Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190 c.c. – Responsabilità sussidiaria dei beni personali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 189 - Art. 189 Codice Civile: Obbligazioni contratte separatamente dai→Cod. civ. art. 191 - Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 188 Codice Civile: Obbligazioni derivanti da donazioni o→Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni→Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del→Art. 193 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni→Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione→Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 190 del codice civile chiude il sistema di regole che governano il passivo della comunione legale, individuando il meccanismo con cui i creditori possono soddisfarsi quando i beni comuni si rivelano insufficienti. La disposizione introduce una responsabilita dei beni personali dei coniugi che e al tempo stesso eventuale, sussidiaria e quantitativamente limitata, e che costituisce uno dei punti di maggiore delicatezza nei rapporti tra famiglia e terzi.
La logica della responsabilita sussidiaria
Il presupposto applicativo della norma e l'incapienza del patrimonio comune. Finche i beni della comunione sono sufficienti a soddisfare i debiti che su di essa gravano, i creditori devono rivolgersi a quel patrimonio; solo quando esso non basta si apre la possibilita di aggredire i beni personali. La responsabilita personale, in altri termini, non e concorrente ma successiva: presuppone l'accertamento, sia pure in concreto, dell'insufficienza della massa comune. Questo ordine non e un dettaglio procedurale, ma riflette la scelta di fondo del legislatore di mantenere distinte le sfere patrimoniali, consentendo l'aggressione dei beni individuali solo come rimedio di chiusura.
Il limite della meta del credito
L'aspetto piu caratteristico della disposizione e il tetto quantitativo: ciascun coniuge risponde con i propri beni personali nella misura della meta del credito rimasto insoddisfatto. Si tratta di una ripartizione che riproduce sul versante del passivo la pari contitolarita che caratterizza la comunione legale. Il creditore non puo dunque pretendere l'intero residuo da un solo coniuge facendo leva sui suoi beni personali: la pretesa va frazionata, e ciascuno e chiamato a rispondere solo per la propria quota ideale. Questo limite protegge il coniuge la cui posizione patrimoniale individuale sia piu solida, evitando che egli sopporti per intero il peso di obbligazioni che fanno capo alla comunione.
Quali debiti rilevano
La norma si riferisce ai debiti che gravano sulla comunione, ossia alle obbligazioni che il sistema codicistico imputa alla massa comune perche contratte nell'interesse della famiglia o nell'esercizio congiunto dei poteri di amministrazione. Restano fuori, in linea generale, le obbligazioni puramente personali di un coniuge, che seguono regole proprie e non chiamano in causa il meccanismo sussidiario qui descritto. La corretta qualificazione del debito a monte e quindi decisiva: stabilire se l'obbligazione sia comune o personale orienta l'intero percorso di soddisfacimento del creditore.
Il punto di vista del creditore
Per chi vanta un credito verso la comunione, l'art. 190 traccia un itinerario preciso. La pretesa va anzitutto indirizzata ai beni comuni; solo dopo averne verificato l'insufficienza il creditore potra rivolgersi ai patrimoni personali, e in tal caso dovra accettare il frazionamento per meta. Si tratta di una garanzia attenuata rispetto a quella che opererebbe se i coniugi rispondessero solidalmente e illimitatamente, ma pur sempre di una garanzia ulteriore che amplia le possibilita di recupero rispetto alla sola massa comune.
Il punto di vista dei coniugi
Per i coniugi, la disposizione segna il confine della propria esposizione. Il regime di comunione legale comporta, fisiologicamente, che il patrimonio personale possa essere chiamato a rispondere; tuttavia tale chiamata e contenuta entro la meta del residuo e subordinata all'esaurimento dei beni comuni. Chi valuta l'opportunita di un determinato assetto patrimoniale familiare, o di una convenzione modificativa del regime, deve tenere conto di questo meccanismo, perche esso incide direttamente sulla misura in cui i beni individuali restano esposti alle vicende debitorie della famiglia.
Coordinamento sistematico
L'art. 190 non vive isolato: si inserisce nella disciplina del passivo della comunione e va letto insieme alle regole che individuano i debiti comuni, che governano l'amministrazione dei beni e che disciplinano i rapporti tra coniugi e terzi. La coerenza del sistema impone di applicare la responsabilita sussidiaria solo dopo aver correttamente collocato l'obbligazione nel quadro complessivo del regime patrimoniale prescelto dai coniugi. Una lettura isolata della norma rischierebbe di estenderne o restringerne impropriamente la portata.
La natura della responsabilita: parziaria e non solidale
Un aspetto che merita di essere posto in luce e la natura parziaria, e non solidale, della responsabilita personale dei coniugi. Mentre la solidarieta consentirebbe al creditore di pretendere l'intero da uno qualsiasi dei condebitori, salvo il regresso interno, il meccanismo qui delineato frammenta sin dall'origine la pretesa, ancorandola alla quota della meta. Questa scelta non e neutra: essa sposta sul creditore l'onere di agire separatamente nei confronti di ciascun coniuge per la rispettiva porzione, attenuando in modo sensibile la forza della garanzia patrimoniale. Si tratta di una conseguenza diretta della struttura della comunione legale, fondata sulla contitolarita per quote eguali, che si proietta coerentemente anche sul versante della responsabilita verso i terzi.
Il momento dell'incapienza e il suo accertamento
La condizione che apre la via all'aggressione dei beni personali e l'insufficienza dei beni comuni. Tale insufficienza non e necessariamente il frutto di una preventiva procedura esecutiva infruttuosa sull'intera massa comune, ma puo emergere anche dalla constatazione concreta che il patrimonio comune non e in grado di assorbire il debito. Il punto e di rilievo pratico considerevole, perche da esso dipende il momento a partire dal quale il creditore puo legittimamente rivolgere la propria azione altrove. Una pretesa prematura sui beni personali, avanzata prima che risulti l'incapienza dei beni comuni, si porrebbe in contrasto con la natura sussidiaria della responsabilita e con l'ordine di soddisfacimento voluto dalla legge.
Riflessi sulla pianificazione patrimoniale della famiglia
La disposizione assume infine rilievo nella prospettiva della pianificazione patrimoniale dei coniugi. La consapevolezza che i beni personali restano esposti, sia pure entro il limite della meta e in via sussidiaria, alle obbligazioni della comunione e un dato di cui tener conto nella scelta e nella eventuale modifica del regime patrimoniale. Strumenti convenzionali e assetti alternativi alla comunione legale possono incidere sulla misura di tale esposizione, e la corretta comprensione del meccanismo dell'art. 190 e il presupposto per valutarne consapevolmente l'opportunita, sempre nel rispetto delle posizioni dei terzi creditori, la cui tutela non puo essere pregiudicata da scelte successive al sorgere del credito.
Domande frequenti
Quando i creditori possono aggredire i beni personali dei coniugi?
Solo in via sussidiaria, cioe quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti che su di essa gravano. Finche la massa comune e capiente, l'azione va indirizzata a quel patrimonio.
Qual e il limite della responsabilita personale di ciascun coniuge?
Ciascun coniuge risponde con i propri beni personali nella misura della meta del credito rimasto insoddisfatto, in coerenza con la pari contitolarita della comunione legale.
Il creditore puo pretendere l'intero residuo da un solo coniuge?
In linea generale no: la pretesa sui beni personali va frazionata e ciascun coniuge risponde solo per la propria quota della meta del credito residuo.
Quali debiti rientrano in questa responsabilita?
I debiti che gravano sulla comunione, cioe quelli imputati alla massa comune. Le obbligazioni puramente personali di un coniuge seguono regole proprie.
La responsabilita personale e concorrente con quella dei beni comuni?
No, e successiva e sussidiaria: presuppone l'incapienza, anche in concreto, del patrimonio comune prima di poter aggredire i beni individuali.
Fonti consultate: 1 fonte verificate