Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2080 c.c. – Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2079 - Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a→Cod. civ. art. 2082 - Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi→Art. 2077 c.c.: Efficacia del contratto collettivo sul contratto→Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori→Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa→Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione→Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa→Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e ratio
L'art. 2080 c.c. introduce una deroga speciale al principio generale per cui le clausole del contratto individuale di lavoro cedono di fronte al contratto collettivo sopravvenuto, almeno se più favorevole al lavoratore. Nei rapporti agrari di colonia parziaria e di affitto con obbligo di miglioria, le clausole individuali difformi restano efficaci anche dopo la stipula di un nuovo contratto collettivo.
I contratti di colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
La colonia parziaria e' un contratto in cui il colono coltiva il fondo del concedente dividendo i prodotti in una quota concordata. L'affitto con obbligo di miglioria e' un contratto locativo agrario in cui il conduttore si obbliga a eseguire miglioramenti fondiari, ricevendo in cambio un'indennita' di miglioria alla cessazione del rapporto. Entrambi i contratti implicano investimenti di lungo periodo da parte del coltivatore.
La conservazione delle clausole difformi
Supponiamo che Tizio abbia stipulato con Caio, proprietario del fondo, un contratto di colonia parziaria con clausole particolari sulla ripartizione dei prodotti o sulle modalità di esecuzione delle migliorie. Se successivamente viene stipulato un contratto collettivo di categoria che prevede condizioni diverse, le clausole individuali già concordate restano valide. Cio' garantisce la stabilità degli accordi su cui le parti hanno impostato la gestione pluriennale del fondo.
Il requisito temporale: durante lo svolgimento del rapporto
La norma richiede che le clausole difformi siano state stipulate durante lo svolgimento del rapporto. Questo elemento temporale e' importante: esclude che le parti possano stipulare clausole in deroga al contratto collettivo in un momento avulso dal rapporto concreto (es. accordi preventivi prima dell'inizio del rapporto con finalità elusive). La difformita' deve essere funzionalmente connessa alla gestione in corso del fondo.
Evoluzione del quadro normativo
Con la legge 15 settembre 1964, n. 756 (che ha trasformato la mezzadria in affitto) e la legge 3 maggio 1982, n. 203 (che ha ulteriormente riformato l'affitto agrario), la colonia parziaria ha progressivamente perso rilievo pratico. Oggi la norma ha una funzione principalmente sistematica, ma conserva importanza per i rapporti ancora in corso nati sotto la disciplina previgente o per le rare forme di compartecipazione agraria ancora esistenti.
Domande frequenti
Quali contratti sono disciplinati dall'art. 2080 c.c.?
La colonia parziaria (contratto in cui il colono coltiva il fondo e divide i prodotti col concedente) e l'affitto a coltivatore diretto con obbligo di miglioria fondiaria.
Perché le clausole individuali prevalgono sul contratto collettivo in questi rapporti?
Perché i rapporti agrari pluriennali implicano investimenti di miglioria che devono essere certi. Modificare retroattivamente le condizioni contrattuali pregiudicherebbe la pianificazione degli investimenti fondiari già avviati.
Il requisito 'durante lo svolgimento del rapporto' cosa esclude?
Esclude clausole difformi pattuite prima dell'inizio del rapporto con finalità elusive del contratto collettivo. La difformita' deve essere funzionalmente connessa alla gestione concreta del fondo in quel momento.
La norma si applica anche alle clausole peggiorative per il colono?
La norma parla genericamente di clausole difformi, senza distinguere tra più e meno favorevoli. Tuttavia l'interpretazione sistematica suggerisce di verificare la compatibilita' con i principi di tutela del contraente debole e con eventuali norme inderogabili di legge speciale.
L'art. 2080 e' ancora applicabile oggi?
Ha applicazione molto residuale: la colonia parziaria e' stata progressivamente abolita dalla legislazione speciale (legge 756/1964, legge 203/1982). Rileva ancora per rapporti in corso nati sotto la disciplina previgente o per forme di compartecipazione agraria sopravvissute.