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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 196 CCII – Inventario di altri beni

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

In sintesi

  • Il giudice delegato può disporre, su istanza di parte, che vengano esclusi dall’inventario o restituiti i beni mobili su cui terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili.
  • La disposizione opera in deroga agli artt. 151, comma 2, e 210 CCII, che prevedono l’inclusione automatica nella massa attiva.
  • Prima della decisione devono essere sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito.
  • I beni di proprietà del debitore su cui un terzo vanta un diritto di godimento opponibile al curatore sono comunque inventariati, ancorché non liquidabili.
  • La norma bilancia le esigenze di tutela dei terzi e di completezza della massa attiva, evitando l’inclusione di beni di inequivoca appartenenza altrui.
Ratio e collocazione sistematica

L’art. 196 CCII introduce un meccanismo di semplificazione nella fase iniziale della liquidazione giudiziale, consentendo di escludere dall’inventario, o di restituire direttamente, i beni mobili altrui che si trovino nella disponibilità del debitore ma la cui appartenenza a terzi sia evidente e immediatamente verificabile. La norma si pone in rapporto di specialità rispetto agli artt. 151, comma 2, e 210 CCII, che regolano rispettivamente l’effetto dello spossessamento sull’imprenditore e le modalità di acquisizione dei beni alla massa, e costituisce l’evoluzione dell’art. 87-bis l. fall., introdotto dalla riforma del 2006.

Condizioni per l’esclusione o la restituzione

La disposizione richiede che i diritti reali o personali del terzo sui beni mobili siano «chiaramente e immediatamente riconoscibili». Questa formula, interpretata restrittivamente dall’orientamento prevalente, implica che il titolo del terzo risulti da documentazione certa e non contestabile già al momento dell’inventario: ad esempio, un contratto di leasing finanziario registrato, un contratto di comodato con data certa, un contratto di noleggio, oppure la presenza di beni identificati con numeri di serie corrispondenti a quelli risultanti da registri pubblici. Non è sufficiente la mera allegazione del terzo: occorre che la ricognizione del titolo non richieda un’istruttoria approfondita o la valutazione di elementi controversi.

Il presupposto della «chiarezza» e della «immediatezza» del riconoscimento svolge una funzione di economia processuale: evitare che la fase inventariale si trasformi in un contenzioso anticipato sui diritti dei terzi, rinviando le questioni dubbie alla sede propria dell’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (artt. 200 e ss. CCII). Ne consegue che, in caso di incertezza, il bene viene incluso nell’inventario e il terzo dovrà far valere il proprio diritto attraverso la domanda di rivendicazione o restituzione nelle forme previste dall’art. 204 CCII.

Procedimento e soggetti coinvolti

L’esclusione o la restituzione non avvengono automaticamente ma richiedono un provvedimento del giudice delegato, adottato su istanza della parte interessata. Prima di decidere, il giudice deve sentire il curatore, che è il soggetto in possesso della documentazione e nella posizione migliore per valutare la fondatezza della richiesta, e il comitato dei creditori, se già costituito. L’audizione del comitato dei creditori risponde all’esigenza di tutelare i creditori concorsuali, che hanno interesse a che nella massa attiva non vengano inclusi beni altrui (con conseguenti oneri di custodia e potenziali responsabilità), ma anche a che non vengano esclusi beni che potrebbero rivelarsi di proprietà del debitore.

Il comma 2: beni del debitore con diritti di godimento di terzi

Il comma 2 disciplina la situazione speculare rispetto al comma 1: beni di proprietà del debitore sui quali un terzo vanta un diritto di godimento opponibile al curatore, tipicamente un contratto di locazione o di affitto d'azienda stipulato anteriormente all’apertura della procedura. Tali beni devono essere inclusi nell’inventario, in quanto fanno parte del patrimonio del debitore e, quindi, della massa attiva. Il terzo detentore conserva il suo diritto di godimento per la durata contrattuale, nel rispetto delle norme sull’opponibilità ai terzi (artt. 1599 e ss. c.c. per la locazione, art. 2558 c.c. per i contratti di affitto d'azienda). Il curatore subentra nella posizione del debitore-locatore e può decidere, nei limiti previsti dalla legge, se mantenere o sciogliere i contratti in corso.

Coordinamento con l’accertamento del passivo

L’art. 196 non pregiudica il diritto del terzo escluso dall’inventario di presentare domanda di rivendicazione nella sede dell’accertamento del passivo, né quello del terzo il cui bene sia stato incluso nell’inventario di chiedere la restituzione nelle forme ordinarie. La disposizione mira a snellire la fase iniziale della procedura, concentrando nell’inventario solo i beni la cui appartenenza alla massa non sia controversa o la cui esclusione sia immediatamente verificabile.

Domande frequenti

Quando un bene mobile di un terzo può essere escluso dall’inventario della liquidazione giudiziale?

Quando il diritto reale o personale del terzo è chiaramente e immediatamente riconoscibile, su decisione del giudice delegato sentiti curatore e comitato creditori.

L’esclusione di un bene dall’inventario avviene automaticamente?

No: richiede un provvedimento del giudice delegato su istanza di parte, dopo aver sentito il curatore e il comitato dei creditori.

Cosa succede ai beni del debitore su cui un terzo ha un contratto di locazione opponibile?

Sono inclusi nell’inventario come beni della massa attiva; il terzo mantiene il godimento per la durata del contratto opponibile al curatore.

Cosa deve fare il terzo se il suo bene è stato incluso nell’inventario per errore?

Deve presentare domanda di rivendicazione o restituzione nelle forme previste dagli artt. 200 e ss. CCII nella sede dell’accertamento del passivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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