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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 178 c.c. Beni destinati all'esercizio di impresa

In vigore

I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

In sintesi

  • I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, se l'impresa è stata costituita dopo il matrimonio, rientrano nella comunione de residuo.
  • Anche gli incrementi di un'impresa costituita prima del matrimonio sono soggetti alla medesima disciplina.
  • La comunione su tali beni sorge solo al momento dello scioglimento della comunione legale, non prima.
  • Se i beni aziendali sono stati nel frattempo alienati o consumati, non rientrano nella massa da dividere.
  • La norma bilancia l'esigenza di tutela del coniuge non imprenditore con la libertà gestoria dell'imprenditore.

L'art. 178 c.c. prevede che i beni destinati all'impresa di un coniuge e i relativi incrementi cadano in comunione solo se esistenti al momento dello scioglimento.

Ratio
L'art. 178 c.c. introduce una disciplina speciale per i beni d'impresa, derogatoria rispetto alla regola generale dell'art. 177, lett. a), c.c. La scelta legislativa risponde all'esigenza di non ostacolare l'attività imprenditoriale del coniuge, consentendogli di gestire liberamente i beni aziendali senza necessità del consenso dell'altro coniuge per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'impresa.
Analisi
La norma configura una fattispecie di comunione de residuo differita: i beni destinati all'esercizio dell'impresa e gli incrementi aziendali non entrano in comunione immediatamente al momento dell'acquisto, bensì solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione. La distinzione tra impresa costituita dopo il matrimonio (i cui beni aziendali cadono in comunione se residuano) e impresa preesistente (per la quale la comunione riguarda solo utili e incrementi) è fondamentale per determinare l'ampiezza della massa comune.
Quando si applica
La norma si applica quando uno dei coniugi esercita un'attività d'impresa (commerciale, artigianale, agricola) durante il matrimonio in regime di comunione legale. Non si applica all'esercizio di professioni intellettuali, per le quali valgono le regole generali sui proventi dell'attività separata (art. 177, lett. c), c.c.).
Connessioni
Art. 177 c.c. (oggetto della comunione, in particolare lett. a e c); art. 179, lett. d), c.c. (beni strumentali alla professione, esclusi dalla comunione); artt. 191 ss. c.c. (scioglimento della comunione); art. 2082 c.c. (definizione di imprenditore).

Domande frequenti

I beni dell'impresa di un coniuge appartengono automaticamente per metà all'altro?

No. I beni destinati all'impresa rientrano nella comunione de residuo: diventano oggetto di divisione solo se esistono al momento dello scioglimento della comunione, non durante il matrimonio.

Qual è la differenza tra l'art. 177 e l'art. 178 c.c. per i beni d'impresa?

L'art. 177 disciplina la comunione immediata sugli acquisti in genere; l'art. 178 introduce una deroga per i beni d'impresa, prevedendo che entrino in comunione solo al momento dello scioglimento e solo se ancora esistenti.

Se l'impresa è stata aperta prima del matrimonio, cosa entra in comunione?

Solo gli incrementi maturati durante il matrimonio (nuovi beni acquistati, avviamento accresciuto, utili non distribuiti), non il valore originario dell'impresa, che rimane bene personale del coniuge imprenditore.

L'art. 178 c.c. si applica anche ai professionisti (avvocati, medici, ecc.)?

No. Per le professioni intellettuali si applica l'art. 179, lett. d), c.c., che qualifica come beni personali quelli destinati all'esercizio della professione. L'art. 178 c.c. riguarda l'impresa in senso tecnico.

Il coniuge non imprenditore può opporsi alle decisioni gestionali sull'azienda?

In linea generale no: la disciplina dell'art. 178 c.c. lascia piena libertà gestoria al coniuge imprenditore durante il matrimonio. Il coniuge non imprenditore tutela i propri interessi al momento dello scioglimento, sulla massa residua.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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