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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 211 c.c. – Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 210 - Articolo 210 Codice Civile→Cod. civ. art. 212 - Art. 212 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione→Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito→Art. 208 Codice Civile: Diritti della moglie→Art. 214 Codice Civile: Obbligazioni della moglie per il godimento→Art. 207 Codice Civile: Obblighi della moglie→Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni→Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo regola le obbligazioni assunte da uno dei coniugi prima del matrimonio rispetto ai beni della comunione successivamente acquisiti.
Ratio
L'art. 211 c.c. bilancia due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dei creditori prematrimoniali che vedono il proprio debitore acquistare nuovi beni per effetto dell'unione coniugale; dall'altro, la protezione del coniuge non debitore, il quale non deve subire le conseguenze di obbligazioni che non lo riguardano e che sono sorte in un momento anteriore alla costituzione del vincolo matrimoniale.
Analisi
La disposizione introduce una forma di responsabilità patrimoniale limitata della comunione legale. Il presupposto applicativo è duplice: (i) il debito deve essere stato contratto da uno solo dei coniugi prima del matrimonio; (ii) i beni di proprietà prematrimoniale di quel coniuge devono essere stati immessi nella comunione attraverso una convenzione matrimoniale stipulata nelle forme solenni di cui all'art. 162 c.c. Quando i beni sono stati convenzionalmente apportati alla comunione, il patrimonio comune risponde verso il creditore prematrimoniale nei limiti del valore di detti beni al momento dell'apporto, non dell'intero attivo della comunione.
Quando si applica
L'art. 211 c.c. si applica ogni volta che: (a) i coniugi abbiano adottato il regime della comunione legale o convenzionale; (b) uno dei coniugi abbia contratto un'obbligazione prima della celebrazione del matrimonio; (c) con apposita convenzione ex art. 162 c.c. beni di proprietà prematrimoniale di quel coniuge siano stati inseriti nel patrimonio comune. In tale scenario, il creditore può soddisfarsi solo entro il valore corrispondente ai beni così apportati.
Connessioni normative
La norma si collega con l'art. 162 c.c. (forma delle convenzioni matrimoniali), l'art. 179 c.c. (beni personali), l'art. 186 c.c. (obbligazioni che gravano sulla comunione), l'art. 187 c.c. (obbligazioni gravanti sui beni della comunione con diritto di regresso) e l'art. 190 c.c. (responsabilità sussidiaria dei beni propri).
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Domande frequenti
I beni della comunione rispondono sempre dei debiti prematrimoniali di un coniuge?
No. Ai sensi dell'art. 211 c.c., i beni della comunione rispondono dei debiti prematrimoniali di un coniuge solo se e nei limiti in cui beni di proprietà di quel coniuge, precedenti al matrimonio, siano stati immessi nella comunione tramite convenzione matrimoniale stipulata nelle forme solenni dell'art. 162 c.c.
Cosa succede se non è stata stipulata alcuna convenzione per inserire beni prematrimoniali nella comunione?
Se non esiste una convenzione ex art. 162 c.c., i beni acquistati prima del matrimonio rimangono beni personali del coniuge ai sensi dell'art. 179, lett. a), c.c. e non entrano nella comunione. In questo caso l'art. 211 c.c. non si applica e i creditori prematrimoniali non possono aggredire i beni comuni.
Qual è il limite quantitativo della responsabilità della comunione per i debiti prematrimoniali?
La comunione risponde solo entro il valore dei beni prematrimoniali del coniuge debitore che sono stati convenzionalmente apportati alla comunione. Il creditore non può soddisfarsi sull'intero attivo comune.
L'art. 211 c.c. tutela il coniuge non debitore?
Sì. La norma è posta a tutela del coniuge non debitore: impedisce che i beni da lui apportati alla comunione siano aggrediti per debiti sorti prima del matrimonio, limitando la garanzia dei creditori prematrimoniali al solo valore dei beni conferiti dal coniuge debitore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate