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Art. 210 c.c.
In vigore
Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
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In sintesi
I coniugi possono modificare il regime della comunione legale mediante convenzione scritta, salve le eccezioni tassative previste.
Ratio
L'art. 210 c.c. esprime il principio di autonomia negoziale dei coniugi in materia patrimoniale, contemperato con l'esigenza di tutela dei terzi e di garanzia della parità coniugale. La norma consente di plasmare il regime patrimoniale sulle specifiche esigenze economiche della famiglia, evitando che la rigidità della comunione legale si traduca in un ostacolo alla gestione del patrimonio familiare. Il legislatore del 1975, introducendo la comunione legale come regime ordinario, ha al contempo previsto uno spazio di libertà convenzionale entro confini ben definiti, così da garantire flessibilità senza sacrificare le tutele fondamentali.
Analisi
Il primo comma dell'art. 210 c.c. attribuisce ai coniugi la facoltà di modificare convenzionalmente il regime della comunione legale, sia in senso ampliativo (includendo beni che normalmente non vi rientrerebbero) sia in senso restrittivo (escludendo categorie di beni altrimenti comuni). Il riferimento all'art. 162 c.c. impone la forma dell'atto pubblico notarile, con la presenza di due testimoni, e la successiva annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, condizione necessaria per l'opponibilità ai terzi.
Il secondo comma introduce un limite oggettivo assoluto: i beni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 179 c.c. — ossia i beni pervenuti per successione o donazione (salvo diversa volontà del disponente), i beni di uso strettamente personale e i beni relativi all'esercizio della professione — non possono in nessun caso essere inseriti nella comunione convenzionale. Si tratta di un nucleo indisponibile che il legislatore ha sottratto alla libera disponibilità dei coniugi, in quanto connesso alla sfera personale o professionale del singolo.
Il terzo comma stabilisce l'inderogabilità delle norme relative all'amministrazione dei beni comuni (artt. 180-185 c.c.) e all'uguaglianza delle quote, con riguardo ai beni che costituirebbero oggetto di comunione legale in senso stretto. Questa previsione tutela il principio di parità tra i coniugi (art. 29 Cost.) e impedisce che uno dei due possa essere privato del potere gestorio o ridotto a una quota inferiore sulla massa comune.
Quando si applica
L'art. 210 c.c. si applica ogni volta che i coniugi — prima o dopo la celebrazione del matrimonio — intendono personalizzare il contenuto del regime di comunione legale senza optare per la separazione dei beni (art. 215 c.c.) o per altri regimi convenzionali. La norma riguarda: coppie che vogliono includere nella comunione beni normalmente esclusi; coppie che vogliono restringere la comunione; imprenditori o liberi professionisti che necessitano di separare il patrimonio aziendale da quello familiare; coniugi che modificano il regime patrimoniale in costanza di matrimonio.
Connessioni normative
La disposizione si connette agli artt. 159, 161, 162, 163, 164, 179, 180-185 e 194 c.c. in materia di regime patrimoniale della famiglia, convenzioni matrimoniali, beni personali e amministrazione della comunione.
Domande frequenti
Cosa si può modificare con una convenzione ex art. 210 c.c.?
Con la convenzione di cui all'art. 210 c.c. i coniugi possono ampliare la comunione includendo beni normalmente personali, oppure restringerla. Non possono inserire i beni di uso strettamente personale, quelli pervenuti per successione o donazione e quelli relativi all'esercizio della professione (art. 179, lett. c), d), e) c.c.), né derogare alle regole sull'amministrazione e sull'uguaglianza delle quote.
È necessario l'atto notarile per modificare la comunione legale?
Sì. Ai sensi dell'art. 162 c.c., richiamato dall'art. 210 c.c., le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. La convenzione deve inoltre essere annotata a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile per essere opponibile ai terzi.
I coniugi possono stabilire quote diverse dal 50/50 nella comunione convenzionale?
No. Il terzo comma dell'art. 210 c.c. sancisce l'inderogabilità dell'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che rientrerebbero nella comunione legale. Qualsiasi patto che preveda quote diverse su tali beni è nullo.
La convenzione ex art. 210 c.c. può essere modificata o revocata dopo il matrimonio?
Sì. I coniugi possono modificare o revocare le convenzioni matrimoniali in qualsiasi momento durante il matrimonio, rispettando sempre la forma dell'atto pubblico notarile e procedendo alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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