Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2099 c.c. Retribuzione

In vigore

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative] (1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza [di norme corporative o] (1) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice tenuto conto, ove occorra, del parere delle [associazioni professionali] (2). Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Spiegazione

La retribuzione del lavoratore può essere stabilita a tempo o a cottimo e va corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo di lavoro. In mancanza di accordo tra le parti, è il giudice a determinarla.

Come funziona e quando si applica

In pratica, quando manca un patto sul compenso (o è inadeguato), il giudice fa riferimento ai minimi dei contratti collettivi di categoria, in attuazione dell’art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata e sufficiente). Il lavoratore può avere anche partecipazione agli utili, se pattuita.

Esempio pratico

Se un rapporto di lavoro non fissa lo stipendio, il giudice lo determina applicando di norma i minimi del CCNL di settore.

Domande frequenti

Come si stabilisce lo stipendio se non c’è accordo?

Lo determina il giudice (art. 2099), di regola applicando i minimi del CCNL di categoria, in attuazione dell’art. 36 Cost.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Forme di retribuzione: la retribuzione puo' essere a tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili, con provvigione o con prestazioni in natura.
  • Determinazione giudiziale: in mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione e' fissata dal giudice, anche sentendo il parere delle associazioni di categoria.
  • Costituzionalizzazione del giusto salario: la norma si raccorda con l'art. 36 Cost. che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente.
  • Modalita' e termini di pagamento: devono seguire gli usi del luogo in cui il lavoro e' eseguito, salvo diverso accordo.
  • Retribuzione mista: e' possibile combinare piu' forme di retribuzione (es. stipendio fisso piu' provvigione o partecipazione agli utili).
Indice dei contenuti

Le forme di retribuzione nel Codice Civile

L'articolo 2099 c.c. costituisce la norma cardine sulla determinazione e le modalita' della retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato. La disposizione elenca le principali forme retributive: la retribuzione a tempo (commisurata alle ore o ai giorni lavorati), quella a cottimo (legata alla quantita' di produzione) e quelle accessorie o complementari come la partecipazione agli utili, la provvigione e le prestazioni in natura (il c.d. salario in natura o fringe benefit).

Il raccordo con l'articolo 36 della Costituzione

La norma codicistica deve essere letta in combinato con l'art. 36 Cost., che sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questa disposizione costituzionale ha consentito alla giurisprudenza di ritenere direttamente applicabili i minimi tabellari dei contratti collettivi anche nei confronti di datori di lavoro non iscritti alle associazioni firmatarie, valorizzandoli come parametro equitativo per la determinazione giudiziale della retribuzione.

La determinazione giudiziale

Il secondo comma prevede che, in mancanza di accordo, la retribuzione sia determinata dal giudice. Questa previsione, apparentemente di chiusura, ha assunto grande rilevanza pratica: la Cassazione ha consolidato l'orientamento per cui il giudice deve fare riferimento ai minimi dei contratti collettivi di categoria come parametro privilegiato, anche se le parti non sono legate da quel CCNL. Il giudice puo' anche sentire il parere delle associazioni professionali, strumento raramente utilizzato nella pratica moderna.

Esempio pratico: Tizio lavora per Caio senza contratto scritto che fissi la retribuzione. In caso di controversia, il giudice determinera' la paga applicando i minimi del CCNL di settore piu' affine, anche se nessuna delle parti vi aderiva formalmente.

La retribuzione a cottimo

Il cottimo e' la forma di retribuzione commisurata alla quantita' o alla qualita' della produzione. Puo' essere puro (tutta la retribuzione dipende dall'output) o misto (una quota fissa piu' un elemento variabile legato alla produttivita'). La legge 604/1966 e i contratti collettivi pongono limiti all'utilizzo del cottimo puro per evitare ritmi di lavoro insostenibili.

Le prestazioni in natura e i fringe benefit

La retribuzione in tutto o in parte con prestazioni in natura comprende i benefit aziendali: auto aziendale ad uso promiscuo, alloggio, mensa, telefono. Sul piano fiscale, questi benefit concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le regole del TUIR (artt. 51 e ss.), salvo le franchigie e le esenzioni previste dalla legge, recentemente ampliate dal legislatore per incentivare la retribuzione in natura.

Modalita' e termini di pagamento

La norma rinvia agli usi del luogo per modalita' e termini di pagamento. Nella prassi, i contratti collettivi disciplinano mensilita', quindicine, liquidazione della tredicesima e, ove prevista, della quattordicesima. Il mancato pagamento della retribuzione nei termini costituisce inadempimento grave del datore di lavoro e legittima il lavoratore alle dimissioni per giusta causa con diritto all'indennita' di preavviso.

Domande frequenti

In quanti modi può essere corrisposta la retribuzione secondo il Codice Civile?

La retribuzione può essere a tempo, a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. È possibile combinare più forme retributive.

Come si determina la retribuzione se le parti non si accordano?

Il giudice la determina tenendo conto, ove occorra, del parere delle associazioni di categoria. La giurisprudenza privilegia come parametro i minimi tabellari dei contratti collettivi del settore.

Il datore di lavoro non iscritto a un sindacato deve rispettare i minimi del CCNL?

Non e' obbligato contrattualmente, ma in caso di controversia il giudice può utilizzare quei minimi come parametro equitativo ex art. 36 Cost. per determinare la giusta retribuzione.

I benefit aziendali (auto, telefono, alloggio) sono considerati retribuzione?

Si'. Le prestazioni in natura costituiscono una forma di retribuzione e, fiscalmente, concorrono al reddito da lavoro dipendente secondo le regole del TUIR, salvo franchigie specifiche.

Il mancato pagamento della retribuzione nei termini ha conseguenze per il datore?

Si'. È un inadempimento grave che legittima il lavoratore alle dimissioni per giusta causa, con diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso, oltre agli interessi e alla rivalutazione delle somme non corrisposte.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.