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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 c.c. – Divisione dei beni della comunione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 193 - Art. 193 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni→Cod. civ. art. 195 - Art. 195 Codice Civile: Prelevamento dei beni mobili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni→Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza→Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi→Art. 190 Codice Civile: Responsabilità sussidiaria dei beni personali→Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote→Art. 189 Codice Civile: Obbligazioni contratte separatamente dai
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 194 c.c. stabilisce che la divisione della comunione legale avviene per metà tra i coniugi, con possibilità di costituire usufrutto a tutela della prole.
Ratio
L'art. 194 c.c. esprime il principio fondamentale di eguaglianza tra i coniugi nel regime di comunione legale: il matrimonio è inteso come una società paritaria in cui entrambi i coniugi contribuiscono, anche in forme diverse, alla formazione del patrimonio comune. La divisione al 50% è l'espressione patrimoniale di questa parità.
Analisi
La regola della divisione in parti uguali è inderogabile per quanto riguarda la comunione legale: non rileva che un coniuge abbia apportato contributi economici maggiori dell'altro. Il secondo comma introduce un temperamento a tutela della prole: il giudice può attribuire l'usufrutto su una quota dei beni dell'uno a favore dell'altro coniuge affidatario, come strumento di sostegno indiretto ai figli.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i casi di scioglimento della comunione legale previsti dall'art. 191 c.c., ogni volta che si procede alla liquidazione e divisione del patrimonio comune tra i coniugi o i loro eredi.
Connessioni
L'art. 194 c.c. si coordina con l'art. 191 c.c. (scioglimento), l'art. 192 c.c. (rimborsi e restituzioni da effettuare prima della divisione), l'art. 195 c.c. (prelievo dei beni mobili personali) e con le norme sull'usufrutto (artt. 978 ss. c.c.).
Domande frequenti
Come si divide il patrimonio della comunione?
In parti uguali tra i coniugi: metà all'uno, metà all'altro. Attivo e passivo si dividono pariteticamente.
Quando interviene il giudice nella divisione?
Se i coniugi non si accordano sulla divisione, il giudice decreta la divisione parziaria e regola controversie specifiche.
Il giudice può assegnare usufrutto su beni?
Sì: in relazione alle necessità della prole e all'affidamento, può costituire usufrutto a favore di un coniuge su parte dei beni dell'altro.
Come si valutano i beni per la divisione?
Al valore di mercato al momento dello scioglimento della comunione, salvo diversa valutazione per immobili o aziende.
Quale coniuge sceglie i beni assegnati?
Generalmente per accordo; in assenza, il giudice assegna i beni con equità, bilanciando il valore e le necessità familiari.
Fonti consultate: 1 fonte verificate