Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 198 c.c. [Frutti della dote. Alimenti alla vedova] (1)

Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

[Abrogato]

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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
  • Disciplinava i frutti della dote e gli alimenti dovuti alla vedova nel previgente regime dotale.
  • Apparteneva al sistema patrimoniale fondato sulla potestà maritale e sull'amministrazione del patrimonio familiare da parte del marito.
  • Norma non più vigente: il regime dotale è stato soppresso e sostituito dalla comunione legale come regime patrimoniale tipico.
  • Per i rapporti patrimoniali coniugali si applicano oggi gli artt. 159 e seguenti c.c. (comunione, separazione, fondo patrimoniale).
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 198 c.c., nel testo originario del codice civile del 1942, si inseriva nel Titolo VI dedicato al regime dotale, sistema patrimoniale coniugale che costituiva il cardine dell'ordinamento familiare italiano per oltre un secolo. La norma regolava la destinazione dei frutti prodotti dai beni costituiti in dote e la posizione economica della vedova alla morte del marito. La ratio originaria era duplice: da un lato, garantire che i frutti del patrimonio dotale fossero effettivamente destinati al sostentamento del nucleo familiare durante il matrimonio; dall'altro, assicurare alla vedova una tutela minima attraverso il diritto agli alimenti, rimedio suppletivo in assenza di disposizioni testamentarie sufficienti. Questo sistema rifletteva una concezione del matrimonio come istituzione con funzione economica precisa, nella quale il marito rivestiva il ruolo di amministratore-gestore e la moglie quello di conferitrice di risorse destinate alla vita familiare. La norma è stata abrogata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, che ha eliminato l'intero sistema dotale e rimodellato i rapporti patrimoniali coniugali sulla base del principio di parità tra i coniugi sancito dall'art. 29 Cost.

Analisi

Nel testo originario, l'art. 198 c.c. disponeva in ordine alla spettanza e alla destinazione dei frutti prodotti dai beni dotali durante il matrimonio. Il marito, in qualità di amministratore della dote ai sensi degli artt. 186 e ss. c.c. (nel testo ante riforma), aveva il diritto di percepire i frutti civili e naturali dei beni dotali e di impiegarli per far fronte agli oneri matrimoniali (mantenimento della famiglia, spese domestiche, educazione dei figli). La norma distingueva la sorte dei frutti durante il matrimonio - spettanti al marito come compenso della gestione e come contributo agli oneri familiari - dalla loro destinazione in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale per morte del coniuge. Alla morte del marito, il diritto ai frutti si estingueva contestualmente allo scioglimento del regime dotale e la vedova riacquistava la piena disponibilità dei beni dotali; tuttavia, in talune ipotesi, era previsto un diritto agli alimenti a carico dell'eredità del marito, a tutela della donna rimasta priva di sostentamento. Il diritto agli alimenti della vedova, regolato in maniera coordinata con le disposizioni testamentarie e con le norme sulla successione necessaria, aveva carattere residuale e presupponeva l'insufficienza delle altre risorse disponibili. La norma si coordinava con l'art. 443 c.c. (obbligazione alimentare) e con le disposizioni successorie, configurando un sistema di protezione minima della vedova fondato non sulla parità dei diritti, ma su un modello assistenziale di stampo patriarcale. Sul piano della tecnica normativa, l'art. 198 c.c. utilizzava la nozione di «frutti» nel senso ampio dell'art. 820 c.c., comprensiva sia dei frutti naturali (prodotti direttamente dalla cosa) sia dei frutti civili (canoni, interessi, rendite), con conseguente ampiezza del diritto di godimento riconosciuto al marito amministratore durante il matrimonio.

Quando si applica

L'art. 198 c.c. non trova alcuna applicazione nell'ordinamento vigente. La norma è stata abrogata con effetto dal 20 settembre 1975 (data di entrata in vigore della L. 151/1975) e non produce più alcun effetto giuridico. Nessun rapporto coniugale sorto dopo tale data può essere regolato da questa disposizione. Anche i matrimoni celebrati anteriormente alla riforma sono stati transitoriamente adeguati al nuovo sistema: l'art. 228 della L. 151/1975 ha stabilito il regime transitorio, prevedendo la conversione automatica del regime dotale in comunione legale salvo diversa convenzione dei coniugi. Pertanto, non sussiste alcun caso concreto in cui l'art. 198 c.c. possa essere invocato o applicato ai rapporti in corso. La norma conserva esclusivo interesse storico-giuridico per la comprensione dell'evoluzione del diritto di famiglia italiano e del superamento del modello patriarcale di organizzazione del matrimonio. Lo studioso o il pratico che si imbatta in un riferimento a questa disposizione lo troverà esclusivamente in controversie già definite prima del 1975 o in testi dottrinali di diritto intertemporale.

Connessioni

L'art. 198 c.c. (nel testo abrogato) si collegava sistematicamente alle norme del previgente Titolo VI del Libro Primo del codice civile, dedicate al regime dotale: artt. 177-230 c.c. nella versione del 1942. In particolare, interagiva con l'art. 186 c.c. (amministrazione della dote da parte del marito), l'art. 187 c.c. (diritto ai frutti), l'art. 188 c.c. (responsabilità del marito) e l'art. 193 c.c. (restituzione della dote). Sul piano del diritto successorio, si coordinava con le norme sugli alimenti a favore del coniuge superstite (art. 443 c.c.) e con le disposizioni sulla quota di riserva (legittima) del coniuge (art. 540 c.c.). Nel sistema vigente, i temi trattati dall'art. 198 abrogato trovano oggi risposta in disposizioni radicalmente diverse: la gestione dei beni in regime di comunione legale è regolata dagli artt. 177-197 c.c.; i beni personali di ciascun coniuge sono disciplinati dall'art. 179 c.c.; il diritto di usufrutto del coniuge superstite sui beni ereditari è regolato dall'art. 540 c.c.; l'obbligo alimentare a favore del coniuge superstite indigente, in assenza di assegno successorio sufficiente, può essere fondato sull'art. 443 c.c. in combinato con la disciplina successoria. La soppressione del regime dotale ha determinato anche la cessazione della distinzione tra beni dotali e beni parafernali (artt. 211-215 c.c. nel testo abrogato), con conseguente unificazione della disciplina dei beni coniugali nei due soli regimi tipici: comunione legale (default) e separazione dei beni (convenzionale). Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), introdotto dalla L. 151/1975, costituisce oggi l'unico istituto che, pur con caratteristiche radicalmente diverse dalla dote, consente la destinazione di beni ai bisogni della famiglia con effetti opponibili ai terzi.

Casi pratici

Caso 1: Frutti dotali e mantenimento familiare (regime pre-1975)

Tizio (marito) amministrava i beni dotali apportati da Caia (moglie) al momento del matrimonio, celebrato nel 1960. I beni dotali comprendevano un immobile locato a terzi e alcune obbligazioni che producevano cedole. Tizio percepiva regolarmente i canoni di locazione e le cedole, destinandoli alle spese familiari. Alla morte di Tizio nel 1970, Caia riacquistava il diritto di amministrare i beni dotali e, in mancanza di sufficiente copertura successoria, aveva diritto agli alimenti a carico dell'eredità. Nota: questo scenario si collocava interamente prima della riforma del 1975.

Caso 2: Inapplicabilità odierna

Sempronio, nel 2024, sostiene di vantare diritti su beni del coniuge deceduto richiamando disposizioni del regime dotale. Il tribunale rileva l'inapplicabilità di qualsiasi norma del previgente regime dotale - incluso l'art. 198 c.c. - ai rapporti coniugali odierni, richiamando la L. 151/1975 che ha soppresso l'istituto. I diritti di Sempronio sul patrimonio ereditario del coniuge devono essere valutati ai sensi degli artt. 536-564 c.c. (quota di riserva) e art. 540 c.c. (diritti del coniuge superstite sulla quota ereditaria).

Domande frequenti

L'art. 198 c.c. è ancora in vigore?

No, l'art. 198 c.c. è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, che ha soppresso l'istituto della dote e tutta la disciplina ad essa connessa. La norma non produce più alcun effetto giuridico.

Cosa disciplinava l'art. 198 c.c. originario?

Regolava la destinazione dei frutti dotali e gli alimenti spettanti alla vedova nell'ambito del previgente regime dotale, nel quale i beni della dote erano amministrati dal marito che ne percepiva i frutti per sostenere gli oneri matrimoniali.

Cosa era la dote nel diritto previgente?

Era il complesso dei beni che la moglie o terzi (genitori, parenti) apportavano al marito per contribuire agli oneri del matrimonio; il marito ne era amministratore con diritto ai frutti, ma la moglie rimaneva in una posizione di sostanziale inferiorità giuridica.

Perché la dote è stata abrogata?

L'istituto era incompatibile con i principi costituzionali di parità giuridica e morale tra coniugi (art. 29 Cost.) e con il divieto di discriminazioni di sesso (art. 3 Cost.); la riforma del 1975 ha sostituito il regime dotale con la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale di default.

Quale regime patrimoniale si applica oggi ai coniugi?

In mancanza di convenzione contraria, opera la comunione legale dei beni (artt. 159, 177 e ss. c.c.); i coniugi possono optare per la separazione dei beni o per la comunione convenzionale, con atto pubblico o dichiarazione in sede di celebrazione del matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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