Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2082 c.c. Imprenditore
In vigore
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La definizione codicistica di imprenditore
L'articolo 2082 del Codice Civile contiene la definizione fondamentale dell'imprenditore nell'ordinamento italiano: «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». La norma è la chiave di volta dell'intero Libro V del codice e del diritto commerciale: la qualifica di imprenditore determina l'applicazione di una serie di discipline speciali (iscrizione al registro delle imprese, assoggettamento al fallimento e alle procedure concorsuali, applicazione delle norme sulla concorrenza, obbligo di tenuta delle scritture contabili).
La definizione si articola in quattro elementi essenziali, tutti necessari e concorrenti: professionalità, organizzazione, economicità dell'attività, finalità di produzione o scambio. L'assenza anche di uno solo di questi requisiti esclude la qualifica imprenditoriale.
Professionalità
La professionalità indica la stabilità, la sistematicità e la abitualità dell'attività. Non è necessario che si tratti dell'attività principale del soggetto (è imprenditore anche chi esercita secondariamente un'attività commerciale), ma deve trattarsi di un'attività svolta con continuità e regolarità, non in modo meramente occasionale. Un singolo atto commerciale non fa l'imprenditore; la ripetizione sistematica di atti analoghi sì. La dottrina discute se la professionalità vada valutata ex ante (intenzione di svolgere un'attività stabile) o ex post (effettiva ripetizione degli atti): la giurisprudenza tende a valorizzare l'elemento oggettivo dell'effettiva ripetizione.
Organizzazione
L'organizzazione implica il coordinamento dei fattori produttivi — capitale, lavoro, tecnologia — in vista della produzione. Non è necessaria un'organizzazione complessa o di grandi dimensioni: anche il piccolo artigiano che lavora da solo con i propri strumenti è organizzato (art. 2083 cc distingue poi il piccolo imprenditore). Ciò che conta è che l'attività non si riduca a prestazione personale di lavoro, ma che comporti l'organizzazione, sia pure minimale, di risorse. La distinzione con il lavoratore autonomo (art. 2222 cc) passa proprio dall'organizzazione: il lavoratore autonomo presta la propria opera senza organizzazione autonoma di capitale e lavoro altrui.
Economicità
L'economicità dell'attività non equivale allo scopo di lucro: la Cassazione ha chiarito che è sufficiente che l'attività sia svolta con metodo economico, cioè con un nesso tra costi e ricavi che ne consenta almeno la tendenziale copertura. Anche le imprese no-profit — cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni che svolgono attività produttiva — possono essere imprenditori se operano secondo criteri economici, pur non perseguendo la distribuzione di utili. Lo scopo di lucro è elemento accidentale, non essenziale della nozione di imprenditore.
Produzione o scambio di beni o servizi
Il quarto elemento delimita l'oggetto dell'attività imprenditoriale: deve riguardare la produzione (trasformazione di fattori in prodotti o servizi) o lo scambio (intermediazione commerciale) di beni o servizi. Sono escluse le attività meramente finanziarie prive di contenuto produttivo e le attività di puro godimento di beni propri (non è imprenditore chi affitta una casa, salvo che l'attività locatizia abbia carattere di impresa). La nozione di servizi è ampia e comprende attività intellettuali, di comunicazione, di cura della persona, tecnologiche.
Conseguenze pratiche della qualifica
Chi riveste la qualifica di imprenditore commerciale (art. 2195 cc) è soggetto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2196 cc), alla tenuta delle scritture contabili (art. 2214 cc) e, se supera determinate soglie, alle procedure di insolvenza del Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019). La qualifica di imprenditore agricolo (art. 2135 cc) comporta invece un regime più favorevole. Il piccolo imprenditore (art. 2083 cc) è escluso dal fallimento ma non dall'iscrizione al Registro. L'imprenditore occulto risponde delle obbligazioni dell'impresa nei confronti dei terzi.
Domande frequenti
Quali sono i requisiti per essere considerati imprenditori ai sensi dell'art. 2082 cc?
Quattro requisiti cumulativi: professionalità (attività stabile e sistematica), organizzazione (coordinamento di fattori produttivi), economicità (metodo economico, non necessariamente lucro), e finalità di produzione o scambio di beni o servizi.
Un'associazione senza scopo di lucro può essere imprenditore?
Sì, se svolge attività economica organizzata con metodo economico. Lo scopo di lucro non è richiesto dall'art. 2082 cc: conta il metodo economico con cui l'attività è svolta.
Qual è la differenza tra imprenditore e lavoratore autonomo?
Il lavoratore autonomo (art. 2222 cc) presta la propria opera senza organizzare capitale e lavoro altrui. L'imprenditore coordina fattori produttivi in modo organizzato. L'elemento discretivo è l'organizzazione.
Un singolo atto di compravendita rende imprenditore?
No. La professionalità richiede stabilità e sistematicità. Un singolo atto commerciale non basta: occorre la ripetizione regolare di atti analoghi che denoti un'attività svolta con continuità.
Chi è imprenditore è sempre soggetto al fallimento?
No. L'assoggettamento alle procedure concorsuali dipende dalla qualifica (commerciale o agricolo) e dal superamento di soglie dimensionali. Il piccolo imprenditore ex art. 2083 cc è escluso dal fallimento.