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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 198 CCII – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico.

2. Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale […]. Il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2490 del codice civile.

In sintesi

  • Il curatore compila l’elenco dei creditori con indicazione dei crediti e dei diritti di prelazione, nonché l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni in procedura.
  • Gli elenchi vengono redatti sulla base delle scritture contabili del debitore e di ogni altra notizia raccoglibile, e depositati nel fascicolo informatico.
  • Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale.
  • Il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio e agli elenchi già presentati ai sensi dell’art. 39 CCII.
  • Fino alla chiusura della procedura i liquidatori sono esonerati dagli obblighi ex art. 2490 c.c. in materia di bilancio in liquidazione.
Funzione degli elenchi e collocazione nel sistema

L’art. 198 CCII disciplina la predisposizione dei documenti preparatori all’accertamento del passivo e alla ricognizione dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale. La norma, che riprende in parte l’art. 89 l. fall., assume un rilievo sistematico fondamentale: gli elenchi compilati dal curatore costituiscono la base informativa dalla quale prende avvio il procedimento di verifica dei crediti (art. 200 CCII) e la fase di comunicazione ai creditori (art. 200 CCII). Il deposito nel fascicolo informatico, innovazione del CCII rispetto alla tradizionale forma cartacea, garantisce l’accessibilità degli elenchi da parte dei soggetti autorizzati secondo le modalità previste dall’art. 199 CCII.

L’elenco dei creditori

Il curatore redige l’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili del debitore, degli estratti conto bancari, dei contratti, della corrispondenza commerciale e di ogni altra fonte informativa disponibile. L’elenco deve indicare, per ciascun creditore, l’importo del credito e gli eventuali diritti di prelazione (privilegi speciali o generali, pegno, ipoteca). Questa indicazione non ha valore di ammissione del credito, che avviene solo a seguito del procedimento di accertamento del passivo, ma consente al curatore di stimare l’entità del passivo e di pianificare le operazioni di liquidazione. L’elenco non è esaustivo: i creditori non inclusi conservano il diritto di presentare domanda di ammissione al passivo nei termini previsti dall’art. 200 CCII.

L’elenco dei titolari di diritti sui beni

Il curatore predispone altresì l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, sui beni in possesso o nella disponibilità del debitore. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, i proprietari di beni concessi in leasing finanziario, i titolari di contratti di noleggio, i creditori garantiti da pegno o ipoteca, i comodatari e i locatari. L’indicazione dei «titoli relativi», ossia dei documenti che fondano il diritto, consente una prima valutazione dell’opponibilità del diritto al curatore e anticipa le questioni che saranno oggetto di accertamento nella sede dell’art. 204 CCII. Anche in questo caso l’elenco non costituisce riconoscimento del diritto ma un mero strumento ricognitivo.

Il bilancio del debitore e il potere di rettifica del curatore

Il comma 2 impone al debitore di presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale. L’adempimento è funzionale a fornire al curatore una fotografia contabile del patrimonio e delle passività alla data di chiusura dell’ultimo esercizio. Tuttavia il legislatore ha opportunamente attribuito al curatore il potere di rettificare il bilancio presentato dal debitore: questa previsione è giustificata dalla circostanza che i bilanci del debitore in crisi possono presentare irregolarità, sopravvalutazioni di attività o sottostima di passività, e che il curatore, nell’esercizio della sua funzione, deve fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale. Il potere di rettifica si estende anche ai bilanci e agli elenchi già presentati ai sensi dell’art. 39 CCII (documentazione da allegare alla domanda di apertura della procedura).

Esonero dagli obblighi ex art. 2490 c.c.

La norma stabilisce infine che, fino alla chiusura della liquidazione giudiziale, i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di redazione del rendiconto annuale di cui all’art. 2490 c.c. L’esonero si giustifica con la circostanza che la procedura concorsuale prevede propri meccanismi di rendicontazione (il rendiconto del curatore ex art. 233 CCII) che assorbono e sostituiscono gli obblighi civilistici di informativa finanziaria. Diversamente si produrrebbe una duplicazione di adempimenti inutile e onerosa.

Domande frequenti

A cosa servono gli elenchi compilati dal curatore ai sensi dell’art. 198 CCII?

Costituiscono la base informativa per l’accertamento del passivo e la ricognizione dei diritti dei terzi; sono depositati nel fascicolo informatico.

Entro quando il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio?

Entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale.

Il curatore può correggere il bilancio presentato dal debitore?

Sì, il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio del debitore e agli elenchi presentati ai sensi dell’art. 39 CCII.

I liquidatori della società sono tenuti a redigere il bilancio annuale di liquidazione durante la procedura?

No: fino alla chiusura della liquidazione giudiziale sono esonerati dagli obblighi ex art. 2490 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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