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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 183 c.c. Esclusione dall'amministrazione

In vigore

Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere di escluderlo dall’amministrazione. Il coniuge privato dell’amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

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In sintesi

  • L'esclusione dall'amministrazione può essere chiesta al giudice se un coniuge è minore, incapace di amministrare o ha gestito male i beni comuni.
  • Il coniuge escluso può chiedere la reintegrazione quando vengono meno i motivi dell'esclusione.
  • Il coniuge interdetto è automaticamente escluso dall'amministrazione senza necessità di provvedimento giudiziale.
  • L'esclusione per interdizione permane fino alla revoca dell'interdizione stessa.

Il coniuge minore, incapace o che ha male amministrato i beni comuni può essere escluso dall'amministrazione su richiesta dell'altro coniuge. L'interdetto è escluso di diritto.

Ratio

L'art. 183 c.c. risponde all'esigenza di proteggere il patrimonio comune da una gestione inadeguata o impossibile da parte di uno dei coniugi. Il legislatore ha individuato tre distinte ipotesi — minore età, incapacità amministrativa e mala gestio — che giustificano la concentrazione del potere gestorio in capo all'altro coniuge.

Analisi

Le prime due ipotesi (minorità e incapacità di amministrare) presuppongono condizioni soggettive oggettive e non imputabili al coniuge. La terza ipotesi (mala amministrazione) richiede invece la prova di una gestione concretamente pregiudizievole per il patrimonio comune. Il procedimento è di volontaria giurisdizione davanti al Tribunale. L'esclusione per interdizione opera invece ipso iure, senza necessità di domanda, in coerenza con l'effetto generale dell'interdizione (art. 414 c.c.).

Quando si applica

La minorità del coniuge ricorre, ad esempio, nel caso di matrimoni contratti con dispensa (art. 84 c.c.). L'incapacità di amministrare include l'inabilitazione e la prodigalità giudizialmente accertata. La mala amministrazione comprende atti di disposizione avventati, dissipazione del patrimonio, omessa cura dei beni.

Connessioni

La norma si collega all'art. 180 c.c. (coamministrazione), all'art. 414 c.c. (interdizione), all'art. 415 c.c. (inabilitazione). Dopo l'esclusione, l'amministrazione spetta integralmente all'altro coniuge ai sensi dell'art. 180, secondo comma, c.c.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'esclusione dall'amministrazione?

Solo l'altro coniuge. L'esclusione è pronunciata dal giudice, non opera di diritto salvo per l'interdetto.

Quali sono i motivi di esclusione?

Minore età, incapacità di amministrare (inabilitazione, interdizione), cattiva amministrazione del patrimonio comune.

L'interdetto rimane escluso definitivamente?

No: l'esclusione opera finché persiste lo stato di interdizione; cessato l'interdetto, l'altro coniuge può chiedere reintegro.

Come si prova la cattiva amministrazione?

Con documenti contabili, atti d'investimento azzardati, alienazioni senza causa, inadempienza ai bisogni della famiglia.

Chi amministra dopo l'esclusione?

L'altro coniuge assume l'amministrazione esclusiva sino al reintegro del primo o scioglimento della comunione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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