Testo dell'articoloVigente
Art. 2093 c.c. – Imprese esercitate da enti pubblici
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
In sintesi
- Enti pubblici inquadrati: agli enti pubblici inseriti in associazioni professionali si applica l'intero Libro V del Codice Civile.
- Enti pubblici non inquadrati: per questi enti le norme del Libro V si applicano solo limitatamente all'attività d'impresa concretamente esercitata.
- Principio di specialità: le disposizioni di legge speciale prevalgono sulla disciplina codicistica ove in contrasto.
- Ratio: garantire uniformità di regole quando un soggetto pubblico opera sul mercato come imprenditore, evitando distorsioni della concorrenza.
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione del Libro V agli enti pubblici
L'art. 2093 c.c. risolve un problema di coordinamento tra il diritto privato dell'impresa e lo status pubblicistico di determinati soggetti. Quando un ente pubblico svolge attività d'impresa, gestisce un servizio, produce beni, esercita commercio, sorge la domanda: si applicano le regole del Codice Civile o prevale il diritto amministrativo? L'art. 2093 fornisce una risposta articolata su due livelli.
Enti pubblici inquadrati in associazioni professionali
Il primo comma riguarda gli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Il riferimento storico e' alle corporazioni del periodo fascista, abolite nel 1944, ma la norma ha mantenuto rilevanza pratica per analoghe forme di organizzazione collettiva. Per questi enti le disposizioni del Libro V si applicano integralmente: la loro attività d'impresa e' soggetta alle stesse regole dell'imprenditore privato, comprese quelle su rappresentanza commerciale, ausiliari, concorrenza sleale.
Enti pubblici non inquadrati
Il secondo comma, quello di gran lunga più rilevante nella pratica contemporanea, riguarda gli enti pubblici non inquadrati: comuni, province, regioni, enti previdenziali, università, enti ospedalieri quando gestiscono attività economiche. Per questi soggetti le norme del Libro V si applicano solo in relazione alle imprese da essi concretamente esercitate. Significa che l'ente non acquista lo status generale di imprenditore commerciale, ma le regole privatistiche si applicano all'attività imprenditoriale specifica: i rapporti con i lavoratori di quella impresa, la concorrenza, i contratti commerciali.
Salvezza delle leggi speciali
Il terzo comma introduce una clausola di salvaguardia essenziale: sono salve le diverse disposizioni della legge. La normativa pubblicistica che regola il funzionamento degli enti, leggi di contabilita' pubblica, statuti, regolamenti, prevale sul Codice Civile in caso di conflitto. Questo significa che un comune che gestisce una farmacia municipale e' soggetto alle norme sul lavoro subordinato del Codice Civile per i suoi dipendenti, ma le procedure di assunzione, i vincoli di spesa e la contabilita' rimangono disciplinati dal diritto pubblico.
Rilevanza attuale: società partecipate e in-house
Nella realtà contemporanea la questione dell'art. 2093 si pone soprattutto per le società a partecipazione pubblica (regolate dal D.Lgs. 175/2016, TUSP) e per gli enti pubblici economici. Le società partecipate sono soggetti di diritto privato a tutti gli effetti e non necessitano del filtro dell'art. 2093: il Codice Civile si applica direttamente. Diverso e' il caso degli enti pubblici economici trasformati o in liquidazione, per i quali l'art. 2093 mantiene una funzione di raccordo tra i due ordinamenti.
Effetti pratici
Immaginiamo un'azienda municipalizzata, Tizio e' dirigente del servizio idrico gestito direttamente dal comune, che intende licenziare Caio, dipendente. Le norme sul licenziamento del Codice Civile e dello Statuto dei Lavoratori si applicano, perché Caio e' un prestatore di lavoro subordinato dell'impresa esercitata dall'ente pubblico. Ma le procedure di mobilita' interna e i vincoli di assunzione restano disciplinati dalla normativa pubblicistica sul pubblico impiego, ove applicabile.
Domande frequenti
Un comune che gestisce direttamente un servizio pubblico e' soggetto al Codice Civile?
Si', ma solo limitatamente all'attività imprenditoriale concretamente esercitata, ai sensi dell'art. 2093 comma 2 c.c. Le norme pubblicistiche che regolano il funzionamento dell'ente rimangono prevalenti in caso di conflitto, come previsto dal comma 3.
Qual e' la differenza tra enti pubblici inquadrati e non inquadrati?
Gli enti inquadrati in associazioni professionali sono soggetti all'intero Libro V del Codice Civile. Gli enti non inquadrati, la grande maggioranza degli enti pubblici attuali, applicano le norme codicistiche solo per le imprese da essi esercitate, non per l'intera loro attività.
Le società a partecipazione pubblica rientrano nell'art. 2093?
No. Le società partecipate sono soggetti di diritto privato e il Codice Civile si applica loro direttamente, senza necessità del filtro dell'art. 2093. La loro disciplina specifica e' contenuta nel D.Lgs. 175/2016 (TUSP).
Le leggi speciali degli enti pubblici prevalgono sul Codice Civile?
Si', per espressa previsione del comma 3 dell'art. 2093, che fa salve le diverse disposizioni di legge. In caso di conflitto tra norma codicistica e norma pubblicistica speciale, quest'ultima prevale.
I lavoratori di un'impresa gestita da un ente pubblico hanno le stesse tutele dei dipendenti privati?
In linea generale si', perché le norme del Libro V sul lavoro subordinato si applicano all'impresa esercitata dall'ente. Tuttavia per il personale in regime di diritto pubblico possono sussistere regole speciali che derogano alla disciplina codicistica.
Spiegazione
Le disposizioni del libro del lavoro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali; agli enti pubblici non inquadrati si applicano limitatamente alle imprese da essi esercitate. Restano escluse Stato ed enti pubblici per le attività non d’impresa.
Come funziona e quando si applica
La norma chiarisce fin dove la disciplina dell’impresa raggiunge il settore pubblico: solo per l’attività d’impresa effettivamente svolta, non per le funzioni pubbliche istituzionali.
Esempio pratico
Un ente pubblico che gestisce un’azienda è soggetto alle norme sull’impresa per quell’attività, ma non per i suoi compiti istituzionali.
Domande frequenti
Le norme sull’impresa valgono per gli enti pubblici?
Sì, ma solo limitatamente alle attività d’impresa effettivamente esercitate, non per le funzioni pubbliche.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.