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Art. 203 c.c. [Inefficacia della separazione] (1)
Articolo abrogato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia. Le disposizioni su inefficacia della separazione non trovano più applicazione.
Ratio
Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Domande frequenti
L'art. 203 c.c. e' ancora in vigore?
No, l'art. 203 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia e non trova applicazione nell'ordinamento vigente.
Cosa stabiliva l'art. 203 c.c. nel testo originario?
Disciplinava i casi di inefficacia della sentenza di separazione dei beni nel regime dotale, individuando le situazioni in cui la pronuncia giudiziale non produceva i suoi effetti tipici a tutela dei creditori e dei terzi.
Quando la separazione giudiziale poteva diventare inefficace?
Tipicamente quando i creditori del marito non erano stati posti in condizione di intervenire nel procedimento, o quando la sentenza non era stata tempestivamente annotata o trascritta secondo le forme di pubblicita' previste a tutela dei terzi.
Esiste una disciplina analoga nel regime patrimoniale attuale?
Si', l'opponibilita' delle modifiche del regime patrimoniale e dei provvedimenti giudiziali ai terzi e' subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162 c.c.) e, ove richiesta, alla trascrizione immobiliare ex art. 2647 c.c.
Quali tutele hanno oggi i creditori dei coniugi?
I creditori dispongono dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) contro atti pregiudizievoli, possono opporsi alle convenzioni non opponibili per difetto di annotazione e, in caso di frode, possono attivare le tutele penali (artt. 388 c.p. e ss.) e fallimentari.
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