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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2100 c.c. Obbligatorietà del cottimo

In vigore

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. [Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe]. (1)

In sintesi

  • Il lavoratore deve essere retribuito a cottimo quando è vincolato a un determinato ritmo produttivo imposto dall’organizzazione del lavoro.
  • Il cottimo è obbligatorio anche quando la prestazione è valutata in base alla misurazione dei tempi di lavorazione.
  • La norma tutela il lavoratore garantendo che la retribuzione rispecchi l’intensità del lavoro richiesta.
  • La contrattazione collettiva (CCNL) ha sostituito le norme corporative nella disciplina delle tariffe di settore.

Commento all’art. 2100 c.c., Obbligatorietà del cottimo

L’articolo 2100 del Codice Civile disciplina il cottimo obbligatorio, imponendo all’imprenditore di adottare questo sistema retributivo in presenza di specifiche condizioni organizzative. La norma risponde a un’esigenza di equità: se il datore di lavoro vincola il dipendente a ritmi produttivi predeterminati o misura la prestazione cronometricamente, sarebbe iniquo non corrispondere una retribuzione commisurata al risultato.

Il sistema del cottimo si distingue dalla retribuzione a tempo perché collega la paga, in tutto o in parte, alle unità prodotte o ai tempi di esecuzione. Nella prassi attuale, il cottimo puro è applicato soprattutto in settori manifatturieri e nell’industria tessile, mentre i CCNL di categoria spesso prevedono forme miste (cottimo + paga base).

Il riferimento alle “norme corporative” nel secondo comma è oggi privo di efficacia pratica: la contrattazione collettiva ha assunto il ruolo di disciplinare le modalità applicative del cottimo nei singoli settori, definendo tariffe, periodi di esperimento e meccanismi di revisione. Il lavoratore che ritenga violata l’obbligatorietà del cottimo può agire in giudizio per le differenze retributive, con prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Domande frequenti

Quando scatta l’obbligo del cottimo per il datore di lavoro?

L’obbligo sorge quando l’organizzazione del lavoro vincola il dipendente a un ritmo produttivo predeterminato oppure quando la valutazione della prestazione avviene tramite misurazione dei tempi di lavorazione. In questi casi il sistema a cottimo è obbligatorio, non facoltativo.

Cos’è il cottimo e come si differenzia dalla retribuzione a tempo?

Il cottimo è un sistema retributivo che collega la paga alle unità prodotte o ai tempi impiegati, anziché alle ore lavorate. Incentiva la produttività e può essere combinato con una quota fissa di paga base garantita dai CCNL.

Chi stabilisce oggi le tariffe di cottimo al posto delle norme corporative?

La contrattazione collettiva nazionale e aziendale (CCNL) disciplina le tariffe di cottimo. Ogni settore produttivo ha proprie regole specifiche, spesso integrate da accordi aziendali.

Il lavoratore a cottimo ha diritto alla retribuzione minima garantita?

Sì. Anche con il sistema a cottimo il lavoratore ha diritto alla retribuzione minima prevista dal CCNL applicabile. Il cottimo non può ridurre la paga al di sotto dei minimi contrattuali, che costituiscono un limite inderogabile.

Quali sono le conseguenze se il datore non applica il cottimo obbligatorio?

Il lavoratore può rivendicare in sede giudiziale le differenze retributive non corrisposte. L’azione si prescrive in cinque anni ex art. 2948 c.c. Il giudice può condannare il datore al pagamento delle differenze oltre agli interessi legali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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