Testo dell'articoloAbrogato
Art. 205 c.c. – Divieto ai creditori della moglie di chiedere
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 204 - Art. 204 Codice Civile: Retroattività della sentenza→Cod. civ. art. 206 - Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 203 c.c. – Inefficacia della separazione (abrogato)→Art. 207 c.c. – Obblighi della moglie (abrogato)→Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione→Art. 208 c.c. – Diritti della moglie (abrogato)→Art. 201 c.c. – Spese e miglioramenti (abrogato)→Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione→Art. 200 c.c. – Locazioni (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 205 c.c. vietava ai creditori della moglie di chiedere la separazione. Norma storica sui diritti patrimoniali coniugali.
Ratio
Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Contenuto storico
Prima dell'abrogazione, l'art. 205 c.c. sanciva il divieto per i creditori della moglie di domandare la separazione dei beni. La disposizione riservava l'azione di separazione giudiziale dei beni alla sola iniziativa della moglie, precludendo ai suoi creditori personali la possibilità di agire in via surrogatoria o diretta per ottenere tale separazione. Il divieto si giustificava nell'ottica del sistema di amministrazione maritale dei beni comuni: i creditori della moglie avrebbero potuto altrimenti servirsi dello strumento processuale per aggredire indirettamente il patrimonio familiare gestito dal marito, in contrasto con la logica unitaria di quel regime patrimoniale. Con la riforma del 1975 e l'introduzione della comunione legale come regime legale tipico, fondato sulla parità tra i coniugi, la norma è divenuta priva di ragion d'essere ed è stata conseguentemente soppressa.
Domande frequenti
L'art. 205 c.c. e' tuttora applicabile?
No, l'art. 205 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia ed e' privo di applicazione nei rapporti coniugali sorti dopo la riforma.
Cosa prevedeva l'art. 205 c.c. nel testo originario?
Vietava ai creditori personali della moglie di chiedere la separazione dei beni nel regime dotale; l'azione di separazione giudiziale era riservata esclusivamente alla moglie stessa, esclusi i creditori in via surrogatoria o diretta.
Quale ratio sottendeva al divieto?
Il divieto si giustificava nella tutela dell'unità familiare e dell'amministrazione maritale del patrimonio comune: si voleva evitare che i creditori della moglie, attraverso la separazione, scardinassero la gestione unitaria dei beni e creassero conflitti tra famiglia e creditori.
I creditori dei coniugi possono oggi agire contro i loro atti patrimoniali?
Si', i creditori possono esperire l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) contro convenzioni matrimoniali, costituzione di fondi patrimoniali e altri atti dispositivi che pregiudichino le loro pretese, dimostrando il pregiudizio, la conoscenza e l'eventus damni.
Esiste oggi la surrogatoria contro convenzioni matrimoniali?
L'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e' ammissibile per esercitare diritti del debitore inerti, ma non può supplire alla volontà di scegliere un regime patrimoniale, scelta strettamente personale; opera invece per atti gestori e per la richiesta di divisione di comunione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate