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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 207 c.c. [Obblighi della moglie] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 206 - Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito→Cod. civ. art. 208 - Art. 208 Codice Civile: Diritti della moglie→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere→Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione→Art. 204 Codice Civile: Retroattività della sentenza→Art. 210 c.c.: Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni→Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione→Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del→Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 207 c.c., nel testo originario del codice civile del 1942, definiva gli obblighi che la moglie assumeva nel quadro del regime dotale nei confronti del marito-amministratore. In un sistema in cui il marito aveva il controllo dell'amministrazione dei beni dotali, era necessario disciplinare non solo i poteri del marito, ma anche le obbligazioni corrispondenti della moglie: questa, apportando la dote, non cedeva semplicemente un patrimonio, ma instaurava un rapporto giuridico complesso che implicava doveri di cooperazione, di garanzia e di rispetto dei poteri gestori attribuiti al marito. Gli obblighi della moglie descritti dall'art. 207 c.c. si articolavano essenzialmente attorno a tre nuclei: l'obbligo di apporto - effettivo trasferimento dei beni costituiti in dote; l'obbligo di garanzia - rispondere delle evizioni e dei vizi dei beni dotali, analogamente a un venditore; l'obbligo di non interferenza - astenersi dall'interferire con l'esercizio dei poteri di amministrazione del marito sui beni dotali. Questo sistema di obblighi rifletteva la struttura tipica del regime dotale romano, che il legislatore del 1942 aveva in larga parte recepito, e si fondava su una concezione del matrimonio come istituto con funzione economica precisa e su una rigida ripartizione dei ruoli tra coniugi. L'abrogazione della norma, sopraggiunta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, è il riflesso del rovesciamento di questa concezione: il codice vigente non distingue tra obblighi «del marito» e obblighi «della moglie», ma stabilisce obblighi paritari di entrambi i coniugi, fondata sulla piena uguaglianza sancita dall'art. 29 Cost.
Analisi
L'art. 207 c.c. nel testo del 1942 delineava la posizione obbligatoria della moglie nel regime dotale sotto tre profili principali. Il primo profilo riguardava la garanzia: la moglie (o i suoi danti causa che avevano costituito la dote) era tenuta a garantire il marito dall'evizione - cioè dalla perdita dei beni dotali per cause anteriori alla costituzione della dote - e dai vizi occulti dei beni stessi. Questa garanzia era modellata su quella del venditore (art. 1490 e ss. c.c.) e si giustificava con il fatto che il marito, ricevendo in gestione beni altrui, doveva poter contare sull'integrità giuridica e materiale dei beni stessi. Il secondo profilo riguardava la cooperazione: la moglie doveva cooperare con il marito nell'amministrazione dei beni dotali, fornendo le informazioni necessarie e consentendo gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che rientravano nei poteri gestori del marito. Il terzo profilo riguardava la non interferenza: la moglie non poteva intralciare l'esercizio dei poteri di amministrazione del marito, né interferire con i rapporti contrattuali che questi stringeva nell'esercizio della sua gestione dotale. Questa disciplina rifletteva una logica di segregazione funzionale: il marito era il «gestore», la moglie era la «proprietaria» con poteri ridotti, e l'intera disciplina serviva a prevenire conflitti tra le due posizioni. Sul piano pratico, gli obblighi della moglie erano azionabili dal marito e, in caso di inadempimento, potevano dar luogo a pretese risarcitorie o alla riduzione del patrimonio dotale formalmente disponibile per la gestione maritale.
Quando si applica
L'art. 207 c.c. non trova alcuna applicazione nell'ordinamento vigente. La norma è stata abrogata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, con effetto dal 20 settembre 1975. Non esiste alcuna fattispecie concreta, nei rapporti coniugali attuali, che possa essere regolata da questa disposizione. Gli obblighi dei coniugi l'uno verso l'altro sono oggi disciplinati in modo paritario dall'art. 143 c.c. (doveri reciproci: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione) e, sul piano patrimoniale, dalle norme sul regime prescelto. In regime di comunione legale, entrambi i coniugi hanno pari diritti e obblighi nella gestione del patrimonio comune (art. 180 c.c.); in regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.), ciascun coniuge è pienamente autonomo nella gestione del proprio patrimonio, senza obblighi di cooperazione o garanzia nei confronti dell'altro che non siano stati convenzionalmente assunti.
Connessioni
L'art. 207 c.c. (nel testo abrogato) si inseriva nel sistema degli obblighi reciproci tra coniugi nell'ambito del regime dotale e si raccordava con l'art. 186 c.c. (poteri del marito), l'art. 188 c.c. (responsabilità del marito), l'art. 208 c.c. (diritti della moglie) e le disposizioni sulla restituzione della dote (artt. 215 e ss. c.c. nel testo del 1942). Nel sistema vigente, i rapporti obbligatori tra coniugi sono improntati al principio di parità e solidarietà sancito dall'art. 29 Cost. e attuato dall'art. 143 c.c. L'art. 143 c.c., nella versione riformata del 1975, stabilisce che entrambi i coniugi hanno l'obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione; entrambi hanno il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Sul piano patrimoniale, l'art. 177 c.c. definisce l'oggetto della comunione legale, e l'art. 180 c.c. regola l'amministrazione dei beni comuni in modo paritario, con distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione. La garanzia per evizione e per vizi, che nel regime dotale era obbligo specifico della moglie, è oggi disciplinata come garanzia ordinaria dei contratti a titolo oneroso (artt. 1490 e ss. c.c.) e non ha alcuno spazio specifico nelle relazioni coniugali fondate su parità di posizione.
Casi pratici
Caso 1: Evizione del bene dotale e garanzia della moglie (ante 1975)
Caia costituisce in dote a Tizio (marito) un appezzamento di terreno. Successivamente, un terzo rivendica la proprietà del terreno dimostrando un titolo anteriore e fa espellere Tizio dal possesso del bene (evizione). Tizio, ai sensi dell'art. 207 c.c. nel testo del 1942, chiede a Caia la garanzia per l'evizione subita: Caia deve rimborsare al marito il valore del bene evitto, analogamente a un venditore che risponde dell'evizione del compratore. Nota: fattispecie pre-riforma, meramente storica.
Caso 2: Obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia oggi
Sempronio (coniuge con reddito elevato) e Mevia (coniuge che si dedica alla cura della famiglia) vivono in regime di comunione legale. Mevia non ha redditi propri. Ai sensi dell'art. 143, comma 3, c.c., entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo: il lavoro domestico e di cura di Mevia è espressamente equiparato al contributo economico di Sempronio, in applicazione del principio di parità che ha sostituito il vecchio sistema degli obblighi differenziati per sesso.
Domande frequenti
L'art. 207 c.c. è attualmente in vigore?
No, l'art. 207 c.c. è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia ed è privo di efficacia normativa nel sistema vigente.
Cosa stabiliva l'art. 207 c.c. nel testo originario?
Disciplinava specifici obblighi della moglie nel regime dotale: garanzia per evizione e vizi dei beni dotali, cooperazione nell'amministrazione e non interferenza con i poteri gestori del marito, in un sistema fondato sulla disparità giuridica tra coniugi.
Quali erano i principali obblighi patrimoniali della moglie nel regime dotale?
La moglie doveva mettere a disposizione i beni dotali per gli oneri matrimoniali, garantire il marito dall'evizione e dai vizi dei beni dotali, cooperare nella gestione e astenersi dall'interferire con i poteri di amministrazione maritale.
Perché la disciplina è stata superata?
Perché incompatibile con il principio costituzionale di parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), che ha imposto la sostituzione del regime dotale gerarchico con regimi paritari (comunione legale, separazione, comunione convenzionale) e l'adozione dell'art. 143 c.c. come norma generale sugli obblighi reciproci.
Come si distribuiscono oggi gli obblighi patrimoniali tra coniugi?
L'art. 143 c.c. sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, con piena parità di posizione e senza distinzione di ruoli basata sul sesso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate