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Art. 199 c.c. [Divisione dei frutti] (1)
Articolo abrogato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato. Riguardava divisione dei frutti dotalizi, norma non più applicabile.
Ratio
Articolo abrogato.
Domande frequenti
L'art. 199 c.c. e' tuttora applicabile?
No, l'art. 199 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia e non produce piu' alcun effetto nell'ordinamento vigente.
Cosa stabiliva l'art. 199 c.c. nel testo originario?
Disciplinava la divisione dei frutti tra i coniugi nel regime dotale, regolando il pro rata temporis di spettanza per i frutti maturati durante e dopo lo scioglimento del rapporto matrimoniale o del regime patrimoniale.
Come venivano gestiti i frutti nel regime dotale previgente?
Il marito, in qualita' di amministratore della dote, percepiva i frutti dei beni dotali e li destinava alle esigenze familiari; la disciplina mirava a chiarire i criteri di ripartizione finale in caso di scioglimento o passaggio ad altro regime.
Come e' regolata oggi la titolarita' dei frutti dei beni dei coniugi?
Nel regime di comunione legale i frutti dei beni propri sono attributi alla comunione se percepiti e non consumati allo scioglimento (art. 177 lett. b c.c.); nel regime di separazione ciascun coniuge fa propri esclusivamente i frutti dei propri beni.
Quale principio costituzionale ha imposto la riforma?
Il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 Cost., che ha richiesto il superamento del modello dotale fondato sulla supremazia maritale e l'introduzione di regimi paritari di gestione del patrimonio familiare.
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