sia pregiudicato dai debiti ereditari o dagli oneri di donazioni personali ricevute durante il matrimonio. Se il coniuge accetta un'eredità con debiti o riceve una donazione modale, il rischio economico non deve ricadere sull'altro coniuge attraverso l'aggressione dei beni comuni.

Analisi

La norma ha per oggetto le obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni. Si tratta: per le successioni, dei debiti ereditari e dei legati a carico dell'erede; per le donazioni, degli oneri (modus) imposti dal donante ex art. 793 c.c. Il presupposto è che la liberalità non sia confluita nella comunione. Come per l'art. 187, il rinvio all'art. 189 consente ai creditori una via sussidiaria quando i beni personali del coniuge beneficiario siano insufficienti.

Quando si applica

La norma è invocata quando creditori ereditari o portatori di oneri donativi tentano di aggredire i beni della comunione. Il coniuge non beneficiario può opporsi eccependo l'art. 188, a condizione che la liberalità non sia stata attribuita alla comunione.

Connessioni

L'art. 188 c.c. si collega all'art. 179 lett. b) c.c. (beni personali ricevuti per donazione o successione), all'art. 189 c.c. (responsabilità sussidiaria), all'art. 752 c.c. (debiti ereditari) e all'art. 793 c.c. (donazione modale).

Domande frequenti

Cosa significa <q>obbligazioni da cui sono gravate</q>?

Debiti ereditari (eredità passiva), oneri di donazione, legati, usufrutto gravato: restano obbligazioni personali del coniuge.

Se l'eredità è attribuita alla comunione?

Se espressamente attribuita alla comunione, le obbligazioni gravano sulla comunione. Diversamente, restano personali.

Quali beni personali rispondono?

Primariamente i beni ereditati o donati stessi. Secondariamente il patrimonio personale del coniuge beneficiario.

La comunione è responsabile in via sussidiaria?

Sì, solo se il patrimonio personale del coniuge è insufficiente a soddisfare i creditori della donazione o successione.

Come si distingue se l'eredità entra in comunione?

Se non espressamente esclusa per patto o se non ricevuta a titolo personale, l'eredità entra nella comunione (salvo debiti che restano personali).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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