Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2102 c.c. – Partecipazione agli utili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2101 - Articolo 2101 Codice Civile: Tariffe di cottimo→Cod. civ. art. 2103 - Articolo 2103 Codice Civile: Mansioni del lavoratore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2100 Codice Civile: Obbligatorietà del cottimo→Articolo 2104 Codice Civile: Diligenza del prestatore di lavoro→Articolo 2099 Codice Civile: Retribuzione→Articolo 2105 Codice Civile: Obbligo di fedeltà→Art. 2098 c.c.: Violazione delle norme sul collocamento dei pres→Articolo 2106 Codice Civile: Sanzioni disciplinari→Articolo 2107 Codice Civile: Orario di lavoro
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 2102 del codice civile si colloca tra le norme che disciplinano la retribuzione del prestatore di lavoro, occupandosi specificamente della partecipazione agli utili. Si tratta di una forma particolare di compenso, in cui una parte della retribuzione è commisurata ai risultati economici dell'impresa. La norma stabilisce il criterio di calcolo di tale partecipazione, fornendo una regola suppletiva destinata a operare quando le parti non abbiano disposto diversamente.
La partecipazione agli utili come forma di retribuzione
La partecipazione agli utili rappresenta una modalità di determinazione della retribuzione collegata all'andamento dell'impresa. Diversamente dalla retribuzione fissa, essa lega il compenso del lavoratore ai risultati economici, introducendo un elemento di variabilità. La sua funzione è quella di coinvolgere il prestatore nei risultati dell'attività, ferma restando la sua estraneità al rischio di impresa, che resta in capo al datore. La norma si limita a stabilire come tale partecipazione vada quantificata.
Il criterio degli utili netti
Il punto centrale dell'articolo 2102 è il riferimento agli utili netti dell'impresa. La partecipazione, infatti, si determina in base agli utili netti, non agli utili lordi. Questa precisazione è essenziale: gli utili netti sono quelli che residuano dopo la deduzione dei costi e degli oneri, esprimendo l'effettivo risultato economico dell'esercizio. Il criterio assicura che la partecipazione del lavoratore sia ancorata al guadagno reale dell'impresa, e non a una grandezza lorda non depurata dei costi.
Il riferimento al bilancio per le imprese tenute alla pubblicazione
La norma introduce una specificazione per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio. Per esse, la partecipazione si determina in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Il richiamo al bilancio approvato e pubblicato fornisce un parametro oggettivo e verificabile, sottraendo la quantificazione a valutazioni discrezionali. In linea generale, ciò tutela il lavoratore, che può fare riferimento a un documento ufficiale, e l'impresa, che dispone di un criterio certo.
La natura suppletiva della regola
L'articolo 2102 opera salvo diversa disposizione. La regola legale, infatti, si applica se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente. Ciò significa che le parti, attraverso la convenzione, possono stabilire criteri di calcolo differenti. La disposizione, dunque, ha carattere suppletivo: detta un criterio di default destinato a colmare il silenzio delle parti. Quando esiste una specifica pattuizione sul metodo di determinazione, prevale quest'ultima.
Il riferimento storico alle norme corporative
La norma menziona le norme corporative, espressione legata all'ordinamento corporativo vigente all'epoca dell'emanazione del codice. Tale sistema è stato successivamente soppresso, e il riferimento alle norme corporative deve oggi considerarsi storicamente superato. Resta invece pienamente operativo il richiamo alla convenzione, ossia all'accordo tra le parti, che può oggi essere ricondotto agli strumenti della contrattazione e dell'autonomia negoziale. L'interprete deve leggere la norma alla luce di questa evoluzione.
La distinzione dal rischio di impresa
Un aspetto da sottolineare è che la partecipazione agli utili non trasforma il lavoratore in soggetto che partecipa al rischio di impresa. Egli ha diritto a una quota degli utili, se questi vi sono, ma non risponde delle perdite. La norma, in linea generale, conferma questa impostazione, ancorando la partecipazione agli utili netti e non a una compartecipazione al risultato negativo. La posizione del prestatore di lavoro resta dunque distinta da quella di chi assume il rischio economico dell'attività.
Il collegamento con il principio di proporzionalità della retribuzione
La partecipazione agli utili va inquadrata nel più ampio principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Pur trattandosi di una componente variabile, essa concorre a determinare il compenso complessivo del lavoratore e, in linea generale, deve inserirsi in un assetto retributivo che assicuri una remunerazione adeguata. L'articolo 2102 si limita a fissare il criterio di calcolo, ma la sua applicazione si colloca in un contesto in cui la retribuzione, nel suo insieme, deve rispondere ai principi generali dell'ordinamento del lavoro. La componente partecipativa non può quindi essere letta in modo isolato dal complesso del trattamento.
La determinazione degli utili netti e il bilancio
Il riferimento agli utili netti e, per le imprese tenute alla pubblicazione, al bilancio approvato e pubblicato fornisce un parametro tendenzialmente oggettivo. Il bilancio è il documento che rappresenta in modo formale e verificabile il risultato economico dell'esercizio. Ancorare la partecipazione a tale documento riduce i margini di incertezza e di contestazione, perché il dato di riferimento non è rimesso a valutazioni unilaterali. In linea generale, ciò tutela entrambe le parti: il lavoratore dispone di un parametro accessibile e l'impresa di un criterio certo, ancorato a un documento già sottoposto alle proprie regole di formazione e approvazione.
L'evoluzione del quadro normativo
L'articolo 2102 va letto tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento del lavoro successiva all'emanazione del codice. Il riferimento alle norme corporative appartiene a un sistema superato, mentre la disciplina dei rapporti di lavoro si fonda oggi su fonti diverse, tra cui la contrattazione e l'autonomia delle parti. La norma conserva la sua funzione di criterio suppletivo per la quantificazione della partecipazione, ma deve essere coordinata con il quadro normativo vigente. L'interprete è chiamato, in linea generale, ad attualizzare il significato della disposizione, valorizzando il richiamo alla convenzione e leggendo il rinvio alle norme corporative in chiave storica.
Profili pratici
Nella pratica, l'articolo 2102 rileva nei rapporti in cui sia prevista una componente retributiva legata agli utili. Per il professionista, è essenziale verificare anzitutto se la convenzione tra le parti stabilisca un criterio specifico; in mancanza, opera il criterio legale degli utili netti, con riferimento al bilancio per le imprese tenute alla pubblicazione. La corretta individuazione del parametro evita contestazioni sulla quantificazione della partecipazione spettante al lavoratore e consente di collocare correttamente tale componente nell'ambito del trattamento retributivo complessivo.
Casi pratici
Caso 1: assenza di criterio convenzionale
Tizio è assunto con una retribuzione che comprende una partecipazione agli utili, ma la convenzione nulla precisa sul metodo di calcolo. In linea generale, ai sensi dell'articolo 2102, la partecipazione si determina sugli utili netti dell'impresa; se l'impresa è tenuta alla pubblicazione del bilancio, il riferimento è agli utili netti del bilancio approvato e pubblicato.
Caso 2: criterio diverso pattuito tra le parti
Caio e il datore di lavoro convengono un metodo specifico per calcolare la partecipazione agli utili, diverso dal criterio legale. Trattandosi di regola suppletiva, prevale la pattuizione: la quantificazione segue il criterio convenzionale concordato, e non quello dell'articolo 2102, che opera solo in mancanza di diversa disposizione.
Domande frequenti
Su quale base si calcola la partecipazione agli utili del lavoratore?
In assenza di diversa disposizione, si calcola sugli utili netti dell'impresa, ossia su quanto residua dopo la deduzione dei costi e degli oneri, e non sugli utili lordi.
Cosa cambia per le imprese che pubblicano il bilancio?
Per esse la partecipazione si determina in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato, parametro oggettivo e verificabile.
La regola dell'articolo 2102 è inderogabile?
No. Ha carattere suppletivo: opera salvo diversa disposizione della convenzione. Le parti possono stabilire criteri di calcolo differenti, e in tal caso prevale la pattuizione.
Il riferimento alle 'norme corporative' è ancora attuale?
No. È legato all'ordinamento corporativo poi soppresso e deve considerarsi storicamente superato. Resta operativo il richiamo alla convenzione tra le parti.
Il lavoratore che partecipa agli utili risponde anche delle perdite?
No. La partecipazione agli utili non lo rende partecipe del rischio di impresa: ha diritto a una quota degli utili, se vi sono, ma non risponde delle perdite.