Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 182 c.c. Amministrazione affidata ad uno solo dei
In vigore
coniugi In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 181 - Art. 181 Codice Civile: Rifiuto di consenso→Cod. civ. art. 183 - Art. 183 Codice Civile: Esclusione dall’amministrazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 180 Codice Civile: Amministrazione dei beni della comunione→Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso→Art. 179 Codice Civile: Beni personali→Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del→Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all’esercizio di impresa→Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 177 Codice Civile: Oggetto della comunione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se uno dei coniugi è lontano o impedito, il giudice può autorizzare l'altro a compiere atti di straordinaria amministrazione.
Ratio
L'art. 182 c.c. tutela la continuità nella gestione del patrimonio coniugale in comunione legale nei casi in cui uno dei coniugi non sia in grado di esprimere il proprio consenso per cause contingenti e oggettive. Diversamente dall'art. 181 (che presuppone un rifiuto volontario), qui rileva un ostacolo materiale: la lontananza fisica o un impedimento di fatto.
Analisi
Il primo comma prevede due percorsi alternativi: se esiste una procura notarile o una scrittura privata autenticata, il coniuge presente può agire in rappresentanza senza ulteriori formalità; se tale procura manca, occorre l'autorizzazione del giudice. Il secondo comma introduce una regola speciale per le aziende in comunione: la delega tra coniugi per la gestione aziendale non richiede l'intervento del giudice.
Quando si applica
La norma si applica quando un coniuge è fisicamente lontano o impedito (malattia temporanea, detenzione). Non si applica in caso di incapacità legale permanente, disciplinata dall'art. 183 c.c. Per l'azienda in comunione ai sensi dell'art. 177, lett. d), c.c., la delega diretta tra coniugi è lo strumento ordinario di gestione unilaterale.
Connessioni
La norma è strettamente connessa all'art. 180 c.c. (coamministrazione della comunione) e all'art. 177, lett. d) (azienda in comunione). Si distingue dall'art. 181 c.c. (rifiuto del consenso) e dall'art. 183 c.c. (esclusione dall'amministrazione per incapacità).
Casi pratici
Caso 1: Caio deve recarsi all'estero per incarico professionale per sei mesi
Tizio ha bisogno di stipulare un contratto di locazione per la casa della comunione. Caio non può fornire procura ordinaria. Tizio richiede autorizzazione giudiziale: il giudice la accorda e Tizio sottoscrive il contratto.
Caso 2: Sempronio e Mevio gestiscono insieme un'azienda agricola
Sempronio si ammala gravemente. Mevio, in mancanza di procura autentica, ricorre al giudice per essere delegato al compimento di atti ordinari e straordinari dell'impresa: il giudice delega Mevio a operare autonomamente finché Sempronio riacquisti capacità.
Domande frequenti
Quali sono i motivi di impedimento riconosciuti?
La norma menziona lontananza e altri impedimenti: malattia grave, lavoro all'estero, detenzione, interdizione, inabilitazione sono esempi tipici.
È sempre necessaria l'autorizzazione giudiziale?
No: se il coniuge assente ha conferito procura autentica (atto pubblico o scrittura privata autenticata), non serve autorizzazione giudiziale.
La delegazione al coniuge per azienda è limitata?
No: se l'azienda è gestita in comunione, il coniuge delegato può compiere tutti gli atti necessari all'attività d'impresa.
Quali cautele può disporre il giudice?
Il giudice può imporre l'autorizzazione bancaria preventiva, rendiconti periodici, o altre misure di controllo ritenute opportune.
Quanto dura l'autorizzazione?
La durata è determinata dal giudice nel provvedimento; cessa comunque al venir meno dell'impedimento del coniuge assente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate