Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2084 c.c. – Condizioni per l’esercizio dell’impresa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2083 - Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori→Cod. civ. art. 2085 - Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore→Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa→Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro→Art. 2080 c.c.: Colonia parziaria e affitto con obbligo di migli→Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a→Art. 2089 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contenuto e struttura della norma
L'art. 2084 c.c. disciplina le condizioni pubblicistiche per l'esercizio dell'impresa. Il primo comma stabilisce il principio di legalità in materia di concessioni e autorizzazioni amministrative: solo la legge può individuare le categorie di imprese il cui esercizio richiede un atto abilitativo pubblico. Il secondo comma, che originariamente rinviava anche alle norme corporative, ha perso rilievo pratico dopo l'abolizione del sistema corporativo nel 1944.
Distinzione tra concessione e autorizzazione
La concessione e' un provvedimento amministrativo con cui l'autorità pubblica attribuisce a un privato un diritto o una facolta' che originariamente appartiene alla sfera pubblica (es. concessione di suolo pubblico per un mercato, concessione mineraria). L'autorizzazione rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività che il privato avrebbe in astratto il diritto di svolgere, verificando il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi (es. licenza commerciale, autorizzazione sanitaria per una farmacia).
Esempi di imprese soggette ad autorizzazione o concessione
Numerosi settori richiedono atti abilitativi preventivi: istituti di credito e imprese di assicurazione (autorizzazione della Banca d'Italia o IVASS); farmacie (concessione municipale); imprese di trasporto pubblico (concessione di linea); stabilimenti balneare (concessione demaniale); imprese di fabbricazione di armi (autorizzazione TULPS). Caio che intende aprire una farmacia non può limitarsi a iscriversi al registro delle imprese: deve ottenere la concessione comunale, previo accertamento dei requisiti di legge.
Il principio di legalità e i limiti regolamentari
La riserva alla legge non e' assoluta: la legge può delegare a regolamenti governativi o ministeriali la determinazione delle condizioni di dettaglio per il rilascio degli atti abilitativi, purche' la fonte primaria individui le categorie di imprese interessate e i criteri essenziali. Il decreto legislativo o il regolamento non possono autonomamente istituire nuovi regimi autorizzatori non previsti dalla legge.
Liberalizzazioni e semplificazione amministrativa
A partire dagli anni '90, e in particolare con il d.l. 201/2011 (decreto Monti) e il d.lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva Bolkestein sui servizi), il legislatore ha progressivamente ridotto il numero di attività soggette ad autorizzazione preventiva, sostituendola con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o con la semplice comunicazione. ciò non incide sulla norma codicistica, che resta applicabile alle imprese per cui la legge mantiene il regime concessorio o autorizzatorio.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra concessione e autorizzazione amministrativa per le imprese?
La concessione attribuisce al privato un diritto originariamente pubblico (es. uso del demanio). L'autorizzazione rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività già nella sfera del privato, verificando il possesso dei requisiti. Entrambe richiedono un atto preventivo dell'autorità pubblica.
Un regolamento ministeriale può introdurre nuovi obblighi autorizzatori non previsti dalla legge?
No. L'art. 2084 riserva alla legge l'individuazione delle categorie di imprese soggette a concessione o autorizzazione. Il regolamento può disciplinare le modalità di dettaglio, ma non può istituire autonomamente nuovi regimi abilitativi senza base legislativa.
Cosa succede se un'impresa esercita senza la necessaria autorizzazione?
Le conseguenze variano per settore: sanzioni amministrative, chiusura coattiva dell'attività, nullita' dei contratti stipulati (in alcuni settori), responsabilità penale (es. esercizio abusivo del credito o dell'attività assicurativa). Il regime sanzionatorio e' stabilito dalle leggi speciali di settore.
La SCIA sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2084?
Per le attività liberalizzate dal d.lgs. 59/2010 e dalla normativa successiva, la SCIA o la semplice comunicazione sostituiscono l'autorizzazione preventiva. Tuttavia per le attività ancora soggette ad autorizzazione espressa (banche, assicurazioni, farmacie) il regime dell'art. 2084 resta invariato.
Il riferimento alle norme corporative nel secondo comma ha ancora rilevanza?
No. Con l'abolizione del sistema corporativo (d.lgs.lgt. 369/1944) il riferimento alle norme corporative e' divenuto privo di effetti. Oggi le condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite esclusivamente da leggi ordinarie e regolamenti delegati.