Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 195 c.c. – Prelevamento dei beni mobili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione .

In sintesi

  • L'art. 195 c.c. riconosce ai coniugi o ai loro eredi il diritto di prelevare, nella divisione, alcuni beni mobili.
  • Il prelevamento riguarda i beni che appartenevano ai coniugi prima della comunione.
  • Riguarda anche i beni pervenuti durante la comunione per successione o donazione.
  • In mancanza di prova contraria, i beni mobili si presumono parte della comunione.
  • La norma opera in fase di scioglimento e divisione della comunione legale tra coniugi.
Indice dei contenuti

L'art. 195 del codice civile disciplina il prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione conseguente allo scioglimento della comunione legale tra coniugi. La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato consentire a ciascun coniuge, o ai suoi eredi, di recuperare i beni mobili che gli appartenevano personalmente e che non sono entrati nella comunione; dall'altro fissare una regola probatoria che, in mancanza di prova contraria, attrae i beni mobili alla comunione. La disposizione si colloca nel delicato momento della liquidazione del regime patrimoniale, quando occorre distinguere cio che e comune da cio che e personale.

La comunione legale e il suo scioglimento

La comunione legale e il regime patrimoniale che, in mancanza di diversa scelta, governa i rapporti patrimoniali tra i coniugi, attraendo in comunione determinati acquisti compiuti durante il matrimonio. Quando la comunione si scioglie, per le cause previste dalla legge, si apre la fase della divisione, nella quale i beni comuni devono essere ripartiti tra i coniugi o i loro eredi. E in questa fase che si pone il problema di stabilire quali beni mobili rientrino nella massa comune da dividere e quali, invece, restino di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge.

Il diritto di prelevamento

La norma riconosce ai coniugi o ai loro eredi il diritto di prelevare, nella divisione, i beni mobili che presentano una determinata provenienza. Il prelevamento e lo strumento attraverso cui il coniuge sottrae alla massa comune i beni che gli appartengono a titolo personale, recuperandoli prima della ripartizione. Si tratta di una facolta coerente con la natura della comunione legale, che attrae soltanto determinati beni e lascia integra la titolarita esclusiva su quelli personali del singolo coniuge.

I beni anteriori alla comunione

Il primo gruppo di beni prelevabili e costituito dai beni mobili che appartenevano ai coniugi prima della comunione. Si tratta dei beni acquisiti dal coniuge anteriormente al sorgere del regime di comunione, che restano personali e non confluiscono nella massa comune. La loro provenienza precedente alla comunione ne giustifica la sottrazione alla divisione: non sono frutto della vita comune, ma appartenenze pregresse del singolo coniuge.

I beni pervenuti per successione o donazione

Il secondo gruppo comprende i beni mobili pervenuti ai coniugi durante la comunione per successione o donazione. Anche se acquisiti nel corso del matrimonio, questi beni hanno una provenienza che li rende personali: derivano da una vicenda, ereditaria o liberale, che attiene alla sfera individuale del coniuge beneficiario e non all'attivita comune. Coerentemente, la legge li esclude dalla comunione e ne consente il prelevamento in sede di divisione.

La presunzione di appartenenza alla comunione

La parte finale della disposizione introduce una regola probatoria di grande rilievo pratico: in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione. La presunzione opera a favore della comunione: chi sostiene che un determinato bene mobile e personale, e quindi prelevabile, deve fornirne la prova. Questa scelta riflette la difficolta di tracciare, per i beni mobili, una netta linea tra cio che e personale e cio che e comune, e privilegia, in caso di incertezza, l'attrazione alla massa comune.

L'onere della prova del coniuge

Dalla presunzione discende un preciso onere probatorio. Il coniuge che intenda prelevare un bene mobile, affermandone l'appartenenza anteriore alla comunione o la provenienza per successione o donazione, deve superare la presunzione fornendo la prova della provenienza personale del bene. In difetto di tale prova, il bene resta nella comunione e concorre alla divisione. La regola incentiva, sul piano pratico, la conservazione di documentazione idonea a dimostrare l'origine personale dei beni mobili di valore.

Rilievo pratico nella divisione

Nella pratica, l'art. 195 c.c. assume rilievo ogni volta che, sciolta la comunione, si debba procedere alla divisione e sorgano contestazioni sulla natura personale o comune dei beni mobili. La norma offre i criteri per individuare i beni prelevabili e, attraverso la presunzione, distribuisce l'onere della prova. La sua corretta applicazione richiede un'attenta ricostruzione della provenienza dei beni, tenendo presente che, nel dubbio, prevale l'appartenenza alla comunione, salvo che il coniuge interessato dimostri il contrario.

Il coordinamento con i beni personali

Il prelevamento disciplinato dall'art. 195 c.c. va letto in coordinamento con la categoria dei beni personali, che la legge sottrae alla comunione legale. Tra questi rientrano, secondo la disciplina generale, i beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio e quelli acquisiti durante il matrimonio per effetto di donazione o successione, quando non sia diversamente disposto. Il prelevamento dei beni mobili e lo strumento operativo che, in sede di divisione, consente di rendere effettiva tale esclusione: il coniuge recupera i beni che, pur fisicamente confusi nella massa, conservano natura personale in ragione della loro provenienza. La norma assicura cosi la coerenza tra la qualificazione sostanziale dei beni e la concreta ripartizione in sede divisionale.

La funzione della presunzione e la prova contraria

La presunzione di appartenenza alla comunione svolge una funzione di semplificazione probatoria di notevole importanza pratica. Per i beni mobili, spesso privi di formalita documentali e facilmente confondibili nel patrimonio comune, sarebbe arduo accertare caso per caso la provenienza. La presunzione risolve l'incertezza a favore della comunione, ponendo a carico di chi vanta la natura personale del bene l'onere di fornire la prova contraria. Tale prova puo essere offerta con i mezzi ammessi dall'ordinamento, e in linea generale e agevolata per i beni di provenienza ereditaria o donativa, ai quali si ricollegano vicende tendenzialmente documentate. La regola incentiva, sul piano pratico, la conservazione di documentazione attestante l'origine dei beni mobili di rilievo.

Domande frequenti

Cosa puo prelevare il coniuge nella divisione ai sensi dell'art. 195 c.c.?

I beni mobili che gli appartenevano prima della comunione o che gli sono pervenuti durante la comunione per successione o donazione.

A chi spetta il diritto di prelevamento?

Ai coniugi o ai loro eredi, in sede di divisione conseguente allo scioglimento della comunione legale.

Come si considerano i beni mobili in caso di incertezza?

In mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Su chi grava l'onere della prova?

Sul coniuge che intende prelevare il bene: deve dimostrare la provenienza personale, anteriore alla comunione o derivante da successione o donazione.

Perche la legge presume i beni mobili in comunione?

Per la difficolta di distinguere, tra i beni mobili, cio che e personale da cio che e comune; nel dubbio prevale l'attrazione alla massa comune.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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