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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2089 c.c. – Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all’economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’art. 2091.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 2087 - Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro→Cod. civ. art. 2090 - Art. 2090 Codice Civile: Abrogato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2091 Codice Civile: Abrogato→Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa→Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione→Articolo 2093 Codice Civile: Imprese esercitate da enti pubblici→Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa→Articolo 2094 Codice Civile: Prestatore di lavoro subordinato→Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.