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Art. 2079 c.c. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto
In vigore
coltivatore diretto La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo. Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
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In sintesi
Ambito di applicazione
L'art. 2079 c.c. estende la disciplina del contratto collettivo di lavoro a due categorie di rapporti tipicamente agrari: l'associazione agraria (mezzadria, colonia parziaria) regolata dal capo II del titolo II del libro V, e l'affitto di fondo rustico a coltivatore diretto. Il legislatore del 1942 intendeva assicurare che anche chi lavorava la terra in forza di contratti diversi dal lavoro subordinato in senso stretto godesse delle tutele collettive.
L'associazione agraria e l'affitto a coltivatore diretto
I rapporti di associazione agraria (mezzadria, colonia parziaria, soccida) sono contratti in cui il concedente mette a disposizione il fondo o il bestiame e l'associato vi apporta il lavoro, dividendo i prodotti o gli utili in una quota concordata. L'affitto a coltivatore diretto e' invece un contratto locativo in cui il conduttore e' un imprenditore agricolo che coltiva il fondo prevalentemente con il proprio lavoro e quello della sua famiglia.
Il raccordo con la disciplina collettiva
La norma consente di applicare il contratto collettivo anche a questi rapporti, ma con un filtro di compatibilita': non si possono importare clausole che presuppongano un rapporto di lavoro subordinato tipico. Cosi', le norme collettive su salario minimo orario, orario di lavoro, ferie retribuite o periodo di prova mal si conciliano con la natura del colono o del mezzadro, che percepisce una quota di prodotto e non una retribuzione fissa, e che organizza autonomamente i propri tempi di lavoro.
Evoluzione normativa e attualita'
Con l'abolizione delle corporazioni (d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369) e la successiva legislazione speciale sull'affitto agrario (legge 3 maggio 1982, n. 203), l'art. 2079 ha perso gran parte della sua funzione originaria. Le leggi speciali disciplinano autonomamente i rapporti agrari, spesso con norme inderogabili che rendono superfluo il rinvio al contratto collettivo. Tuttavia la norma mantiene una funzione sistematica come riconoscimento del carattere lavorativo di tali rapporti.
Esempio applicativo
Tizio concede a Caio, coltivatore diretto, un fondo in affitto. Il contratto collettivo dei lavoratori agricoli della provincia prevede particolari tutele in materia di sicurezza sul lavoro. In forza dell'art. 2079, tali clausole si applicano anche al rapporto di affitto agrario, purche' compatibili con la sua natura. Non si applicheranno invece le clausole sulla retribuzione mensile o sull'orario di lavoro giornaliero.
Domande frequenti
Quali rapporti rientrano nell'art. 2079 c.c.?
I rapporti di associazione agraria (mezzadria, colonia parziaria, soccida) disciplinati dal capo II del titolo II del libro V c.c., e i rapporti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto.
Perche' il contratto collettivo non si applica integralmente a questi rapporti?
Perche' tali rapporti non sono lavoro subordinato in senso stretto: il colono percepisce quote di prodotto, non un salario fisso, e organizza autonomamente il proprio lavoro. Le clausole tipiche del lavoro subordinato (orario, ferie, prova) sono strutturalmente incompatibili.
Qual e' la funzione attuale dell'art. 2079?
Funzione residuale e sistematica: la disciplina speciale sull'affitto agrario (legge 203/1982) e le norme sulla mezzadria hanno assorbito la maggior parte della materia. La norma codistica rimane come riconoscimento del carattere lavorativo di tali rapporti.
Le norme collettive sulla sicurezza si applicano al coltivatore diretto in affitto?
Si', nella misura in cui siano compatibili con la natura del rapporto. Le disposizioni sulla sicurezza sono generalmente compatibili e trovano applicazione. Si aggiunge, peraltro, la normativa speciale in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
Cosa distingue l'associazione agraria dall'affitto a coltivatore diretto?
Nell'associazione agraria il rischio imprenditoriale e' condiviso tra concedente e associato, che dividono i frutti. Nell'affitto il conduttore paga un canone fisso e assume tutto il rischio della coltivazione, pur essendo coltivatore diretto.