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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 195 c.c. Prelevamento dei beni mobili

In vigore

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

In sintesi

  • In sede di divisione, ciascun coniuge può prelevare i beni mobili che erano di sua proprietà prima della comunione.
  • Uguale diritto spetta per i beni mobili ricevuti durante la comunione per successione o donazione.
  • Vige una presunzione legale relativa: i beni mobili si presumono parte della comunione, salvo prova contraria.
  • Il diritto di prelievo precede la divisione in parti uguali e riguarda solo i beni mobili personali, non quelli comuni.

L'art. 195 c.c. riconosce ai coniugi il diritto di prelevare i beni mobili personali in sede di divisione. I beni mobili si presumono comuni salvo prova contraria.

Ratio

L'art. 195 c.c. tutela la titolarità personale sui beni mobili che non sono mai entrati nella comunione, permettendo al coniuge proprietario di recuperarli prima che avvenga la divisione del patrimonio comune. La presunzione di comunione risponde a un'esigenza pratica: in mancanza di documentazione, è ragionevole presumere che i beni mobili presenti nel nucleo familiare appartengano alla comunione.

Analisi

Il diritto di prelievo si esercita prima della divisione vera e propria ed è limitato ai beni mobili personali ex art. 179 c.c. La presunzione di comunione è relativa (iuris tantum): il coniuge che rivendica la proprietà personale di un bene mobile deve fornire la prova contraria, ad esempio mediante atto di acquisto anteriore al matrimonio, inventario allegato all'atto costitutivo della comunione, o atti di donazione e successione a lui intestati.

Quando si applica

La norma opera esclusivamente in sede di divisione dei beni della comunione legale, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'art. 191 c.c. Trova applicazione pratica soprattutto nelle separazioni e nei divorzi in cui vi siano beni mobili di valore di provenienza personale.

Connessioni

L'art. 195 c.c. si coordina con l'art. 179 c.c. (beni esclusi dalla comunione), l'art. 177 c.c. (beni in comunione), l'art. 194 c.c. (divisione) e l'art. 192 c.c. (prelievi a soddisfazione dei crediti verso la comunione).

Domande frequenti

Quali beni mobili hanno diritto di prelevamento?

Beni posseduti prima del matrimonio e beni acquisiti per successione o donazione durante il matrimonio, se non inclusi in comunione.

Come si prova la proprietà preesistente?

Con testamento del donante, contratti d'acquisto, visure catastali, attestazioni di terzi (parenti, amici), fotografie datate.

In assenza di prova, che presunzione opera?

Presunzione di appartenenza alla comunione: il bene è ritenuto comune salvo prova contraria fornita da chi lo reclama.

Dove si effettua il prelevamento?

Durante la divisione della comunione: il coniuge si appropria del bene mobile personale nella divisione e ne riduce il valore dalla sua quota.

Che succede se il bene non si trova più?

Il coniuge ha diritto alla restituzione del valore, provato per notorietà o perizia, salvo consumazione per uso ordinario o perimento non imputabile all'altro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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