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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 220 c.c. [Amministrazione della comunione] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 219 - Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni→Cod. civ. art. 221 - Art. 221 Codice Civile: Locazioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni→Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie→Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione→Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla→Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 220 c.c., nel testo del Codice civile del 1942, costituiva la norma cardine dell'amministrazione del patrimonio familiare comune. In quel sistema, il marito era il capo della famiglia (art. 144 c.c. vecchio testo), titolare della potesta' maritale e amministratore unico dei beni coniugali. La ratio della norma era quella di garantire un centro decisionale univoco per la gestione del patrimonio familiare, evitando conflitti tra coniugi su atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Questa scelta legislativa rifletteva l'idea - allora prevalente nella cultura giuridica e sociale - che l'unità della famiglia richiedesse un unico referente esterno per i rapporti patrimoniali, identificato nel marito. La norma si raccordava con la più ampia disciplina della potesta' maritale (artt. 131-143 c.c. vecchio testo), che attribuiva al marito la rappresentanza legale della moglie, la gestione dei beni dotali e la direzione morale della famiglia. Il sistema era coerente al suo interno ma incompatibile con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e con la garanzia della parità morale e giuridica dei coniugi stabilita dall'art. 29 Cost., che pure erano già presenti nella Costituzione del 1948 ma non avevano trovato immediata attuazione legislativa nel diritto di famiglia.
Analisi
Nel regime del codice del 1942, l'art. 220 c.c. attribuiva al marito poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria sulla comunione, con alcune limitazioni per gli atti più gravi. Il marito poteva compiere da solo gli atti di ordinaria gestione, mentre per atti di disposizione rilevanti era richiesto (almeno nominalmente) il consenso della moglie o l'autorizzazione del giudice. In pratica, tuttavia, il sistema era fortemente squilibrato: la moglie aveva scarsi strumenti per opporsi agli atti del marito, e la tutela giudiziaria era lenta e costosa. Il controllo sulla gestione del marito poteva esercitarsi principalmente ex post, attraverso l'azione di responsabilità per mala gestio alla cessazione del regime. L'art. 220 si raccordava con l'art. 219 c.c. (vecchio testo) sui diritti della moglie nella comunione e con le norme sulla dote, creando un sistema dove la donna sposata era, di fatto, in una posizione giuridica subordinata anche rispetto ai propri beni patrimoniali. La dottrina dell'epoca aveva elaborato criteri per distinguere gli atti di ordinaria amministrazione (locazioni di breve durata, riscossione di crediti, pagamento di debiti correnti) da quelli straordinari (alienazioni immobiliari, costituzione di ipoteche, atti di disposizione del capitale), ma i confini rimanevano spesso incerti e fonte di contenzioso.
Quando si applica
L'art. 220 c.c. nella formulazione originaria e' privo di applicazione per i rapporti patrimoniali coniugali sorti dopo la L. 151/1975. La riforma ha abrogato espressamente la norma, sostituendo il sistema di amministrazione unilaterale con quello di coamministrazione paritaria oggi sancito dall'art. 180 c.c. Per i rapporti costituiti prima del 1975, le norme transitorie hanno previsto l'automatica applicazione del nuovo regime a decorrere dall'entrata in vigore della legge, senza necessità di alcun atto formale dei coniugi. Oggi la norma ha esclusivo valore storico e comparatistico: permette di comprendere l'evoluzione del diritto italiano verso la parificazione dei coniugi nella gestione del patrimonio familiare, avvenuta con quasi trent'anni di ritardo rispetto alla promulgazione della Costituzione.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 220 c.c. va letta insieme a quella di tutte le norme sulla potesta' maritale, che la L. 151/1975 ha eliminato dal codice. Il sistema vigente di amministrazione della comunione legale e' oggi disciplinato dall'art. 180 c.c. (amministrazione disgiunta per ordinaria amministrazione, congiunta per straordinaria), dall'art. 181 c.c. (autorizzazione giudiziaria in caso di rifiuto del coniuge), dall'art. 182 c.c. (amministrazione esclusiva in caso di lontananza o impedimento dell'altro coniuge), dall'art. 183 c.c. (responsabilità verso i terzi), dall'art. 184 c.c. (annullabilita' degli atti compiuti senza il necessario consenso). Il principio di coamministrazione trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 29 Cost. (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi) e nell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza). Sul piano europeo, il modello italiano si allinea a quelli francese, tedesco e spagnolo, tutti fondati sulla gestione paritaria del patrimonio familiare come corollario della parità tra i sessi.
Domande frequenti
L'art. 220 c.c. e' ancora applicabile?
No, l'art. 220 c.c. e' stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia ed e' privo di applicazione nei regimi patrimoniali coniugali attuali.
Cosa disciplinava l'art. 220 c.c. originario?
Regolava l'amministrazione della comunione tra coniugi nel regime previgente, attribuendone tipicamente la titolarita' al marito quale capo della famiglia, secondo l'impostazione gerarchica del Codice del 1942.
Chi amministra oggi la comunione legale dei beni?
L'art. 180 c.c. prevede l'amministrazione disgiuntiva di entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione e l'amministrazione congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione e per la rappresentanza in giudizio nei procedimenti relativi alla comunione.
Cosa succede se un coniuge compie atti senza il consenso dell'altro?
Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili (art. 184 c.c.) entro un anno dalla conoscenza o dalla data dell'atto se trascritto; per i beni mobili non registrati l'atto e' valido ma comporta obbligo di reintegrazione della comunione.
Quale principio costituzionale e' alla base dell'amministrazione paritaria?
Il principio di eguaglianza morale e giuridica tra coniugi sancito dall'art. 29 Cost., che ha imposto il superamento della potesta' maritale e l'attribuzione paritaria dei poteri di gestione del patrimonio familiare a entrambi i coniugi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate