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Art. 202 c.c. [Casi di separazione] (1)
Articolo abrogato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia. Le disposizioni sui casi di separazione non trovano più applicazione.
Ratio
Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Domande frequenti
L'art. 202 c.c. e' ancora vigente?
No, l'art. 202 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia e non e' piu' applicabile ai matrimoni e ai regimi patrimoniali odierni.
Cosa disciplinava l'art. 202 c.c. nel testo originario?
Elencava i casi in cui la moglie poteva chiedere giudizialmente la separazione dei beni nel regime dotale, individuando le situazioni di cattiva amministrazione maritale o di pericolo per il patrimonio dotale che giustificavano la separazione coattiva.
Quali erano i tipici casi di separazione giudiziale dei beni?
Tra i piu' ricorrenti vi erano la dilapidazione dei beni dotali da parte del marito, l'insolvenza, la cattiva gestione, l'omissione delle garanzie dovute alla moglie e la disordinata amministrazione con pericolo concreto per il patrimonio dotale.
La separazione dei beni richiede ancora un giudizio?
No, oggi la separazione dei beni puo' essere scelta convenzionalmente in qualsiasi momento (artt. 162-163 c.c.) con atto pubblico notarile e annotazione a margine dell'atto di matrimonio: e' decisione contrattuale dei coniugi, non piu' provvedimento giudiziale.
Esiste oggi la separazione giudiziale dei beni?
Si', in casi residuali: l'art. 193 c.c. prevede la separazione giudiziale della comunione legale quando uno dei coniugi e' interdetto, inabilitato, cattivo amministratore o quando il suo disordine economico mette in pericolo gli interessi della comunione o della famiglia.
Fonti consultate: 1 fonte verificate