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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 194 c.c. Divisione dei beni della comunione

In vigore

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

In sintesi

  • La divisione dei beni della comunione legale avviene ripartendo in parti uguali sia l'attivo che il passivo.
  • Il principio di uguaglianza si applica indipendentemente dai contributi economici apportati da ciascun coniuge durante il matrimonio.
  • Il giudice può costituire un usufrutto su parte dei beni di un coniuge a favore dell'altro, in relazione alle esigenze della prole e al suo affidamento.
  • La divisione riguarda sia i beni materiali sia i debiti della comunione.

L'art. 194 c.c. stabilisce che la divisione della comunione legale avviene per metà tra i coniugi, con possibilità di costituire usufrutto a tutela della prole.

Ratio

L'art. 194 c.c. esprime il principio fondamentale di eguaglianza tra i coniugi nel regime di comunione legale: il matrimonio è inteso come una società paritaria in cui entrambi i coniugi contribuiscono, anche in forme diverse, alla formazione del patrimonio comune. La divisione al 50% è l'espressione patrimoniale di questa parità.

Analisi

La regola della divisione in parti uguali è inderogabile per quanto riguarda la comunione legale: non rileva che un coniuge abbia apportato contributi economici maggiori dell'altro. Il secondo comma introduce un temperamento a tutela della prole: il giudice può attribuire l'usufrutto su una quota dei beni dell'uno a favore dell'altro coniuge affidatario, come strumento di sostegno indiretto ai figli.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi di scioglimento della comunione legale previsti dall'art. 191 c.c., ogni volta che si procede alla liquidazione e divisione del patrimonio comune tra i coniugi o i loro eredi.

Connessioni

L'art. 194 c.c. si coordina con l'art. 191 c.c. (scioglimento), l'art. 192 c.c. (rimborsi e restituzioni da effettuare prima della divisione), l'art. 195 c.c. (prelievo dei beni mobili personali) e con le norme sull'usufrutto (artt. 978 ss. c.c.).

Domande frequenti

Come si divide il patrimonio della comunione?

In parti uguali tra i coniugi: metà all'uno, metà all'altro. Attivo e passivo si dividono pariteticamente.

Quando interviene il giudice nella divisione?

Se i coniugi non si accordano sulla divisione, il giudice decreta la divisione parziaria e regola controversie specifiche.

Il giudice può assegnare usufrutto su beni?

Sì: in relazione alle necessità della prole e all'affidamento, può costituire usufrutto a favore di un coniuge su parte dei beni dell'altro.

Come si valutano i beni per la divisione?

Al valore di mercato al momento dello scioglimento della comunione, salvo diversa valutazione per immobili o aziende.

Quale coniuge sceglie i beni assegnati?

Generalmente per accordo; in assenza, il giudice assegna i beni con equità, bilanciando il valore e le necessità familiari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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