Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Spiegazione

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Come funziona e quando si applica

È la norma generale di sicurezza sul lavoro, fonte dell’obbligo di protezione del datore, integrata dal D.Lgs. 81/2008. Fonda la responsabilità per infortuni e malattie professionali e, secondo la giurisprudenza, anche la tutela contro il mobbing e lo straining.

Esempio pratico

Il datore che non fornisce i dispositivi di protezione previsti risponde dei danni all’integrità psicofisica del lavoratore che ne deriva un infortunio.

Domande frequenti

Chi deve garantire la sicurezza sul lavoro?

L’imprenditore, che deve adottare tutte le misure necessarie secondo tecnica ed esperienza a tutela della salute e della dignità dei lavoratori.

L’art. 2087 tutela anche dal mobbing?

Sì: la giurisprudenza vi fonda anche la protezione della personalità morale del lavoratore contro condotte vessatorie.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Obbligo di sicurezza: l'imprenditore deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
  • Tutela della personalità morale: la norma protegge anche la dignità e l'equilibrio psicologico del prestatore, non solo l'incolumità fisica.
  • Criteri di adeguatezza: le misure vanno individuate in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza maturata e allo stato della tecnica.
  • Clausola aperta: l'art. 2087 è norma di chiusura del sistema prevenzionistico, applicabile anche quando mancano norme specifiche.
  • Responsabilità contrattuale: la violazione genera responsabilità contrattuale dell'imprenditore verso il lavoratore danneggiato.
Indice dei contenuti

Contenuto e ratio dell'obbligo

L'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore un obbligo generale di sicurezza nei confronti dei propri lavoratori. La disposizione non elenca misure tassative, ma fissa un parametro di adeguatezza dinamico: l'imprenditore deve adottare ciò che, tenuto conto della particolarita' del lavoro, dell'esperienza consolidata nel settore e dello stato della tecnica, e' necessario per proteggere sia l'integrità fisica sia la personalita' morale dei prestatori. La norma anticipa di oltre mezzo secolo il principio di prevenzione massima che caratterizza il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

Integrità fisica e personalita' morale

La duplicita' dell'oggetto tutelato e' significativa. L'integrità fisica copre infortuni, malattie professionali, esposizione ad agenti nocivi. La personalita' morale estende la protezione a fenomeni come il mobbing, il demansionamento, le molestie psicologiche, lo stress lavoro-correlato. La Cassazione ha elaborato da decenni una giurisprudenza ricca su questi profili: l'imprenditore che tollera comportamenti persecutori di un capo reparto verso un dipendente viola l'art. 2087, anche se non e' lui personalmente l'autore delle condotte.

La clausola aperta: norma di chiusura del sistema

La Corte di Cassazione qualifica costantemente l'art. 2087 come norma di chiusura del sistema prevenzionistico. Significa che, anche quando una specifica situazione di rischio non e' disciplinata da norme speciali (D.Lgs. 81/2008, regolamenti tecnici, norme UNI/EN), l'imprenditore non può dirsi esonerato dall'obbligo di sicurezza. Deve comunque adottare le misure che la diligenza del buon datore di lavoro, informata alle conoscenze tecniche del momento, suggerirebbe.

Natura contrattuale della responsabilità

La responsabilità da violazione dell'art. 2087 e' di natura contrattuale: il rapporto di lavoro e' un contratto e l'obbligo di sicurezza e' una delle obbligazioni che ne derivano. Questo ha conseguenze rilevanti sul piano processuale: il lavoratore danneggiato, chiamiamolo Caio, che agisce contro l'imprenditore Tizio non deve provare la colpa di Tizio, ma solo il danno subito e il nesso causale con l'attività lavorativa. Sarà Tizio a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili o che il danno e' stato causato da un fatto estraneo alla sua sfera di controllo.

Rapporto con il D.Lgs. 81/2008

Il Testo Unico sulla Sicurezza non ha abrogato l'art. 2087, che continua a operare in parallelo come fondamento civilistico dell'obbligo. Le due fonti si integrano: il D.Lgs. 81/2008 specifica misure, valutazioni dei rischi, formazione, dispositivi di protezione; l'art. 2087 funge da rete di sicurezza per tutti i casi non previsti e da parametro di responsabilità civilistica. Un'azienda in regola con tutti gli adempimenti formali del D.Lgs. 81/2008 può comunque rispondere ex art. 2087 se un rischio specifico, pur non codificato, era ragionevolmente prevenibile.

Esempi applicativi

Tizio gestisce un magazzino e i suoi dipendenti sollevavano manualmente carichi pesanti senza ausili meccanici, pur esistendo sul mercato attrezzature idonee a costi ragionevoli. Caio si infortuna alla schiena. Tizio risponde ex art. 2087: lo stato della tecnica e l'esperienza del settore imponevano l'adozione di carrelli o sollevatori. Analogamente, se in un ufficio un dipendente subisce mobbing sistematico da un collega e il datore ne e' a conoscenza ma non interviene, viola l'art. 2087 per la parte relativa alla personalita' morale.

Vedi anche

Tutela delle condizioni di lavoro - disciplina pubblicistica:

Vedi anche

Pubblico impiego - responsabilità dirigenziale parallela:

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 103/1989

NON FONDATA

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale dell'art. 2087 c.c. in riferimento all'art. 41 Cost. La pronuncia ha pero sottolineato che l'autonomia organizzativa del datore di lavoro e fortemente limitata da vincoli costituzionali: non puo essere esercitata con pura discrezionalita o arbitrio ma deve rispettare la dignita umana e il principio di parita di trattamento tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni. L'art. 2087 si inserisce in un sistema di tutela coerente con gli artt. 3, 35 e 37 Cost.

Domande frequenti

L'art. 2087 si applica anche allo stress lavoro-correlato e al mobbing?

Si'. La tutela della 'personalita' morale' ricomprende il benessere psicologico del lavoratore. L'imprenditore che non previene o non fa cessare situazioni di mobbing, molestie o stress sistematico risponde contrattualmente ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Il lavoratore deve provare la colpa del datore per ottenere il risarcimento?

No. Trattandosi di responsabilità contrattuale, il lavoratore deve provare il danno e il nesso causale con l'attività lavorativa. È il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili o che il danno deriva da causa a lui non imputabile.

L'art. 2087 e' stato sostituito dal D.Lgs. 81/2008?

No, le due norme coesistono. Il D.Lgs. 81/2008 disciplina gli adempimenti amministrativi e tecnici in materia di sicurezza; l'art. 2087 rimane il fondamento civilistico dell'obbligo e opera come clausola generale per i rischi non specificatamente regolamentati.

Cosa si intende per 'stato della tecnica' nell'art. 2087?

È l'insieme delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili nel momento in cui il rischio si manifesta. L'imprenditore deve tenersi aggiornato sulle migliori soluzioni accessibili e adottarle se necessarie alla tutela dei lavoratori, anche in assenza di norme specifiche che le impongano.

Un lavoratore autonomo può invocare l'art. 2087 nei confronti del committente?

In linea generale no, perché la norma presuppone un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia alcune categorie di lavoratori parasubordinati o assimilati beneficiano di tutele analoghe per legge, e la giurisprudenza in certi casi estende la protezione anche a chi lavora nell'organizzazione del committente pur senza vincolo di subordinazione formale.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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