Testo dell'articoloAbrogato
Art. 204 c.c.
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 203 - Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione→Cod. civ. art. 205 - Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chie…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione→Art. 206 c.c. – Azioni concesse ai creditori del marito (abrogato)→Art. 201 c.c. – Spese e miglioramenti (abrogato)→Art. 207 c.c. – Obblighi della moglie (abrogato)→Art. 200 c.c. – Locazioni (abrogato)→Art. 208 c.c. – Diritti della moglie (abrogato)→Art. 199 c.c. – Divisione dei frutti (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 204 c.c. regola la retroattività della sentenza di separazione e le relative spese di restituzione patrimoniale tra coniugi.
Ratio
Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Contenuto storico
Prima dell'abrogazione, l'art. 204 c.c. disciplinava la retroattività della sentenza di separazione dei beni e la ripartizione delle spese necessarie per la restituzione dei beni alla moglie a seguito di procedimento giudiziale. La norma stabiliva che la sentenza di separazione producesse effetti retroattivi, con conseguente obbligo del marito, che aveva amministrato i beni della moglie in regime di comunione legale previgente, di restituire i beni medesimi sopportando le relative spese. Tale disciplina rifletteva il sistema patriarcale di gestione del patrimonio familiare che caratterizzava il codice civile del 1942, fondato sulla potestà maritale.
Domande frequenti
L'art. 204 c.c. e' ancora vigente?
No, l'art. 204 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia e ha perso ogni efficacia nell'ordinamento vigente.
Cosa disciplinava l'art. 204 c.c. nel testo previgente?
Regolava la retroattivita' della sentenza di separazione dei beni e la ripartizione delle spese per la restituzione dei beni dotali alla moglie, ponendo a carico del marito amministratore le spese necessarie alla restituzione.
Quale efficacia temporale aveva la sentenza di separazione dei beni?
La sentenza retroagiva alla data della domanda giudiziale, in coerenza con il principio per cui la durata del processo non deve danneggiare la parte che ha ragione (oggi art. 111 Cost. e art. 6 CEDU); cio' garantiva un effetto restitutorio pieno a favore della moglie.
Chi sopportava le spese di restituzione dei beni dotali?
Le spese di restituzione gravavano sul marito amministratore, ritenuto responsabile della gestione del patrimonio dotale; egli era tenuto a riconsegnare i beni nello stato in cui si trovavano, salvo deperimenti dovuti a uso normale.
Esiste oggi una disciplina della retroattivita' nelle modifiche del regime patrimoniale?
Nel sistema attuale, le modifiche convenzionali del regime patrimoniale producono effetti ex nunc tra i coniugi e dall'annotazione verso i terzi (art. 162 c.c.); per la separazione giudiziale della comunione l'art. 193 c.c. fa retroagire gli effetti al momento della domanda.
Fonti consultate: 1 fonte verificate