Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 2091 c.c. – Sanzioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.
Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all’economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell’impresa, scegliendolo fra le persone designate dall’imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.
Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.
Perché questa pagina esiste. Su Normattiva l’articolo non risulta abrogato: il testo è ancora quello del codice civile. Rinvia però all’ordinamento corporativo — ordinanze corporative, accordi economici collettivi, magistratura del lavoro — soppresso con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni). Per questo non ha oggi applicazione pratica, pur restando nel testo del codice.
Disciplina vigente. Per il contratto collettivo si vedano la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e la contrattazione collettiva di categoria.