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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 197 CCII – Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.

In sintesi

  • Presa in consegna a cura del curatore di tutti i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore, contestuale alla redazione dell'inventario.
  • Sono esclusi dalla presa in consegna i beni indicati dall’art. 196, comma 2, CCII (beni strettamente personali, alimenti, crediti impignorabili).
  • Per immobili e beni mobili registrati, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale agli uffici competenti per la trascrizione nei pubblici registri.
  • La consegna non è un atto istantaneo ma un’attività progressiva: avviene «di mano in mano» con il procedere dell’inventario, garantendo continuità documentale.
  • La trascrizione rende opponibile ai terzi lo spossessamento, prevenendo atti dispositivi successivi e tutelando la massa dei creditori.
  • L’articolo recepisce la continuità funzionale con l’abrogato art. 88 l. fall., integrandosi con la disciplina dell’inventario e della custodia ex artt. 193 ss. CCII.
Inquadramento sistematico e finalità

L’art. 197 CCII apre il capo II del titolo V, dedicato alla custodia e all’amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. La disposizione individua nel curatore il soggetto istituzionalmente preposto alla presa in consegna del patrimonio del debitore, completando sul piano materiale lo spossessamento che giuridicamente si è già prodotto con la sentenza dichiarativa ex art. 142 CCII. La norma, nel solco della tradizione codicistica del previgente art. 88 l. fall., garantisce il passaggio ordinato dei beni dalla disponibilità del debitore a quella dell’organo della procedura, presupposto indefettibile di ogni successiva attività liquidatoria.

La funzione della disciplina è duplice: assicurare la materiale apprensione dei cespiti destinati alla soddisfazione concorsuale dei creditori e, al contempo, costituire il fondamento documentale per le successive operazioni di accertamento del passivo e di vendita. La presa in consegna è dunque tappa preliminare e indispensabile, da compiere senza indugio dopo l’accettazione dell’incarico e l’iniziale ricognizione dei luoghi.

Oggetto della presa in consegna

Il comma 1 individua tre categorie di oggetti che il curatore deve prendere in consegna: i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore. Tra i beni rientrano tutti i cespiti mobili e immobili che compongono il patrimonio sottoposto a liquidazione, ivi inclusi rimanenze di magazzino, attrezzature industriali, mobili d'arredo, autoveicoli, somme di denaro contante, titoli di credito, valori in cassetta di sicurezza. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi degli artt. 2214 ss. c.c. (libro giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie, libro dei cespiti, libro paga) costituiscono lo strumento principe per ricostruire l’attività di impresa e individuare crediti, debiti e movimentazioni rilevanti. I documenti, infine, comprendono ogni altra carta utile alla procedura: contratti, corrispondenza commerciale, fascicoli processuali, polizze, garanzie ricevute, atti notarili, documentazione fiscale.

L’estensione dell’oggetto della consegna riflette la portata generale dello spossessamento di cui all’art. 142 CCII: il curatore deve essere in grado di esercitare il controllo materiale e documentale sull’intero patrimonio per poter assolvere agli obblighi di amministrazione, conservazione e liquidazione che la legge gli affida.

Esclusione dei beni di cui all’art. 196, comma 2, CCII

Restano sottratti alla presa in consegna i beni elencati dall’art. 196, comma 2, CCII, ossia i cespiti non compresi nello spossessamento perché strettamente personali, perché destinati al mantenimento del debitore e della famiglia entro i limiti stabiliti dal giudice delegato, o perché impignorabili a norma di legge (artt. 514 e 515 c.p.c.). Vi rientrano altresì gli stipendi, le pensioni e gli assegni di natura alimentare nei limiti dell'art. 545 c.p.c., nonché i crediti aventi natura strettamente personale e i beni il cui costo di amministrazione superi il presumibile valore di realizzo.

La distinzione si rivela determinante sul piano pratico: il curatore deve cooperare con il giudice delegato nella definizione del perimetro dei beni esclusi, anche al fine di evitare contestazioni del debitore o di familiari conviventi. La giurisprudenza di merito riconosce, secondo l’orientamento prevalente, ampi margini di apprezzamento al giudice delegato nella determinazione del limite alimentare, tenuto conto delle condizioni di salute, del numero dei conviventi e del costo della vita nel luogo di residenza.

La modalità progressiva: «di mano in mano»

Il legislatore precisa che la presa in consegna avviene «di mano in mano» con il procedere dell’inventario. La formula, mutuata dal lessico codicistico storico, sottolinea il carattere progressivo dell’attività: il curatore non è chiamato a effettuare un’unica e istantanea apprensione, ma a inventariare e simultaneamente prendere in carico i beni man mano che li individua e li descrive. Tale meccanismo garantisce la coerenza tra rappresentazione documentale e detenzione materiale, prevenendo lacune e sovrapposizioni.

L’inventario, disciplinato dagli artt. 193 ss. CCII, costituisce dunque la cornice procedimentale in cui si inserisce la presa in consegna. Esso è redatto in contraddittorio con il debitore, ove possibile, e alla presenza di due testimoni; il curatore può avvalersi di stimatori per le valutazioni e deve dare atto della destinazione dei beni custoditi presso terzi o presso depositi specializzati. La progressività della presa in consegna consente di gestire patrimoni complessi, articolati su più sedi, in fase di liquidazione protratta nel tempo.

Beni immobili e mobili registrati: trascrizione

Il comma 2 disciplina specificamente l’apprensione dei beni soggetti a pubblicità: immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili). Per tali cespiti il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale agli uffici competenti (conservatoria dei registri immobiliari, pubblico registro automobilistico, registri navali ed aeronautici), perché provvedano alla trascrizione.

La trascrizione produce l’effetto di rendere opponibile erga omnes lo spossessamento, impedendo che atti dispositivi compiuti dal debitore dopo l’apertura della procedura producano effetti pregiudizievoli per la massa. Essa si coordina con la disciplina di cui all’art. 144 CCII, che sancisce l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore successivamente all’apertura, e con l’art. 145 CCII, che dichiara inefficaci i pagamenti ricevuti dal debitore. Senza la trascrizione, il terzo acquirente in buona fede che abbia trascritto per primo potrebbe far valere la propria posizione ai sensi degli artt. 2644 ss. c.c., con grave pregiudizio per la procedura.

Tempistica e formalità della trascrizione

L’estratto della sentenza notificato dal curatore deve contenere gli elementi essenziali necessari all’identificazione della procedura: data di apertura, generalità del debitore, numero di ruolo, nomina del curatore. La trascrizione è gratuita ai sensi dell’art. 200, comma 2, CCII per la procedura, con possibilità di anticipazione delle spese a carico della massa. La tempestività dell’adempimento è cruciale: la prassi consiglia al curatore di provvedere entro pochi giorni dall’accettazione dell’incarico, in modo da prevenire ogni rischio di trascrizioni concorrenti da parte di terzi.

Per gli immobili occorre individuare tutte le conservatorie territorialmente competenti in base all’ubicazione dei cespiti; per gli autoveicoli, la trascrizione si effettua presso il PRA del luogo di residenza dell’intestatario o di immatricolazione del veicolo. La documentazione storica di cui il curatore disponga (visure ipocatastali, certificati di proprietà del veicolo, libretti navali) costituisce la base operativa per la corretta individuazione degli uffici destinatari.

Profili di responsabilità del curatore

L’omessa o tardiva presa in consegna, così come l’omessa notifica per la trascrizione, possono integrare una violazione dei doveri del curatore con conseguente revoca ai sensi dell’art. 134 CCII e responsabilità risarcitoria a norma dell’art. 136 CCII verso la procedura e i creditori. La dottrina maggioritaria evidenzia come la diligenza richiesta sia quella professionale del buon curatore, parametrata alla complessità del patrimonio, all’urgenza derivante dal rischio di dispersione e alla concreta praticabilità delle operazioni.

Cooperazione con il debitore e con i terzi

La presa in consegna presuppone la cooperazione del debitore, gravato dagli obblighi di consegna delle scritture contabili (art. 146 CCII) e di informazione sui beni esistenti. In caso di rifiuto o ostruzionismo, il curatore può chiedere al giudice delegato l’autorizzazione ad accedere ai locali con l’assistenza della forza pubblica e, se del caso, denunciare condotte integranti il reato di sottrazione o distruzione di scritture contabili ex art. 322 CCII. La collaborazione di banche, intermediari finanziari, fornitori e terzi detentori è agevolata dagli artt. 49 e 198 CCII, che impongono obblighi di esibizione e consegna.

Esempio operativo

Si pensi all’apertura della liquidazione giudiziale a carico della società Alfa S.r.l. di Tizio, attiva nel commercio di prodotti elettronici. Il curatore, accettato l’incarico, si reca presso la sede legale ove rinviene scritture contabili, magazzino e arredamento d'ufficio; presso un capannone in altra provincia individua ulteriori scorte; al pubblico registro automobilistico risultano due autoveicoli aziendali; presso una banca è acceso un conto corrente. Il curatore avvia l’inventario in sede legale, prendendo in consegna scritture contabili e arredi; prosegue presso il capannone; notifica estratti della sentenza alla conservatoria immobiliare competente per l’immobile di proprietà sociale e al PRA per i veicoli; comunica alla banca l’avvenuta apertura per il blocco delle disposizioni. Ciascuna attività è documentata in verbali sottoscritti da Caio e Sempronio quali testimoni, garantendo la tracciabilità della presa in consegna.

Domande frequenti

Cosa prende in consegna il curatore?

Tutti i beni del debitore, le scritture contabili e i documenti, esclusi i cespiti indicati dall’art. 196, comma 2, CCII (beni personali, alimenti, crediti impignorabili).

Come avviene materialmente la consegna?

«Di mano in mano» con il procedere dell’inventario: la presa in carico è progressiva e si svolge contestualmente alla descrizione dei beni, garantendo coerenza tra documento e detenzione.

Cosa succede per immobili e auto?

Il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura agli uffici competenti (conservatoria, PRA, registri navali) per la trascrizione, rendendo opponibile lo spossessamento ai terzi.

Il debitore deve collaborare?

Sì, ha l’obbligo di consegnare scritture contabili e fornire informazioni ex art. 146 CCII; in caso di rifiuto, il curatore può chiedere l’autorizzazione ad accedere con la forza pubblica.

La trascrizione ha un costo per la procedura?

L’imposta di trascrizione è anticipata dalla massa, ma il regime delle spese prevede agevolazioni e prenotazioni a debito, secondo la disciplina tributaria delle procedure concorsuali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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