Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 188 c.c. – Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione .

In sintesi

  • L'art. 188 c.c. disciplina la posizione dei beni della comunione legale rispetto alle obbligazioni gravanti su donazioni e successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio.
  • I beni della comunione, salvo quanto previsto dall'art. 189, non rispondono delle obbligazioni che gravano su tali liberalita' o acquisti ereditari quando non siano stati attribuiti alla comunione.
  • La norma protegge il patrimonio comune dai pesi inerenti a beni che restano personali del singolo coniuge.
  • Si collega alla disciplina dei beni personali (art. 179 c.c.) e alla responsabilita' della comunione (artt. 186-190 c.c.).
  • Realizza un equilibrio tra l'autonomia patrimoniale del coniuge beneficiario e la tutela della comunione.
Indice dei contenuti

L'art. 188 del codice civile si inserisce nella complessa disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi e, in particolare, nel regime della comunione legale. La norma stabilisce che i beni della comunione, salvo quanto disposto dall'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione. La disposizione, di apparente tecnicismo, esprime un principio chiaro: il patrimonio comune dei coniugi non deve farsi carico dei pesi che gravano su beni i quali, pur acquisiti durante il matrimonio, restano nella sfera personale del singolo coniuge perché provenienti da liberalita' o da successioni a lui personalmente destinate.

Il quadro della comunione legale

Per comprendere l'art. 188 occorre richiamare il funzionamento della comunione legale, regime patrimoniale che, in mancanza di diversa convenzione, governa i rapporti tra i coniugi. In tale regime, gli acquisti compiuti durante il matrimonio cadono di regola in comunione, ma vi sono importanti eccezioni: tra queste, i beni pervenuti al coniuge per donazione o successione, che restano beni personali a meno che l'atto di liberalita' o la disposizione testamentaria non specifichi che essi sono attribuiti alla comunione. L'art. 188 presuppone proprio questa distinzione tra beni personali e beni comuni e ne trae una conseguenza sul piano della responsabilita' patrimoniale.

Beni personali da donazione o successione

Quando un coniuge riceve in donazione un bene, o lo acquisisce per successione, quel bene - in linea generale - non entra automaticamente nella comunione, ma resta personale del beneficiario, a meno che il donante o il testatore non abbiano disposto diversamente. Spesso tali liberalita' o acquisti ereditari sono accompagnati da pesi o obbligazioni: si pensi a un legato gravato da oneri, o a un'eredita' che porta con se' debiti. L'art. 188 chiarisce che, se il bene resta personale e non viene attribuito alla comunione, le obbligazioni che lo gravano non possono soddisfarsi sul patrimonio comune. Esse restano confinate alla sfera personale del coniuge beneficiario.

La funzione di tutela del patrimonio comune

La ratio della norma e' la protezione della comunione. Sarebbe iniquo che il patrimonio comune, destinato a sostenere i bisogni della famiglia e formato dagli acquisti compiuti insieme, dovesse rispondere di pesi inerenti a vicende che riguardano un solo coniuge e che attengono a beni rimasti personali. La disposizione traccia dunque una linea di separazione: i pesi delle liberalita' e delle successioni personali seguono il bene personale, senza riversarsi sul patrimonio comune. così si preserva l'integrita' della comunione a vantaggio di entrambi i coniugi e della famiglia.

Il richiamo all'art. 189

L'art. 188 fa salvo quanto disposto dall'art. 189, al quale rinvia espressamente. Tale rinvio segnala che la regola generale dell'irresponsabilita' della comunione conosce dei temperamenti, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra creditori personali e creditori della comunione e le modalita' con cui i diversi patrimoni possono essere aggrediti. Il coordinamento tra le due disposizioni e' essenziale: l'art. 188 detta il principio, l'art. 189 ne disciplina le eccezioni e i limiti, definendo in concreto i confini della responsabilita' tra patrimonio personale e patrimonio comune.

Il caso dell'attribuzione alla comunione

La norma riguarda i beni non attribuiti alla comunione. Diverso e' il caso in cui la donazione o la disposizione testamentaria preveda espressamente che il bene entri nel patrimonio comune. In tale ipotesi, venendo meno la natura personale del bene, anche i pesi che lo gravano possono incidere sul patrimonio comune, secondo le regole proprie delle obbligazioni della comunione. La scelta del donante o del testatore di attribuire il bene alla comunione produce quindi conseguenze rilevanti non solo sulla titolarita', ma anche sul regime di responsabilita' per le obbligazioni collegate.

La separazione delle masse patrimoniali

L'art. 188 e' una delle disposizioni che, nel regime di comunione legale, realizzano la separazione tra le diverse masse patrimoniali: da un lato il patrimonio comune dei coniugi, dall'altro i patrimoni personali di ciascuno. Questa separazione non e' un tecnicismo astratto, ma risponde a precise esigenze di tutela. Consente di individuare con chiarezza su quali beni i diversi creditori - quelli della comunione e quelli personali - possano soddisfarsi, evitando confusioni che pregiudicherebbero ora l'uno ora l'altro coniuge, ora i terzi. Stabilendo che i pesi delle liberalita' e delle successioni personali non gravano sulla comunione, la norma traccia una linea netta tra ciò che appartiene alla sfera comune e ciò che resta personale, contribuendo alla certezza dei rapporti patrimoniali della famiglia.

Il rapporto tra creditori personali e comunione

La regola dell'art. 188 ha riflessi diretti sulla posizione dei creditori. Il creditore il cui titolo deriva da un'obbligazione gravante su una donazione o una successione personale di un coniuge non può, in linea generale, aggredire i beni della comunione per soddisfarsi: deve rivolgersi al patrimonio personale del coniuge e ai beni a lui pervenuti. Questo limite tutela l'altro coniuge, estraneo a quella vicenda, e l'integrita' del patrimonio comune. Il coordinamento con l'art. 189 definisce poi i casi e le modalita' in cui, eccezionalmente, i creditori possono comunque incidere sui beni comuni, ad esempio nei limiti della quota spettante al coniuge debitore. Comprendere questo riparto e' essenziale per chiunque debba valutare le concrete possibilita' di recupero di un credito connesso a beni personali.

Indicazioni pratiche

Per i coniugi in regime di comunione legale, e per chi assiste loro nella gestione del patrimonio, l'art. 188 invita a tenere ben distinte le diverse masse patrimoniali. E' opportuno verificare con attenzione, in occasione di donazioni o successioni, se il bene resti personale o sia attribuito alla comunione, perché da questa qualificazione dipende su quale patrimonio potranno rivalersi i creditori. Una corretta ricostruzione della natura dei beni e una chiara documentazione delle vicende acquisitive sono il presupposto per applicare correttamente la regola di separazione fissata dalla norma, fermo restando il coordinamento con l'art. 189.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 188 c.c.?

Stabilisce che i beni della comunione legale non rispondono delle obbligazioni che gravano sulle donazioni e successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio, quando tali beni non siano stati attribuiti alla comunione, salvo quanto previsto dall'art. 189.

Perche' la comunione non risponde di questi pesi?

Perche' si tratta di obbligazioni inerenti a beni rimasti personali del singolo coniuge. Far gravare tali pesi sul patrimonio comune sarebbe iniquo verso l'altro coniuge e la famiglia, cui la comunione e' destinata.

Quando un bene da donazione o successione resta personale?

In linea generale i beni pervenuti per donazione o successione restano personali del coniuge beneficiario, salvo che il donante o il testatore abbiano disposto che siano attribuiti alla comunione.

Cosa cambia se il bene e' attribuito alla comunione?

Se la donazione o il testamento prevedono che il bene entri nel patrimonio comune, viene meno la sua natura personale e i pesi che lo gravano possono incidere sul patrimonio comune secondo le regole delle obbligazioni della comunione.

Che ruolo ha il richiamo all'art. 189 c.c.?

L'art. 189 disciplina i temperamenti e i limiti alla regola dell'art. 188, in particolare i rapporti tra creditori personali e creditori della comunione. Le due norme vanno lette in modo coordinato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.